Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33058 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9768/2016 proposto da:

R.F., legale rappresentante della R. TOUR Soc. Coop. a

r.l. e F.N., rappresentati e difesi dall’Avvocato WALTER

TESAURO, ed elettivamente domiciliati, presso lo studio dell’Avv.

Mattia Russo, in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE, 5;

– ricorrenti –

contro

UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO – PREFETTURA di AGRIGENTO, in

persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1369/2016 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata

il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, R.F. e F.N. impugnavano davanti al Giudice di Pace di Canicattì (AG) il verbale di contestazione (n. (OMISSIS)) della violazione dell’art. 147 C.d.S., commi 3 e 4, relativamente al bus tg (OMISSIS) di proprietà della Soc. Coop. R. TOUR, condotto dal F., riguardo al sinistro del (OMISSIS) che aveva coinvolto il predetto veicolo e il treno transitante sulla linea ferrata (OMISSIS).

Con sentenza n. 69/2012, depositata il 13.4.2012, il Giudice di Pace di Canicattì rigettava l’impugnazione.

Avverso detta sentenza proponevano appello i soccombenti rilevando la nullità del procedimento di primo grado per l’illegittima utilizzazione processuale delle note difensive della Prefettura. Nel merito, rilevavano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e cioè l’aver il Giudice di Pace fondato la propria decisione su una nota del 26.9.2011, depositata dalla Polizia Ferroviaria di Canicattì, con la quale si attestava la verifica del funzionamento della segnaletica luminosa e sonora operata, però, solo in un periodo successivo al verificarsi del sinistro del (OMISSIS). Rilevavano altresì che era pendente un procedimento penale sugli stessi fatti, diretto ad acclarare la responsabilità per la causazione del sinistro ferroviario.

Si costituiva la Prefettura di Agrigento chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 1369/2015 depositata il 21.10.2015, il Tribunale di Agrigento rigettava l’appello e compensava le spese del giudizio.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione R.F. e F.N. sulla base di tre motivi; l’intimato Ufficio territoriale del Governo, rappresentato dal Prefetto di Agrigento non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 171 c.p.c., comma 3 – Violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 – Ulteriore violazione dell’art. 319 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio”, poichè l’invio di una nota contenente documenti, tra l’altro tardiva, non avrebbe dovuto consentire al Giudice di tenere in considerazione le prove in essa allegate. Ciò, in quanto la P.A., sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice, essendo gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria, l’inosservanza delle disposizioni legislative e la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Tra l’altro, secondo i ricorrenti, l’Amministrazione ha il dovere di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, il cui mancato deposito comporta l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato della medesima.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Il Tribunale in appello ha “rilevato che la legge non prevede che la P.A. opposta debba costituirsi, ma si limita ad imporle un onere di deposito”; e che “la Prefettura di Agrigento alla data fissata per l’udienza di comparizione del 18.03.2011 si è costituita in giudizio”, sicchè “il giudice di prime cure correttamente non ha dichiarato la contumacia”.

1.3. – Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’inosservanza della forma prevista dal citato art. 23, comma 2, per far pervenire al giudice la documentazione ivi specificata, non incide sullo scopo al quale è preordinata la previsione normativa, sicchè il fatto che la documentazione sia stata inviata per posta (anzichè essere depositata in cancelleria) non determina alcuna nullità, nè comporta l’irrilevanza della stessa documentazione, una volta che essa sia stata acquisita al fascicolo processuale e non sussista alcun dubbio sulla sua provenienza” (Cass., n. 1572 del 1996). In senso analogo, v. Cass., n. 8037 del 2002, secondo cui “nell’opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla L. 24 novembre, n. 689, artt. 22 e 23, tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati in giudizio dall’amministrazione, devono ritenersi acquisiti al processo, a prescindere dalla rituale costituzione in giudizio dell’amministrazione opposta. Pertanto il giudice adito deve valutarli – tenendo conto della ripartizione dell’onere probatorio a carico di ciascuna delle parti – in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria”.

Nè può essere trascurato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5160 del 2009, secondo cui “l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3″ (Cass. n. 12663 del 2010).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, poichè il Tribunale avrebbe rigettato la domanda dei ricorrenti sull’assunto che i medesimi non avessero prodotto prove in merito al malfunzionamento del semaforo, mentre la Polizia Ferroviaria aveva accertato, con nota del 26.9.2011, il regolare funzionamento dello stesso. Inoltre, il Giudice di merito avrebbe rigettato il ricorso in quanto l’Amministrazione aveva prodotto in atti planimetria dei luoghi, evidenziando la presenza di uno spazio idoneo tra la linea ferrata e la barra dove l’autista dell’autobus avrebbe potuto posizionare il mezzo, evitando l’impatto con il treno; ma il Tribunale aveva omesso di considerare che il conducente del bus non poteva attuare tale manovra tenuto conto che le sbarre nel frattempo si erano chiuse ingabbiando il mezzo.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 21 ottobre 2015) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

2.3. – Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è traccia. Sicchè, le censure mosse in riferimento a detto parametro si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dal ricorrente.

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la “Violazione di legge per illegittima applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 147 C.d.S. (con riferimento all’applicazione di una doppia sanzione amministrativa per violazione di disposizioni di un medesimo articolo di legge)”, rilevando che l’art. 147 C.d.S., comma 5, prima dell’intervento modificativo ad opera del D.M. 22 dicembre 2010, con decorrenza dall’1.1.2011, prevedeva che “chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78 a Euro 311”. Da ciò deriva l’illegittimità di una sanzione di Euro 78,00 per la violazione del comma 3 e di una ulteriore sanzione di pari ammontare per la violazione del comma 4, decurtando 6 punti dalla patente per ognuno dei commi violati, per un totale di 12 punti.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Art. 147 C.d.S. (recante “Comportamento ai passaggi a livello”), in vigore dal 1 ottobre 1993, in particolare prevede quanto segue: “(…) 3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando: a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere; b) siano in movimento di apertura le semibarriere; c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo; d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo”; “4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonchè fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo”; “5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78 ad Euro 311 (così determinati dal D.M. 22 dicembre 2010)”; “6. (…)”.

3.3. – Del tutto coerentemente il Tribunale ha precisato che, nella specie, la violazione mediante due condotte dell’art. 147, commi 3 e 4, riguardanti rispettivamente i casi di divieto di attraversare un passaggio e di obbligo di sollecitamente sgombrare il passaggio a livello, ha comportato la applicazione di due sanzioni determinate ai sensi del seguente comma 5.

Riguardo, poi, alla quantificazione in concreto delle medesime sanzioni (ciascuna, peraltro contenuta nel minimo edittale) il Tribunale assume in maniera condivisibile il potere discrezionale del giudice di merito in ordine alla valutazione della gravità dell’infrazione e delle circostanze oggettive e soggettive riguardanti l’inosservanza dei precetti. Trattasi, invero, di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia (Cass. n. 1916 del 2011).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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