Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3305 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16069-2018 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARGERO BERNARDINI;

– ricorrente –

contro

L.R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12/C,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LONGO BIFANO, rappresentata

e difesa dagli avvocati GIUSEPPE GHIAIA NOYA, ADRIANO GAROFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1677/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, I.F. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari, resa pubblica in data 14 novembre 2017, che ne accoglieva il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città – che, in controversia di sfratto per morosità intentata dalla locatrice L.R.E. contro lo I. conduttore, avendo riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo (per aver, nel marzo 2006, ceduto il contratto di locazione con il consenso della locatrice), rigettava la domanda di risoluzione del contratto di locazione, ma condannava lo stesso I., quale debitore solidale con il cessionario del contratto di locazione, al pagamento dei canoni di locazione scaduti fino al settembre del 2015, nonchè al pagamento di ulteriori canoni, pari ad Euro 2.600,00 mensili, fino al rilascio, oltre Euro 1862,00 per oneri condominiali quantificati fino al settembre del 2015 ed eventuali successivi fino al rilascio – e “annulla(va) la condanna… al pagamento dei canoni scaduti fino al settembre 2015”, compensando interamente le spese di lite;

che la Corte territoriale riteneva che: 1) il Tribunale aveva pronunciato ultrapetita, giacchè lo I. convenuto in giudizio come conduttore ed essendo stato accertato che aveva ceduto il contratto di locazione, non poteva essere condannato al pagamento dei canoni in virtù di un titolo diverso, ossia quello di debitore solidale con il cessionario; 2) le spese del doppio grado erano da compensarsi in quanto l’appellante era “in ogni caso condebitore solidale” e aveva “chiesto, in via meramente subordinata, di ridurre la condanna pel caso di non accoglimento del primo motivo di appello”.

che resiste con controricorso L.R.E.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il “mancato o parziale pronunciamento sulla domanda”, per aver erroneamente la Corte territoriale, pur riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del conduttore anche rispetto alla domanda di condanna al pagamento dei canoni, riformato la sentenza limitatamente al pagamento dei canoni scaduti sino al settembre 2015, omettendo di pronunziarsi relativamente al pagamento dei canoni scaduti successivamente e al pagamento degli oneri condominiali;

a.1.- il motivo è ammissibile e manifestamente fondato.

Preliminarmente, vanno, infatti, disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, giacchè, dal tenore argomentativo del motivo, si evince chiaramente (ed è, quindi, in tal senso emendabile: Cass., S.U., n. 17931/2013) che lo stesso è volto a denunciare la nullità della sentenza per un vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame, in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, quale error in procedendo in base al quale questa Corte ha accesso agli atti del giudizio, quale giudice del “fatto processuale”.

Tanto premesso, la Corte territoriale, una volta riconosciuto il vizio di ultrapetizione compiuto dal giudice di primo grado – che, pur avendo riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dello I., lo aveva erroneamente condannato per un titolo diverso (ossia quello di debitore solidale con il cessionario del contratto di locazione), mai mutato da parte attorea, al pagamento dei canoni di locazione, scaduti sino al settembre del 2015, nonchè al pagamento di ulteriori canoni, pari ad Euro 2.600,00 mensili, fino al rilascio, oltre Euro 1862,00 per oneri condominiali quantificati fino al settembre del 2015 ed eventuali successivi fino al rilascio – ha riformato la sentenza di primo grado statuendo solo sulla non debenza del pagamento dei canoni di locazione scaduti sino a 2015, ma omettendo di pronunciare in relazione alle ulteriori somme indicate nel dispositivo della sentenza impugnata (“ulteriori canoni, in misura pari ad Euro 2.600,00 mensili, fino al rilascio, oltre ad Euro 1862,00 per oneri condominiali quantificati fino al settembre 2015 ed eventuali successivi fino al rilascio”), pur a fronte della censura, emergente dall’atto di citazione in appello, ove si legge: “…nulla il sig. I.F. deve pagare alla sig.ra L.R. in forza della domanda spiegata sulla base del contratto del 31-8-2005” e “…accertare e dichiarare che il sig. I.F. non può essere condannato nè sulla base di un contratto di locazione ormai ceduto, nè in forza di una clausola compromissoria, in quanto non invocata dalla locatrice”. Di qui, la parziale omissione di pronuncia, in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c..

b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver erroneamente il Giudice di gravame compensato le spese del doppio grado di giudizio;

b.1.) – il motivo è assorbito dall’accoglimento della censura innanzi scrutinata, giacchè ne comporta la cassazione della sentenza impugnata con conseguente caducazione, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., della pronuncia sulle spese di lite.

Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sul motivo di gravame investente l’intera statuizione di condanna in primo grado, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA