Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3305 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3305 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORD INANZA
sul ricorso 17293-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
ORTOPRONTO DI DORO MARIA & C. SAS;
– intimata avverso la sentenza n. 136/8/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di CAGLIARI – Sezione Staccata di SASSARI del 14.5.2010,
depositata il 20/05/2010;

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17293 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 17293/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Ortopronto di Dore Maria sas.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sardegna, sez. stacc. di Sassari, n.
136/8/10, depositata il 20 maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, con la quale l’opposizione della società Ortopronto di Dore
Maria sas., relativa all’avviso di recupero del credito d’imposta
per l’anno 2002, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la norma, secondo cui la trasmissione
per via telematica del modello CVS entro il termine del 28.2.2003,
circa l’acquisto di beni a mezzo leasing e ceduti dalla società
Locata Spa., introdotta con l’art. 62 L. n. 289/02, non poteva avere efficacia retroattiva rispetto alle cessioni compiute prim
dell’8.7.2002, come nel caso in esame. L’intimata non si è cost
tuita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la r

rrente de-

duce violazione di varie norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava di un onere introdotto successivamente
all’operazione, senza che il diritto acquisito venisse negato, ma
ne veniva disciplinato l’esercizio, e ciò in via generale, onde
evitare l’elusione fiscale, consentendo perciò all’agenzia un più
capillare controllo mediante il monitoraggio delle imprese e delle
operazioni svolte, e ciò in base alla semplice comunicazione e
trasmissione del modello CVS per via telematica al Centro Operativo di Pescara.

Oggetto: impugnazione avviso recupero credito imposta,

2

Il motivo è fondato. Infatti l’imprenditore ammesso a beneficiare dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta,
per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
del Paese, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare nel

ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”), come previsto
dall’art. 62, primo comma, lettera e), della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Invero il suddetto termine è previsto dall’art. 62
cit. a pena di decadenza, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data
tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla
predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto
dall’art. 3, comma terzo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd.
Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti
tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione
giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine
per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre
2002, data di pubblicazione del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, come nella specie, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura ammin

strativa (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 19692 del 12/11/2 2, S tenza n. 3578 del 13/02/2009).
Su tale punto perciò la sentenza impugnata on r a motivata
in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di recupero relativo al credito d’imposta.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia
2

termine del 28 febbraio 2003 la comunicazione telematica, avente

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e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.000,00(mille/00) per onorario,
oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata„ decidendo

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