Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3305 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDILTOUR SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al

ricorso, dall’Avv. SPINNATO Peppino, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazzale Clodio n. 1 presso lo studio dell’Avv. Sebastiano

Ribaldo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/02/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Messina n. 02, in data

26.04.2007, depositata il 28 dicembre 2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 14.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4235/2009 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 144/2/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Messina n. 02, il 26.04.2007 e DEPOSITATA il 28 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della società, confermando la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia Entrate ed avverso l’avviso di mora, affetto da vizi propri, e non già contro il Concessionario della riscossione Montepaschi SE.RI.T., che era a ritenersi l’unico soggetto legittimato.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione:

dell’avviso di mora, per recupero Tassa CC.GG. dell’anno 1994, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti prospettati a conclusione dei mezzi può rispondersi richiamando la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 16412/2007, la quale risolvendo precedenti contrasti (Cass. n. 7649/2006, n. 2798/2006, n. 7533/2002, n. 16464/2002), ha fissato il principio secondo cui nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con l’affermato principio, avendo affermato la sostanziale carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla domanda con la quale il contribuente impugna l’avviso di mora, deducendo l’inesistenza dell’obbligazione tributaria e la mancata notifica dell’atto impositivo presupposto.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassa l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 37 5 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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