Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33054 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12609/2014 proposto da:

P.D., rappresentato e difeso da se medesimo, ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

M.M., MONZA MOTORS SAS, SIMEL SRL, AUTOFFICINA IL

MECCANICO DI PE.AN. & C SAS, Z.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 832/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 49/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

L’avv. P.D. propone ricorso per cassazione, con otto motivi, nei confronti di Ma.Ce. e Va.Al., C.J. e G.S., avverso la sentenza depositata il 19 febbraio 2013, con la quale la Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente di pagamento del proprio compenso professionale, ritenendo che gli importi già ricevuti dal P. prima dell’instaurazione del giudizio con riferimento alla medesima pratica fossero idonei a coprire integralmente il compenso professionale a lui spettante.

M.M., l’Autofficina Il Meccanico sas, Monza Motors sas, Simel srl e Z.F. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia errore di calcolo nel determinare l’aumento della parcella, deducendosi la mancata considerazione di tutte le parti conferenti l’incarico.

Il motivo è inammissibile per diversi profili.

In primo luogo risulta del tutto omessa l’indicazione della fattispecie di censura, tra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ravvisabile nella sentenza impugnata, non risultando neppure genericamente allegato se si lamenta un error in iudicando o un error in procedendo ovvero l’omesso esame di fatti decisivi.

Anche sotto altro profilo la censura è inammissibile in quanto non attinge la ratio della sentenza: la Corte territoriale ha infatti escluso l’errore di calcolo lamentato dall’odierno ricorrente ed ha rilevato che, sulla base degli atti di causa, considerate le contraddittorie allegazioni del ricorrente medesimo e la rinuncia nei confronti di tre convenuti, non era possibile accertare il numero esatto dei condomini che gli avrebbero richiesto la prestazione professionale, non avendo dunque l’odierno ricorrente assolto al relativo onere probatorio su di lui incombente.

Pure il secondo motivo, privo della indicazione del vizio che si assume sussistente, è inammissibile per carenza di interesse attuale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente a pag. 6 del ricorso, sulla natura parziaria o solidale dell’obbligazione per pagamento di compenso professionale.

In ogni caso, la Corte territoriale, nell’attività di interpretazione della domanda ad essa demandata, ha accertato la natura solidale dell’obbligazione dedotta in giudizio in considerazione del carattere unitario della prestazione e della situazione dei diversi clienti, rilevando altresì che lo stesso ricorrente nel giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna delle controparti in via solidale, con conseguente inammissibile mutamento della domanda in appello; ratio quest’ultima che non risulta specificamente censurata, posto che anzi lo stesso ricorrente ammette di aver chiesto la condanna solidale delle controparti. Del pari inammissibile il terzo motivo, relativo alla natura (giudiziale o stragiudiziale della prestazione) trattandosi di censura priva dello specifico riferimento alla tipologia di vizio di cui all’art. 360, comma 1, oltre che del tutto generica e che non attinge la ratio della pronuncia impugnata, che ha correttamente qualificato l’attività professionale come stragiudiziale, in considerazione del fatto che dopo l’attività preliminare di studio il giudizio non era stato poi proposto.

Pure inammissibile per genericità il quarto motivo, che lamenta l’omesso esame da parte della corte di merito della questione relativa alla tariffa applicabile, senza precisare il vizio della sentenza impugnata riconducibile a tale omissione; si osserva peraltro che la Corte ha specificamente preso in esame detta censura, già sollevata dall’odierno ricorrente avverso la sentenza di primo grado, rilevando che la prestazione era stata interamente compiuta nell’anno 1999, risultando al contrario irrilevante la data di avvenuto pagamento; la statuizione è conforme a diritto, posto che, trattandosi di attività stragiudiziale occorre fare riferimento al tempo in cui si svolse l’attività.

Inammissibile, per difetto di specificità, il quinto motivo che si limita ad affermare, in modo apodittico, che il valore effettivo della causa era di Lire 4.000.000.000, ma non censura in modo specifico l’accertamento della sentenza impugnata, secondo cui la controversia, in relazione alle questioni effettivamente trattate, doveva ritenersi di valore indeterminabile, con applicazione dello scaglione relativo. Del pari inammissibili le ulteriori deduzioni del ricorrente sulla tariffa applicabile, a fronte dell’accertamento dello scaglione di riferimento e della qualificazione delle prestazioni del ricorrente come stragiudiziali, contenuto nella sentenza impugnata.

Inammissibile, per difetto di autosufficienza, il sesto motivo, in quanto manca il testo del dedotto giudicato ed il ricorso non è corredato delle indicazioni necessarie per la sua individuazione (Cass. 5508/2018; 15737/2017).

Inoltre il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, poichè non attinge la ratio della sentenza che ha escluso la stessa configurabilità del giudicato esterno per carenza del necessario requisito dell’identità delle parti.

Inammissibile il settimo motivo che denuncia il vizio di omessa motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014) applicabile ratione temporis al caso di specie.

E’ infine infondato l’ottavo motivo con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese, sia in primo che in secondo grado, avuto riguardo all’applicazione del criterio della soccombenza ed in relazione all’ammontare liquidato.

Quanto al primo profilo, la condanna al pagamento delle spese risulta fondato sulla corretta applicazione del criterio della soccombenza sostanziale atteso che la pretesa dell’odierno ricorrente è stata rigettata nel merito sia in primo che in secondo grado, apparendo irrilevante in relazione all’esito complessivo della lite il fatto che sia stata disattesa un’eccezione preliminare delle controparti.

Si osserva peraltro che in materia di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione di opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.

E’ infine inammissibile per genericità la censura relativa all’ammontare delle spese di lite liquidate, liquidazione che sia in primo grado che in appello risulta effettuato avuto riguardo al valore della pretesa azionata in giudizio dall’odierno ricorrente nei confronti di ciascuna parte.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che gli intimati non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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