Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33051 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/12/2018), n.33051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15972/2016 R.G. proposto da:

D.E., c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Antonello

D’Aloisio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio,

n. 43, presso lo studio dell’avvocato Sandra D’Amico.

– ricorrente –

contro

L.D., c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Doriana De

Simone ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lucrezio Caro,

n. 62, presso lo studio dell’avvocato Simone Ciccotti.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del 15.12.2015 del tribunale di Chieti;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4

luglio 2018 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avvocato Augusto Di Boscio, per delega dell’avvocato

Antonello D’Aloisio, per il ricorrente,

udito l’avvocato Simone Ciccotti, per delega dell’avvocato Doriana De

Simone, per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso della L. n. 794 del 1942, ex art. 28 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al tribunale di Chieti depositato in data 13.11.2014 l’avvocato D.E. esponeva che aveva promosso azione risarcitoria innanzi alla sezione distaccata di Ortona del tribunale di Chieti su incarico e per conto di L.D..

Chiedeva che costui fosse condannato a pagargli le proprie spettanze, rimaste insolute.

Si costituiva L.D..

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Chieti, siccome competente il tribunale di Bologna, quale foro del consumatore, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u).

Nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda ed, in via riconvenzionale, per la condanna del ricorrente a risarcire i danni cagionatigli.

Con ordinanza del 15.12.2015 il tribunale di Chieti, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in quanto competente ratione loci, in via esclusiva, il tribunale di Bologna quale foro del consumatore.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso D.E.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

L.D. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, in subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese.

Con ordinanza interlocutoria in data 16.6/13.7.2017 si è disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 111 Cost., la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nonchè degli artt. 50 bis, 50 quater c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 1 e artt. 737 c.p.c. e segg..

Deduce che l’ordinanza impugnata è stata assunta dal tribunale di Chieti in composizione monocratica anzichè in composizione collegiale; che l’ordinanza impugnata è dunque senz’altro nulla, trattandosi di questione attinente alla costituzione del giudice.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Il procedimento della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28,D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 e artt. 702 bis c.p.c. e segg. – procedimento operante, all’esito della pronuncia n. 4485 del 23.2.2018 delle Sezioni Unite di questa Corte, pur allorquando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ “an debeatur” – si connota senza dubbio – e tra l’altro – per la devoluzione della potestas decidendi all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, ufficio giudiziario che, qualora si identifichi con il tribunale, vi attende con provvedimento avente forma di ordinanza inappellabile, in composizione collegiale.

In questi termini il tribunale di Chieti del tutto irritualmente, quantunque ai soli fini della declaratoria della propria incompetenza ratione luci, ha pronunciato in composizione monocratica anzichè, siccome avrebbe dovuto, in composizione collegiale (il ricorrente ha condivisibilmente rimarcato che “la violazione contestata non risiede nella declaratoria sulla competenza territoriale, bensì sulla composizione dell’organo che ha pronunciato l’ordinanza (ossia il Giudice Monocratico, invece del Tribunale in composizione Collegiale)”: così memoria depositata il 26.6.2018, pag. 4).

Al contempo l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione – e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita) – con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione (cfr. Cass. 18.6.2014, n. 13907; Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28040; Cass. (ord.) 20.6.2018, n. 16186. Si veda inoltre, con riferimento all’assetto normativo vigente in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, Cass. 11.3.2004, n. 4967, secondo cui il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28,29 e 30, si svolge in Camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l’art. 50 bis c.p.c., comma 2, prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 c.p.c. e segg., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti disposto; in forza dell’art. 50 quater c.p.c., l’inosservanza della regola sulla composizione collegiale del tribunale è causa di nullità del provvedimento adottato, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.).

Correttamente, infine, è stato esperito quale mezzo di impugnazione – a fronte dell’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il procedimento della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28,D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 e artt. 702 bis c.p.c. e segg. – il ricorso per cassazione e non già il ricorso per regolamento di competenza (condivisibilmente il ricorrente ha addotto che “nel presente caso s’è ritenuto (…) di potere/dovere presentare ricorso ordinario, non essendo contestata la decisione sulla competenza territoriale (…), bensì è stata dedotta e censurata la violazione relativa alla composizione dell’organo che ha emesso il provvedimento (di incompetenza): così memoria depositata il 26.6.2018, pag. 8).

In accoglimento del ricorso l’ordinanza del 15.12.2015 del tribunale di Chieti va cassata con rinvio allo stesso tribunale in composizione collegiale.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente, D.E., sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza del 15.12.2015 del tribunale di Chieti; rinvia al tribunale di Chieti in composizione collegiale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA