Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33048 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22977/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

HEARST MAGAZINES ITALIA SRL, quale incorporante di NOU MAG SRL,

rappresentata e difesa dall’avv. Andreina Castaldo, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco d’Ayala Valva, in

Roma, viale dei Parioli, n. 43.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 22, n. 2704/22/17, pronunciata il 24/05/2017,

depositata il 15/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

Hearst Magazines Italia Srl impugnò, innanzi alla CTP di Milano, il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza di rimborso (del 21/07/2014) di un credito IRAP, riguardante l’annualità 2001, esposto dall’incorporata Nou. Mag. Srl, nella dichiarazione 2002, ammontante a Euro 26.342,00 e, a fondamento della domanda, dedusse l’esistenza del credito, non ancora prescritto, in virtù dell’effetto interruttivo della prescrizione, ex artt. 2943 e 2945 c.c., conseguente all’atto di fusione (risalente al 2008) tra le due società, nonchè degli ulteriori atti interruttivi rappresentati dai giudizi promossi per fare valere altri rimborsi spettanti (similmente al caso della Nou. Mag. Srl) a altre società poi incorporate dalla contribuente;

la CTP di Milano, con sentenza n. 8639/3/15, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, accolse il ricorso;

l’ufficio ha proposto appello principale, sostenendo che il credito esposto in dichiarazione era di Euro 20.225,00 e non di Euro 26.342,00, come invece riportato nell’istanza di rimborso e che, comunque, era maturata la prescrizione decennale del diritto in quanto la dichiarazione venne presentata il 30/10/2002, l’istanza di autotutela era datata 21/10/2013, l’istanza di rimborso era del 21/07/2014, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato l’11/12/2014;

la contribuente si è costituita con appello incidentale, nel quale, oltre a insistere per il rigetto del gravame dell’ufficio, ha chiesto al giudice d’appello di fissare la decorrenza degli interessi sul credito a partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla domanda di rimborso, come prospettato dall’Amministrazione finanziaria;

la CTR lombarda, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, rilevando, per quanto attiene all’appello principale (che delimita la residua materia del contendere) che: a) il credito d’imposta era stato riportato nelle dichiarazioni dei redditi dell’incorporata dal 2002 al 2008, anno in cui si era perfezionata la fusione per incorporazione di Nou. Mag. Srl nella Hachette Rusconi Spa (poi divenuta Hearst Magazines Italia Spa) e, per tale ragione: “vi è soggettività attiva nella relativa posizione giuridica” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); b) il credito, riportato nella nota integrativa allegata al bilancio, si era consolidato per mancato disconoscimento e/o rettifica da parte dell’Agenzia; c) il termine di prescrizione (come stabilito dal primo giudice) era sospeso, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, c.c., per i quali, se viene promosso un giudizio di cognizione, cautelare o di esecuzione, il decorso del termine di prescrizione del diritto rimane “interrotto permanentemente”, sicchè, di fatto, è sospeso; d) la contestazione, da parte dell’appellante principale, del quantum debeatur, era una domanda nuova, ossia inammissibile, perchè formulata dall’ufficio solo in appello;

l’Agenzia ricorre per la cassazione, sulla base di un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943,2945,2946 c.c., t.u.i.r., art. 172, l’Agenzia assume che il credito è stato esposto dalla incorporata (Nou. Mag. Srl) nell’Unico 2002, che il rimborso è stato chiesto l’11/12/2014 e che, infine, questo giudizio è stato iniziato l’11/12/2014, a distanza di oltre 12 anni dalla presentazione dell’Unico 2002;

censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la tempestività dell’istanza di rimborso, in forza dell’avvenuta interruzione del termine di prescrizione, benchè all’epoca della sua presentazione il termine prescrizionale ordinario, fissato in 10 anni dall’art. 2946 c.c., fosse ormai decorso;

rimarca che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, non erano idonei a interrompere la prescrizione i diversi giudizi con i quali la contribuente aveva fatto valere i crediti IRAP di altre società incorporate, in quanto, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la domanda giudiziale produce un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione limitatamente ai diritti che attengono al rapporto dedotto in giudizio;

il motivo è fondato;

è sufficiente ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4/08/2016, n. 16293), che il Collegio condivide, secondo cui: “in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva, in base, e per gli effetti di cui, al citato art. 2945, comma 2), della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce (tra le altre, Cass., 11 novembre 1977, n. 4884; Cass., 22 maggio 1982, n. 3141; Cass., I ottobre 1997, n. 9589; Cass., 21 luglio 2004, n. 13583; Cass., 4 settembre 2007, n. 18570; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1084; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21812) (…). Tale effetto interruttivo è da ricondursi, in modo necessario e sufficiente, alla manifestazione di volontà (espressa o tacita) che con la domanda giudiziale il titolare del diritto opera al fine di far cessare lo stato di inerzia nel suo esercizio; dunque, l’atto introduttivo del giudizio è dalla legge inteso come manifestazione di esercizio del diritto, “che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie” (Cass. n. 18570 del 2007, cit.).”;

nella fattispecie, la CTR, aderendo alla decisione di primo grado, ha erroneamente ritenuto che l’effetto interruttivo-sospensivo del termine di prescrizione decennale del credito d’imposta (ex artt. 2943 e 2945 c.c.), dipendesse dalla mera proposizione di un giudizio di cognizione, cautelare o di esecuzione, laddove, invece, per il principio sopra richiamato, un simile effetto è esclusivamente connesso all’inizio del giudizio nel quel il medesimo diritto è fatto valere;

è infondata, invece, l’eccezione della contribuente d’inammissibilità del ricorso della Agenzia a causa del fatto che, in esso, sarebbe stata censurata solo la seconda delle due (autonome) rationes decidendi della sentenza impugnata (consistente nell’affermazione che le domande della contribuente di ripetizione dei crediti d’imposta di alcune controllate avrebbero avuto un effetto interruttivo-sospensivo del corso della prescrizione anche in relazione al credito d’imposta del quale si discute), e non anche la prima, concorrente ragione, riconducibile al rilievo che il credito d’imposta (esposto nelle dichiarazioni dal 2002 al 2008) si era consolidato per il mancato disconoscimento e/o la mancata rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro i termini dell’accertamento;

quest’ultima, infatti, non costituisce una distinta e autonoma ragione, idonea a reggere il percorso argomentativo della CTR, ma è la base concettuale della ravvisata “soggettività attiva nella relativa posizione giuridica” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), in capo alla società contribuente (nata dalla trasformazione di Hacette Rusconi Spa che, a sua volta, aveva incorporato, per fusione, Mou. Mag. Srl, quale originaria titolare del credito d’imposta);

l’argomento difensivo della contribuente, secondo cui l’interruzione della prescrizione deriverebbe dal riconoscimento implicito del credito d’imposta, da parte dell’Amministrazione finanziaria, in difetto della rettifica della dichiarazione, è privo di pregio in quanto lo svolgimento senza rilievi del controllo fiscale non equivale ad un riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo quest’ultimo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento, onde il controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito (Cass. 13/03/2019, n. 7132);

ne consegue che, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e risultando dagli atti che il credito d’imposta, esposto nell’Unico 2002, è stato fatto valere, per la prima volta, nel 2013 (con istanza di autotutela), quando era ormai estinto per il maturare della prescrizione decennale, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna la contribuente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA