Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33059 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26835-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ct. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRI FRANCHINO SRL, (subentrata alla AGRI FRANCHINO di

F.D. & C. SAS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, FR.DO., in proprio e nella qualità di socio

della Società Agri Franchino di F.D. & C. sas,

P.R., in proprio e nella qualità di socia della Società Agri

Franchino di F.D. & C. sas, elettivamente

domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto non vi sarebbe prova certa della data di spedizione dell’appello nei termini di legge dal momento che il timbro delle Poste Italiane sarebbe parzialmente illeggibile quanto al giorno e inoltre nel caso di specie l’elenco delle raccomandate non reca alcun codice a barre, nè generale nè riferibile alle singole spedizioni, onde non può essere ritenuto equivalente alla singola ricevuta di spedizione redatta sugli appositi modelli di Poste italiane;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo circa la inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e 22, nonchè dell’art. 156 c.p.c. in quanto, con la produzione dell’elenco delle spedizioni delle raccomandate del 27 agosto 2015, risulta evidente dagli atti processuali come l’Ufficio abbia dimostrato sia la tempestività della proposizione dell’appello rispetto al termine d’impugnazione sia la tempestività della propria costituzione nel giudizio di secondo grado;

considerato infatti che questa Corte ha affermato che in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento (sulla base di tale principio le SS.UU. hanno ritenuto tempestiva la notificazione a mezzo posta di un ricorso per cassazione, per la quale la spedizione all’Avvocatura Generale dello Stato, titolare della rappresentanza tecnica nel giudizio in cassazione, era avvenuta entro il termine per l’impugnazione: Cass. S.U. n. 13970 del 2004) che nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878);

considerato che nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione): Cass. SU 29 maggio 2017, n. 13452).

considerato che questa Corte ha affermato che: nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163);

considerato che nella specie, esaminata la documentazione in atti in quanto è stato lamentato un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale di agosto 2015 ma con il giorno di spedizione parzialmente illeggibile in quanto si legge un 2 e dopo si intuisce soltanto che vi è un’altra cifra ma non si comprende quale sia, attesta da un lato che la spedizione dell’appello è avvenuta in una data compresa tra il 20 e il 29 agosto 2015 (quindi ampiamente in tempo ai fini della proponibilità dell’appello, dato che la sentenza della CTP è stata depositata il 3 febbraio 2015 – circostanza non contestata dal contribuente – e che quindi qualsiasi sia il giorno di agosto in cui sia stato spedito l’appello questi deve considerarsi tempestivo) e dall’altro quindi che la sua ricezione non può che essere avvenuta il 20 agosto o in una data successiva, cosicchè, poichè l’appello è stato depositato presso la CTR il 21 settembre 2015 considerando che la sospensione feriale avviene nel mese di agosto – la costituzione in giudizio è avvenuta prima dei trenta giorni consentiti dalla legge;

considerato infine che nessuna rilevanza assume la circostanza che nell’elenco delle raccomandate – redatto su carta intestata dell’Agenzia delle entrate – manchi il codice a barre generale e delle singole spedizioni in quanto al n. 9 di tale elenco è chiaramente indicato il nome ( T.T.) del difensore della parte contribuente (circostanza quest’ultima non contestata da quest’ultima e attestata dalla Commissione Tributaria Regionale), ed è presente altresì il timbro delle Poste italiane con l’indicazione di una data che consente di affermare con sufficiente chiarezza la tempestività del’appello e della successiva costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate (Cass. 8 maggio 2019, n. 12219);

che quindi il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019

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