Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33059 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6705/2016 proposto da:

C.A.M., difensore di sè stesso, elettivamente

domiciliato in Agrigento, via Plebis Rea 66;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSTRONOVO DI SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 864/2015 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE,

depositata il 15/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Termini Imerese, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto da C.A.M. la sentenza n. 100 del 2015 del giudice di pace di Lercara Friddi.

Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha respinto il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante si era doluto della sentenza impugnata nella parte il cui il giudice, senza valutare le prove, aveva erroneamente ritenuto superato il limite di velocità. Il tribunale, al riguardo, pur condividendo il rilievo secondo cui il giudice di pace non aveva dato conto della valutazione delle prove offerte in giudizio, ha, nondimeno, ritenuto, per un verso, che il Comune, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l’allegazione avversaria in ordine al differente limite di velocità, e, per altro verso, che il verbale contenente la contestazione faceva fede fino a querela di falso in ordine agli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale e, dunque, anche in relazione all’indicazione dei limiti di velocità. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, anche se si volesse ritenere tale parte del verbale priva del predetto valore probatorio, il corredo fotografico prodotto dall’appellante è del tutto inidoneo a provare il diverso dedotto limite di velocità, non risultando alcun riferimento alla strada oggetto di causa e non riguardando i fotogrammi l’intero tragitto interessato dalla vicenda.

C.A.M., con ricorso notificato il 7.10/3/2016, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Il Comune di Castronovo di Sicilia è rimasto intimato.

Il ricorrente ha prodotto memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il fatto contestato risulti da un atto pubblico, laddove, in realtà, l’accertamento relativo al passaggio del mezzo è stato operato non da un pubblico ufficiale ma, al contrario, da chi ha noleggiato al Comune l’impianto per la rilevazione della velocità, limitandosi il pubblico ufficiale solo a ricopiare i dati forniti dal noleggiante, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 2697 c.c., spettava all’Amministrazione – che, pur essendo convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice – l’onere di provare l’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all’intimato, al quale, invece, spetta solo la prova di fatti estintivi o impeditivi.

2. Il motivo è infondato. Il tribunale, infatti, non ha dato in alcun modo atto del fatto che il ricorrente ha dedotto, vale a dire che il passaggio del mezzo è stato accertato non da un pubblico ufficiale ma, al contrario, da chi ha noleggiato al Comune l’impianto per la rilevazione della velocità. Il ricorrente, quindi, in tanto avrebbe potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 2697 c.c., nell’interpretazione che lo stesso ne ha offerto (e cioè tale che, venuta meno l’efficacia di prova legale del verbale in conseguenza della situazione descritta, l’Amministrazione aveva l’onere di fornire la prova secondo le regole ordinarie di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e della loro riferibilità all’intimato), solo se ed in quanto avesse preliminarmente censurato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte del tribunale del fatto (a tal fine) decisivo costituito dall’avvenuto accertamento dell’infrazione contestata da parte del noleggiatore dell’impianto: ciò che, nella specie, non è accaduto, avendo il ricorrente lamentato solo la violazione dell’art. 2697 c.c.cit., come se la fattispecie concreta fosse stata effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dallo stesso desiderati.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, ritenendo che il Comune avesse contestato l’allegazione avversaria in ordine al dedotto differente limite di velocità, ha accolto un’eccezione che il Comune non aveva ritualmente formulato, e cioè che, in quel tratto di strada, esisteva un limite di 70 Km/h, laddove, in realtà, il Comune si era limitato a negare l’esistenza del limite di 90 km/h ma senza formulare una contestazione a tal punto specifica e analitica da poter essere considerata come un’eccezione. D’altra parte – ha aggiunto il ricorrente – il tribunale, ritenendo validamente contestata l’esistenza del limite di 90 km/h, ha ritenuto che il verbale contenente la contestazione facesse fede fino a querela di falso in ordine agli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale e, dunque, anche dell’indicazione dei limiti di velocità, laddove, in realtà, tale assunto vale solo in difetto di prova contraria che, nella specie, era stata ampiamente fornita al giudice con la documentazione fotografica prodotta in giudizio.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 416 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 303 del 1992, art. 104, comma 2 e art. 119, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il corredo fotografico prodotto dall’appellante fosse del tutto inidoneo a provare il diverso dedotto limite di velocità, non risultando alcun riferimento alla strada oggetto di causa e non riguardando i fotogrammi l’intero tragitto interessato dalla vicenda, laddove, in realtà, il Comune non ha contestato nè l’esistenza del limite di 90 km/h nè che le foto si riferissero al tratto di strada in cui è stata elevata la multa: del resto, le foto prodotte in giudizio dimostrano che, su quel tratto di strada sottoposta a controllo, vi era una intersezione che aveva ripristinato il limite vigente per legge e, addirittura, l’esistenza di un cartello “fine limite 70” che ripristinava il limite vigente per quel tratto di strada extraurbana, e cioè 90 km/h, con la conseguente applicazione delle norme previste dall’art. 104, comma 2 e art. 119, comma 1, lett. B, del regolamento attuativo del codice della strada, tanto più, ha concluso il ricorrente, che la mancata ripetizione del limite di 70 km/h ha indotto il conducente a ritenere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta meno.

