Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33043 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22674-2017 proposto da:

ORCHIDEA DI T.M. E C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA GERVASI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIAFFREDO PEIRONE;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO CIURCINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20 settembre 2018 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1405 del 2017, confermando l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino, ha pronunciato la risoluzione del preliminare dell’11 marzo 2009, con il quale C.A. prometteva di vendere ad Orchidea sas l’immobile di sua proprietà, condannando la promissaria acquirente al pagamento della somma di Euro 20.883,64, a titolo di risarcimento dei danni.

La Corte di merito, in particolare, ha rilevato che l’ordinanza di primo grado ben chiariva le ragioni per le quali le doglianze dell’attore erano infondate, alla stregua del contenuto del contratto preliminare, dal quale emergeva che la promissaria acquirente fosse ben a conoscenza delle effettive condizioni dell’immobile.

2 Avverso tale sentenza ricorre, con tre motivi, l’Orchidea di T.M. & c. sas.

C.A. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

In prossimità dell’odierna adunanza Orchidea sas ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 702 quater e 345 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili e tardivi i documenti prodotti dal ricorrente in sede di giudizio di secondo grado.

Il motivo è infondato.

I nuovi documenti prodotti in grado di appello dalla ricorrente, con adeguato apprezzamento di merito, sono stati ritenuti inammissibili dal giudice di appello, in quanto non indispensabili, alla luce degli elementi già acquisiti, ed in particolare della ctu svolta nella procedura esecutiva e nota ad entrambe le parti, da cui risultava che il bene richiedeva un intervento di integrale ristrutturazione, e considerato altresì il contenuto delle obbligazioni assunte da Orchidea nel preliminare, di accollo degli oneri di ristrutturazione, agibilità edilizia e spese condominiali.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e l’omessa valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale escluso che il bene oggetto del contratto avesse subito ulteriori deterioramenti successivamente alla conclusione del preliminare.

Il motivo presenta profili di inammissibilità per la c.d. “mescolanza” di vizi eterogenei ed incompatibili, quali quello di violazione di legge da un lato e di carenza motivazionale o di omesso esame di fatti decisivi dall’altro.

Va inoltre rilevata l’inammissibilità della censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado risulta proposta nell’anno 2015), posto che la sentenza di appello risulta fondata sulle medesime ragioni di fatto poste a base della sentenza impugnata.

Il mezzo tende inoltre, in concreto, a sollecitare un riesame, inammissibile nel presente giudizio, sulla adeguata valutazione della Corte di merito, in ordine a gravità, imputabilità e proporzionalità dell’inadempimento.

Il terzo motivo censura la statuzione relativa alla determinazione del danno, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,12231226 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale quantificato il danno nella differenza tra il valore di mercato del bene ed il maggior prezzo pattuito tra le parti. Anche in questo caso, il motivo presenta mescolanza di vizi diversi ed eterogenei quale il vizio motivazionale e di violazione di legge.

Si rileva inoltre l’inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5), ai sensi dell’artt. 348 ter c.p.c., poichè, pure avuto riguardo alla liquidazione del danno la sentenza impugnata risulta fondata sulle medesime ragioni di fatto poste a fondamento della pronuncia di primo grado.

Non sussiste inoltre la dedotta violazione delle disposizioni di legge richiamate, che governano, in relazione alla necessaria sussistenza del nesso eziologico tra illecito e danni risarcibili ed alla individuazione di danno emergente e lucro cessante quali componenti del risarcimento, la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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