Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33054 del 16/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18277-2013 proposto da:
CI MODA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRGLAMO BOCCARDO
26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FREDELLA, che lo
rappresenta e difenda unitamente all’avvocato MARCO MARCHEGIANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3 in persona del Direttore pro
teme re, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, e
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rapprese e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.
Fatto
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata l’impugnativa proposta dalla società avverso il diniego tenuto dall’Amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso IRAP per l’anno 2002;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la CI MODA S.p.A., affidato ad un motivo;
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico articolato motivo, la società – denunciando violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio 13 dicembre 2001, n. 34, art. 5, comma 1, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si duole che il giudice dei gravame abbia ritenuto che la citata legge regionale abbia modificato l’aliquota dell’imposta a partire dalla data ivi indicata (i.e.: gennaio 2002) e non dall’anno di imposta successivo;
il motivo è infondato, poichè la L.R. Lazio n. 34 del 2001, art. 5, comma 1, nel prevedere che le nuove aliquote siano applicabili a far data dal 1 gennaio 2002, legittimamente stabilisce “che la modifica si applichi non a partire dall’anno successivo, ma da quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono, dovendosi ritenere tale deroga ammissibile non assumendo il principio di irretroattività rango costituzionale nella materia tributaria (Corte costituzionale, sentenza n. 58 del 2009). Nè, in senso contrario, osta il principio di irretroattività stabilito dallo Statuto del contribuente, art. 3, la cui deroga è consentita ove espressamente prevista dalla legge, requisito che sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma. Nè, infine, assume rilievo che la decorrenza sia stata determinata con legge regionale atteso che, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, le Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, e pertanto deve ritenersi consentita anche l’espressa precisazione della relativa decorrenza” (così Cass. n. 22157/2013);
al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019