Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33047 del 16/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33047
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19318/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA, rappresentata e difesa
dall’avv. Pasquale Russo e dall’avv. Guglielmo Fransoni,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Guglielmo
Fransoni, in Roma, via Crescenzio, n. 2.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione n. 1, n. 1217/1/17, pronunciata il 20/03/2017,
depositata il 15/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2019 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
RILEVATO
che:
MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa impugnò, innanzi alla CTP di Firenze, il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate direzione provinciale di (OMISSIS) – e dall’Agenzia delle entrate – direzione regionale della Toscana – alla sua istanza di rimborso delle somme versate, cautelativamente, in eccedenza, a titolo di IRAP, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, assumendo che l’imposta avrebbe dovuto essere calcolata con deduzione, dalla base imponibile, delle quote delle svalutazioni dei crediti iscritti negli anni anteriori al 2005, in base al criterio di riparto previsto dal “nuovo” T.U.I.R., art. 106, (cc.dd. “noni pregressi”) e dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n), nella versione ratione temporis vigente, secondo cui le svalutazioni iscritte a bilancio (sebbene integralmente riferibili – per competenza – al periodo d’imposta in cui la svalutazione stessa veniva effettuata) erano deducibili nell’esercizio corrente fino a una determinata percentuale del valore del credito iscritto, e, per la parte eccedente, in quote costanti, nei sette o nei nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio;
la CTP di Firenze, con sentenza n. 633/2015, accolse il ricorso;
hanno interposto, rispettivamente, appello principale, l’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Toscana, e appello incidentale, l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di (OMISSIS), e la CTR toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di (OMISSIS);
la CTR ha aggiunto che, trattandosi di cause scindibili, perchè relative a rapporti distinti e autonomi, non era applicabile lo speciale regime di salvezza di cui all’art. 334 c.p.c., risultando, in base agli atti, che la direzione provinciale era competente con riferimento al rimborso riguardante l’annualità 2005, mentre la direzione regionale era competente con riferimento al rimborso riguardante il 2006;
sicchè, a causa della tardività dell’appello incidentale proposto dalla direzione provinciale di Firenze, la commissione ha ritenuto superfluo l’esame delle questioni relative alla tempestività della richiesta di rimborso dell’IRAP 2005, “segnalata” (nel proprio gravame) dalla direzione regionale della Toscana, per carenza d’interesse di quest’ultima direzione a fare valere la censura;
quanto al merito della controversia, la commissione ha affermato che il giudice di prossimità aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale l’indeducibilità, ai fini IRAP, introdotta dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, art. 2, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, è insuscettibile d’interpretazione retroattiva e non riguarda le quote (c.d. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazione di crediti operate nei corrispondenti bilanci e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata;
l’Agenzia ricorre per la cassazione, sulla base di due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., la ricorrente assume che la direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate aveva formulato un preciso motivo d’appello, laddove aveva segnalato la tardività dell’istanza di rimborso IRAP, relativa al 2005, in quanto, rispetto alla data del 15/06/2010, in cui era stata presentata l’istanza di rimborso, erano decorsi i 48 mesi, previsti, a pena di decadenza, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per la tempestività dell’istanza di rimborso dei versamenti diretti (effettuati, in acconto per il 2005, rispettivamente, il 20/06/2005 e il 30/11/2005);
imputa, pertanto, alla CTR l’omessa pronuncia su un motivo d’appello, fondata sull’erroneo presupposto giuridico che la direzione regionale appellante (principale) non avesse un autonomo interesse a fare valere tale specifica censura che, in realtà, era stata legittimamente dedotta dalla parte pubblica, ossia dall’Agenzia delle entrate appellante, complessivamente considerata;
1.1. il motivo è infondato;
per pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis: Cass. 22/01/2018, n. 1539; conf.: 25761/2014; 25714/2014; 5444/2006; 22979/2004), l’omessa pronuncia di cui all’art. 112, c.p.c., si sostanzia direttamente nell’omesso esame di una domanda o di un’eccezione introdotta in causa; onde, nel caso del motivo d’appello, l’omessa pronuncia deve investire direttamente uno dei fatti costitutivi della domanda di gravame;
