Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33055 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18311-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRALE in persona del Direttore pro elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato FELICE ASTORINO, rappresenta e difeso

dall’avvocato BRUNELLA CANDREVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza 67/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositare il 29/36/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta l’impugnativa proposta dal contribuente avverso il silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso IRAP per gli anni 2002, 2003 e 2004;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo;

L.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto ammissibile l’impugnativa del contribuente in presenza di avvenuto pagamento dell’imposta a seguito di accertamento formale per gli anni 2002 e 2003 e conseguente emissione delle cartelle di pagamento (nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonchè di notifica di avviso di irregolarità per l’anno 2004, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente adeguatamente indicato ed illustrato le violazioni ravvisate nella sentenza impugnata;

nel merito il motivo è fondato quanto all’impugnativa proposta dal contribuente avverso il silenzio rifiuto tenuto sull’istanza di rimborso dei versamenti effettuati successivamente alla notifica delle cartelle, poichè “In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, con l’ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l’avviso di mora con il quale l’Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l’istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione” (cfr., sul punto, Cass. n. 20367/2018);

diverso principio vale, invece, in relazione all’impugnativa avverso il silenzio tenuto sull’istanza di rimborso del versamento effettuato successivamente alla notifica dell’avviso c.d. “bonario” – sicchè, su tale punto, il ricorso va rigettato – poichè, essendo l’impugnazione di detto avviso solo facoltativa (onde la mancanza della stessa non può comportare la cristallizzazione del credito), non è configurabile, in presenza di successivo versamento della somma ad opera del contribuente, acquiescenza destinata ad operare in funzione preclusiva della successiva istanza di rimborso (cfr., sul punto, pur con riferimento all’istanza di rateizzazione, Cass. n. 3347/2017: “In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”; in senso analogo v. Cass. n. 3881/1975);

il ricorso va quindi, quanto all’impugnativa avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso IRAP per gli anni 2002 e 2003, accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può, su tale punto, essere decisa nel merito, con statuizione di inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal contribuente;

il ricorso stesso va, invece, rigettato, quanto all’impugnativa avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso IRAP per l’anno 2004;

avuto riguardo all’esito dei gradi di merito, sempre favorevole al contribuente, può tenersi ferma la declaratoria di compensazione delle spese già disposta nei predetti gradi, la quale va adottata anche con riguardo al presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca, risultandone, conclusivamente, la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso quanto all’istanza di rimborso IRAP per gli anni 2002 e 2003 e lo rigetta riguardo all’istanza di rimborso IRAP per l’anno 2004; cassa, in relazione alla sola censura accolta, la sentenza impugnata e dichiara inammissibile la domanda proposta dal contribuente per gli anni 2002 e 2003; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019

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