5.Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale contenente la contestazione facesse fede fino a querela di falso in ordine agli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale e, dunque, anche dell’indicazione dei limiti di velocità, laddove, in realtà, l’efficacia di prova legale del verbale opera solo su quanto il pubblico ufficiale abbia personalmente visto, e cioè l’esistenza di un cartello di limitazione della velocità nel tratto di strada in cui è stata rilevata la violazione, e non anche, in mancanza nel verbale di tale indicazione, sulla deduzione dallo stesso operata circa la vigenza del limite di velocità di 70 km/h.

6.Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’essere stato scritto nel verbale che era stato violato il limite di velocità fosse esauriente ed esaustivo e che, pertanto, non fosse necessario dire che vi fosse il cartello, laddove, al contrario, tale constatazione era il fondamento della contestazione per cui, a fronte di un cartello recante il limite di velocità, andando ad una velocità maggiore, il limite di velocità era violato.

7. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente, infatti, mostra di non aver colto la ratio sottostante alla decisione che il tribunale ha assunto sui punti censurati: quando, in particolare, dopo aver evidenziato che il Comune aveva contestato l’allegazione avversaria in ordine al differente limite di velocità, ha ritenuto che il verbale contenente la contestazione facesse fede, fino a querela di falso, in ordine agli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale e, dunque, anche dell’indicazione dei limiti di velocità operanti in loco, e che, in ogni caso, anche a voler prescindere dalla valenza del verbale quale prova legale sul punto, il corredo fotografico prodotto dall’appellante fosse del tutto inidoneo a provare il diverso dedotto limite di velocità, non risultando alcun riferimento alla strada oggetto di causa e non riguardando i fotogrammi l’intero tragitto interessato dalla vicenda. Il tribunale, in effetti, così giudicando, non ha affatto accolto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., un’eccezione (vale a dire l’allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo) mai formulata dal Comune: piuttosto, a seguito della valutazione delle emergenze probatorie, si è limitato ad accertare, per un verso, sulla base della libera valutazione delle risultanze del verbale (a prescindere, cioè, dalla sua efficacia, sul punto, di prova legale: solo così, infatti, in mancanza di querela di falso, può spiegarsi la valutazione da parte del tribunale della prova contraria dedotta dall’opponente), la sussistenza del limite di velocità contestato e, quindi, di uno dei fatti che, insieme alla condotta, integra la fattispecie costitutiva delle pretesa creditoria del Comune (alla somma corrispondente alla sanzione inflitta), e, per altro verso, che il corredo fotografico prodotto dall’appellante fosse del tutto inidoneo a provare il diverso limite di velocità che lo stesso aveva dedotto, non risultando alcun riferimento alla strada oggetto di causa e non riguardando i fotogrammi l’intero tragitto interessato dalla vicenda. Del resto, se così non fosse, rileva la Corte che la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione: le contestazioni delle parti, “in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale”, devono, pertanto, essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso per cui, ove tale procedimento non venga attivato, il verbale assume, anche nel giudizio di opposizione, valore di prova della violazione (Cass. n. 339 del 2012). Quanto al resto, non può che ribadirsi il principio per cui la valutazione degli elementi istruttori (pur quando, come nel caso di specie, riprodotti in ricorso) costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

8. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha applicato, al caso di specie, dell’art. 146 C.d.S., comma 7, che andava, invece, applicato, posto che il limite di velocità era di 90 km/h e che la strada era extraurbana.

9. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha applicato, al caso di specie, dell’art. 146 C.d.S., comma 8, laddove, al contrario, posto che il limite di velocità era di 90 km/h e che la strada era extraurbana, doveva essere applicato il comma 7 dello stesso articolo.

10. Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha applicato, al caso di specie, dell’art. 146 C.d.S., comma 7, erroneamente applicando, invece, il comma 8 dello stesso articolo, posto che il limite di velocità era di 90 km/h e che la strada era extraurbana.

11. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, nella misura in cui danno per accertato che il limite di velocità fosse di 90 km/h e non di 70 km/h, sono assorbiti dal rigetto dei motivi precedenti.

12. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

13. Nulla per le spese di giudizio, non avendo l’intimato spiegato in giudizio alcuna attività difensiva.

14. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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