Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33053 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20016/2017 R.G. proposto da:

Welcome Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Dati, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli,

n. 36, presso lo studio dell’Avv. Luca Pardini.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore;

e contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Direttore pro

tempore;

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 241/17 depositata il 27 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

Fatto

RILEVATO

che:

la Welcome Italia s.p.a. chiese all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di (OMISSIS), Ufficio territoriale di (OMISSIS), la restituzione della maggiore IRAP indebitamente versata per i periodi d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a causa – secondo quanto affermato dalla stessa società – dell’errore materiale della mancata deduzione, nelle dichiarazioni relative ai suddetti anni, degli importi e dei contributi indicati nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4);

formatosi il cosiddetto silenzio-rifiuto sulla domanda, la Welcome Italia s.p.a. lo impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS) (hinc anche: “CTP”) la quale rigettò il ricorso della contribuente;

la Welcome Italia s.p.a. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc anche: “CTR”) la quale, premesso che, con la sentenza impugnata, la CTP “rigettava il ricorso della contribuente avverso il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso Irap per gli anni 2008-2011”, affermava che “(i)I gravame deve essere rigettato poichè, come esattamente sottolineato dalla sentenza di primo grado era onere della contribuente documentare adeguatamente esistenza e pertinenza delle spese di cui si richiede la detrazione”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata il 27 gennaio 2017 e non notificata – ricorre per cassazione la Welcome Italia s.p.a. che affida il proprio ricorso, notificato il 27 luglio 2017, a due motivi;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, poichè privo di legittimazione passiva in quanto il procedimento è stato introdotto successivamente al 1 gennaio 2001, giorno in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, alla quale, per i procedimenti introdotti dopo detta data, spetta in via esclusiva la legittimazione ad causam e ad processum (per tutte, Cass., Sez. U, 14/02/2006, n. 3118);

con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – o, in via gradatamente subordinata, n. 3) o 5) -, la violazione e falsa applicazione del cit. codice art. 132, comma 2, n. 4), per essere la motivazione della sentenza impugnata “apparente, e anzi (…) del tutto inesistente, non ammissibile neppure sotto il profilo della motivazione per relationem”, non avendo “d(ato) conto del ragionamento (…) svolto in relazione ai motivi di appello proposti”;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 36-bis, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 38 e 41, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “contraddittoria motivazione”, atteso che, premesso che si era formato un giudicato interno sull’accertamento, contenuto nella sentenza della CTP, della tempestività delle dichiarazioni integrative con le quali era stato emendato il menzionato errore contenuto nelle dichiarazioni originarie, il rimborso della maggiore IRAP versata avrebbe dovuto essere liquidato in esito al controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, di dette dichiarazioni integrative e “qualsiasi richiesta di documenti probatori poteva avvenire solo in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32”;

che la censura formulata con il primo motivo di ricorso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è fondata;

le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232);

con riguardo, in particolare, alla sentenza pronunciata in grado di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado impugnata, e con specifico riferimento al processo tributario, questa Corte ha altresì affermato che “è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass., 05/10/2018, n. 24452; nello stesso senso, Cass., 26/06/2017, n. 15884, 11/06/2014, n. 13148, 16/12/2013, n. 28113, 24/01/2007, n. 1573);

l’impugnata sentenza della CTR – la cui motivazione, come si è visto, si esaurisce nell’affermazione che “(il gravame deve essere rigettato poichè, come esattamente sottolineato dalla sentenza di primo grado era onere della contribuente documentare adeguatamente esistenza e pertinenza delle spese di cui si richiede la detrazione” rientra in modo paradigmatico in tale grave anomalia argomentativa, concretizzando, perciò, un caso di motivazione apparente, chiaramente al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014);

essa, infatti, senza neppure esporre i motivi dell’appello della Welcome Italia s.p.a., si è limitata a esprimere adesione all’impugnata sentenza della CTP, rendendo così impossibile comprendere sia il thema decidendum sia le ragioni poste a fondamento della decisione, non potendosi ritenere che la predetta adesione alla motivazione della sentenza di primo grado sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dei motivi di impugnazione;

pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso – che comporta l’assorbimento del secondo motivo – la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perchè provveda all’integrale riesame del ricorso in appello, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; con riguardo al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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