Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33044 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22749-2017 proposto da:
L.A., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUERRA,
rappresentati e difesi dall’avvocato UGO DELLA MONICA;
– ricorrenti –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31,
presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato FULVIO LEO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 674/2017 della CORLE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 11 luglio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20 settembre 2018 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 674 del 2017, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da L.A. e R.M. avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà di un locale seminterrato, adibito a garage e sito in Siano, acquistato dagli attori unitamente ad un appartamento, da B.E..
La Corte d’Appello, confermando le statuizioni del giudice di prime cure, ha rilevato che la normativa richiamata dagli attori (L. n. 122 del 1989) non era applicabile al caso di specie: non era stato dimostrato il vincolo di pertinenzialità del garage rispetto all’immobile, ed in ogni caso gli attori non avrebbero potuto comunque ottenere la proprietà di detto bene, ma unicamente la declaratoria del diritto d’uso, dietro pagamento di corrispettivo. L’appello era pertanto inammissibile, in quanto non confutava la principale ratio decidendi della sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza ricorrono con un unico motivo L.A. e R.M..
B.E. resiste con controricorso.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza la B. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce l’inammissibilità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale ritenuto l’appello inammissibile per assenza di specifici motivi di critica e di confutazione rispetto alla sentenza gravata, ritenendo erroneamente applicabile al giudizio in esame proposto nell’anno 2010, la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c..
L’unico mezzo non coglie la ratio della pronuncia impugnata. L’inammissibilità dell’appello non è stata affermata dalla Corte territoriale applicando la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., come dedotto dal ricorrente, ma sul rilievo che non era stata censurata una delle autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, di per sè sufficiente a giustificare la decisione; il che costituisce violazione dell’art. 342 c.p.c. e determina l’inammissibilità dell’impugnazione, anche in base alla formulazione della norma applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alla disciplina introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018