Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33045 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22837-2017 proposto da:

M.M., A.F., A.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo

studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LORENZO CILIENTO;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO AMEDEO

MARINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ORLANDO,

VINCENZO CORALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20 settembre 2018 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M., A.G. ed A.F. propongono ricorso per cassazione nei confronti di C.G., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 216 del 2017 della Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – che, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato, in accoglimento della domanda dell’odierno resistente, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita, per notar M. del (OMISSIS), concluso dai ricorrenti ed avente ad oggetto il trasferimento di tre immobili di proprietà di A.G..

La Corte d’Appello, in particolare, ha disatteso la domanda principale di simulazione ed accolto la domanda subordinata ex art. 2901 c.c., ritenendo che il credito del resistente fosse anteriore alla data dell’atto pubblico di compravendita e che sussistessero la scientia damni e l’eventus damni. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. I ricorrenti hanno depositato, oltre il termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., memoria che non può pertanto essere presa in considerazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo si deduce l’omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver la Corte pronunciato in merito alla nullità dell’atto di citazione ex. art. 164 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia la motivazione apparente e illogica, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte valutato talune circostanze, ritualmente sollevate nel giudizio di merito, da cui poteva desumersi la carenza degli elementi costitutivi della domanda di revocatoria. I motivi, che per la stretta connessione vanno unitariamente esaminati, sono infondati. Non sussiste l’omessa pronuncia sulla questione pregiudiziale di nullità della citazione, nè la c.d. “motivazione apparente” sulla pronuncia di merito. Ed invero, fermo il potere, riservato all’apprezzamento del giudice di merito, di qualificazione della domanda, nel caso di specie la Corte territoriale si è pronunciata su tutti i motivi di impugnazione, ed ha chiaramente indicato le ragioni per le quali doveva escludersi la nullità dell’azione spiegata dal C. ai sensi dell’art. 164 c.p.c.. La Corte rilevava al riguardo che risultavano espressi in modo univoco petitum e causa petendi delle due domande, proposte in via gradata dal C., di simulazione e revocatoria. Il giudice di appello, inoltre, premesso che tali azioni ben potevano essere proposte nel medesimo giudizio, ha ritenuto fondata la domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta dall’odierno resistente, di cui, con adeguato apprezzamento di merito, sulla base della complessiva valutazione delle risultanze processuali, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi.

Del pari infondata la censura di motivazione apparente, risultando ben espressa la ratio decidendi della pronuncia di accoglimento in ordine a tutti gli elementi di cui all’art. 2901 c.c., fermo restando che spetta solo al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA