Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33056 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13164/2015 proposto da:

B.I., C.G., rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONINO LO PINTO;

– ricorrenti –

contro

B.C.A., B.A., B.M.,

BI.AM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1873/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 C.G. e B.I. propongono ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti di B.A., C.A., M. ed Am., quali eredi di B.G., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1555/09, depositata il 17 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di usucapione dell’immobile da essi abitato da oltre trentasette anni.

La Corte territoriale, in particolare, disattesa l’istanza di prova testimoniale già rigettata primo grado e riproposta in appello dagli odierni ricorrenti, per difetto di decisività, riteneva la mancanza dei presupposti per configurare la dedotta interversione del possesso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c., comma 1. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito avrebbe in particolare omesso di valutare diversi atti di gestione dai quali era desumibile il comportamento oppositivo nei confronti dell’avente diritto, idonei ad integrare l’interversione del possesso.

Il motivo è inammissibile avuto riguardo alla dedotta violazione dell’art. 1141 c.c., in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1, infatti, non opera quando la relazione con il bene non derivi da un atto materiale di apprensione della res, ma da altro atto o fatto del proprietario a beneficio del detentore, quale un contratto di comodato, poichè in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario, bensì in forza di uno specifico titolo contrattuale.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato che il godimento del bene era avvenuto in virtù di concessione gratuita da parte dell’originario proprietario, B.G..

Da ciò, la non operatività della presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1.

Del pari infondata la censura relativa all’omesso esame di fatti decisivi, vale a dire gli atti di gestione da parte dei ricorrenti, dai quali emergerebbe con chiarezza il comportamento oppositivo rivolto nei confronti dell’avente diritto.

Ed invero, detta doglianza, nei termini in cui è formulata, non censura l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato taluni elementi emersi dall’istruttoria espletata.

Si osserva, peraltro che la Corte territoriale ha specificamente affermato l’inidoneità del godimento esclusivo e della gestione del bene da parte degli odierni ricorrenti, correlato al disinteresse dell’originario proprietario, a determinare l’interversione della detenzione in possesso, in mancanza di atti di specifica opposizione nei confronti del proprietario-possessore tali da evidenziare un mutamento del titolo, che non può farsi discendere da un mero atto di volizione interna (Cass. 14593/2011).

Tale valutazione è conforme a diritto.

Il comodato di un bene immobile infatti costituisce detenzione, non quindi possesso “ad usucapionem”, tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario il quale sostenga di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull’immobile, ma deve dimostrare l’avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente (Cass. 12080/2018).

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, la interversione del possesso può avvenire anche mediante attività materiali, purchè manifestino, in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto, l’intenzione del detentore di esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso, in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. 12968/2006).

Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn.3) e 5), lamentando che la Core territoriale abbia ritenuto di non ammettere le prove testimoniali articolate dagli odierni ricorrenti ritenendole ininfluenti.

Il motivo è inammissibile.

La censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile quando con essa il ricorrente si duole di valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, nè adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha riportato nel corpo del ricorso i capitoli di prova non ammessi, nè la loro specifica rilevanza ai fini della prova dell’interversione del possesso.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che controparte non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA