Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33055 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20923/2017 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BRUNETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AURELIO ARNESE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 1283/2017 della CORTE D’APPELLO di

LECCE, depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

P.C. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce, depositato in data 24 gennaio 2017, con cui è stata rigettata la richiesta di equo indennizzo, dichiarando la domanda improponibile per inosservanza del termine semestrale di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4.

Successivamente, veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, originariamente effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei confronti all’Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in combinato disposto con gli artt. 3,11,24,117 Cost., nonchè gli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., comma 4, in combinato disposto con la L. n. 89 del 2001, art. 4 e con l’art. 324 c.p.c., osservando che il ricorso per il riconoscimento del danno da eccessiva durata del processo deve ritenersi tempestivo.

I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

Il ricorrente lamenta, in buona sostanza, che la Corte d’appello di Lecce ha erroneamente considerato, ai fini del decorso del termine per la proposizione del ricorso la data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio presupposto (7 aprile 2015) e non quella, successiva (25 maggio 2015), in cui, a seguito di istanza di correzione materiale, disposta ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, lo stesso Tribunale di primo grado aveva corretto l’ammontare delle somme oggetto della statuizione di condanna.

La censura è fondata.

In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, stabilisce, com’è noto, che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Come questa Corte ha già affermato, l’espressione “decisione… definitiva”, contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 4, non coincide peraltro con quella di sentenza passata in giudicato, ma indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione venendo in rilievo il tempo occorso per l’attività di qualsiasi organo dello Stato, oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, alla domanda di giustizia del cittadino. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve computarsi nel periodo di durata complessiva del giudizio anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza che rendesse quest’ultima ineseguibile (Cass. 19435/2005), purchè, come pure è stato di recente precisato, vi sia continuità tra giudizio di cognizione e procedura di correzione e, dunque, l’errore sia fatto valere tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla definizione del processo di cognizione (Cass. 23187/2016).

La accertata continuità tra procedimento di cognizione e procedimento incidentale di correzione inoltre, implica, come già affermato in relazione al procedimento esecutivo (Cass. Ss.Uu 9142/2016) che il dies a quo di cui all’art. 4 1.89/2001, decorra dal provvedimento di correzione.

Nel caso di specie sussistono le condizioni per far decorrere il termine della L. n. 89 del 2001, art. 4, dal provvedimento di correzione.

L’errore materiale concerne infatti la somma oggetto della pronuncia condanna (in favore del ricorrente) e dunque un elemento rilevante ai fini della eseguibilità della decisione (attesa la necessaria conformità della somma oggetto della statuizione di condanna contenuta in sentenza e quella indicata nell’eventuale precetto, quale atto prodromico alla successiva instaurazione del processo esecutivo).

Inoltre, non sussiste soluzione di continuità tra il deposito della sentenza e l’instaurazione del procedimento di correzione da parte dell’odierno ricorrente, posto che il provvedimento ex art. 288 c.p.c., è stato emesso a meno di un mese di distanza dal deposito della sentenza.

Si osserva, dunque, la tempestività del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4, dovendo individuarsi il dies a quo per il computo del relativo termine semestrale nel deposito del provvedimento di correzione della sentenza relativa al procedimento presupposto, quale provvedimento definitivo, ai fini della L. n. 89 del 2001, art. 4, della fase di cognizione.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo, avente ad oggetto la regolazione delle spese di lite del decreto impugnato.

La pronuncia impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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