inoltre, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’Agenzia delle entrate può partecipare al giudizio di merito, tramite: (a) il direttore generale della sede centrale, ovvero, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204, c.c.; (b) l’ufficio periferico territoriale che ha emanato l’atto; (c) la direzione regionale ad esso sovraordinata (Cass. 14/01/2015, n. 441; 24/09/2015, n. 18936; sez. un. 14/02/2006, n. 3116);
svolte queste premesse, venendo al motivo d’impugnazione, la direzione regionale avrebbe potuto appellare la sentenza della commissione provinciale anche nella parte riguardante il rimborso IRAP per l’annualità 2005, di competenza della sotto-ordinata direzione provinciale;
dall’esame dell’appello della direzione regionale, contenuto nel fascicolo dei gradi di merito, al quale questa Corte ha avuto direttamente accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo (Cass. 13/08/2018, n. 20716; conf.: n. 16164/2015; n. 8069/2016), risulta con chiarezza che l’impugnazione della direzione regionale riguarda esclusivamente il 2006 e che, quindi, è mancata la volontà impugnatoria in relazione al periodo d’imposta precedente;
la CTR non è incorsa nella dedotta omessa pronuncia per la dirimente ragione che – appunto – i motivi d’appello della direzione regionale non riguardavano anche la domanda di riforma della sentenza di primo grado a causa della tardività dell’istanza di rimborso IRAP per l’annualità 2005 (quale aspetto che l’appellante principale si era limitata a “segnalare”);
per di più, essendo estranea all’appello della direzione regionale l’annualità 2005, la commissione toscana neppure avrebbe potuto rilevare d’ufficio la pretesa decadenza quadriennale della domanda di rimborso relativa a tale annualità;
2. con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, formulato in subordine rispetto al primo mezzo d’impugnazione, l’Agenzia addebita alla sentenza impugnata l’errore processuale consistente nella dichiarata inammissibilità del contiguo motivo d’impugnazione (sulla decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per decorrenza del termine di 48 mesi, di cui all’art. 38, cit.), proposto dalla direzione provinciale di (OMISSIS), in quanto, al contrario, l’impugnazione incidentale tardiva di quest’ultima era pienamente ammissibile, dovendosi considerare le cause inscindibili per effetto del litisconsorzio (necessario) processuale tra le due direzioni (provinciale e regionale) dell’Agenzia delle entrate;
2.1. il motivo è fondato;
posto che sussisteva la legittimazione processuale concorrente dell’ufficio periferico e della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate (cfr. p. 1), diversamente da quanto ha affermato la CTR, l’appello incidentale tardivo della direzione provinciale di Firenze era ammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che riserva tale facoltà, per quanto rileva nella presente controversia, alle parti chiamate a integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., in cause inscindibili o tra loro dipendenti;
le due cause – riguardanti, in sostanza, il rimborso dei cc.dd. “noni pregressi” del 2005 e del 2006 – sono avvinte da un legame d’interdipendenza logico-giuridica, proprio del contenzioso tributario, che ne impone la trattazione congiunta, al fine dell’adozione di soluzioni uniformi, per l’ovvia esigenza del rispetto del principio di non contraddizione;
infatti, si controverte di crediti d’imposta riferibili al medesimo tributo (imposta regionale sulle attività produttive), aventi una causa petendi unitaria, imperniata sulla deducibilità (per ciascuna annualità) di un medesimo componente negativo di reddito (il c.d. “nono” della svalutazione dei crediti, la quale possiede valenza giuridica immediata, nel senso che determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale della produzione), costituente oggetto di un diritto che si consolida una volta per tutte nel momento in cui viene appostata la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio d’esercizio, con conseguente non attingibilità delle quote di competenza degli esercizi anteriori (Cass. n. 5403/2012, conf.: Cass. 21/01/2015, n. 1111; 21/12/2016, n. 26547; 25896/2017, cit.);
sicchè, nonostante l’autonomia dei periodi d’imposta (2005 e 2006), il giudicato su un’annualità ha efficacia espansiva, nel senso che è vincolante per l’altra annualità, poichè riguarda un’unica componente passiva (la svalutazione dei crediti appostata in bilancio), la cui deduzione, per espressa previsione di legge, è ripartita per “noni”, quali frazioni di un arco temporale pluriennale che racchiude più annualità (precisamente, 10 annualità) in un unico “maxiperiodo”;
3. alla luce delle considerazioni che precedono, accolto il secondo motivo del ricorso e rigettato il primo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019