Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3305 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3305 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26258-2016 proposto da:
ESPOSITO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MAZZA;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA SAN VINCENZO N. 10, in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato
LUDOVICA DE FALCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
PASQUALE ALANFREDI, PASQUALE SICIGNANO;
GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 12/02/2018

ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO GRIMALDI;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 4204/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Annunziata Esposito convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, il
Condominio di Via San Vincenzo 10 in Castellammare di Stabia,
chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti
in conseguenza di una caduta nell’androne condominiale, asseritamente
dovuta alla presenza, sul pavimento, di un liquido incolore e scivoloso.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Su richiesta del Condominio, il contraddittorio fu esteso alla s.p.a.
Generali Italia (già INA Assitalia) che, costituitasi in giudizio, chiese il
rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2015, ha rigettato il
gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre
Annunziata Esposito con atto affidato a due motivi.
Resistono il Condominio di Via San Vincenzo 10 in Castellammare di
Stabia e la Generali Italia s.p.a. con due separati controricorsi.

Ric. 2016 n. 26258 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

NAPOLI, depositata il 29/10/2015;

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e la Generali Italia s.p.a. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,

applicazione degli artt. 2697 e 2051 cod. civ.; con il secondo si lamenta,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 253 e 281-ter del codice di
procedura civile.
Osserva la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel rigettare
la domanda sulla base dell’unica deposizione testimoniale, affermando
che i fatti non si erano svolti secondo la prospettazione dell’attrice. In
realtà, invece, la responsabilità del Condominio a titolo di custodia
sussisterebbe anche se la caduta fosse avvenuta, come pare affermare
la sentenza, sul viale che conduce dal cancello di strada al cancello di
ingresso nel Condominio. L’androne comprenderebbe, cioè, anche
l’area esterna della quale il Condominio non aveva mai contestato la
titolarità.
2. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non
inammissibili, comunque infondati.
La Corte d’appello, con un accertamento non più sindacabile in questa
sede, ha affermato che, sulla base della deposizione dell’unica teste
presente al momento del fatto, la caduta della Esposito non era
avvenuta nell’androne del Condominio, quanto piuttosto sul viale che
dal cancello di strada conduce alla palazzina, aggiungendo che quel
viale era in buone condizioni di manutenzione e non bagnato. Da
tanto ha tratto la convinzione che, non essendo stata dimostrata la

Ric. 2016 n. 26258 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa

dinamica dei fatti nei termini prospettati dall’attrice, la domanda fosse
da respingere.
A fronte di – tale ricostruzione, i due motivi di ricorso — pur
prospettando un rilievo esatto, e cioè che lo spazio del viale esterno
non poteva, di per sé, considerarsi sottratto alla custodia del

avvenuta in un’area condominiale per la presenza di un liquido
incolore e scivoloso. In tal modo, però, le censure, benché formulate
in termini di violazione di legge, finiscono con l’essere censure di vizio
di motivazione, sollecitando questa Corte ad un nuovo e non
consentito esame del merito, posto che la sentenza impugnata ha dato
conto che i fatti, comunque, si sono svolti con modalità diverse da
quelle descritte dalla parte oggi ricorrente.
È appena il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza di
questa Corte, colui il quale invoca la violazione di un obbligo di
custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la
cosa ed il danno.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione nei confronti di entrambe le parti
controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei

Ric. 2016 n. 26258 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-4-

Condominio — insistono con l’affermazione che la caduta sarebbe

controricorrenti in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese,
oltre spèse generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, commal-quater;. del d.P.R. n..115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il .versamento, da parte della

. ,7-

\

A

i

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.
Il Presidente

“(/)

OAM
.

quello dovuto per il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA