Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33042 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22099-2017 proposto da:

C.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBIRELLI

31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO GIUSEPPE

FERRARI;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA DEL GIOVO IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 372/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20 settembre 2018 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 327 del 2017, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta da C.W. con cui l’attore ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, notificata il 20 agosto 2007, con cui la Comunità Montana del Giovo lo aveva condannato alla restituzione del contributo concessogli per interventi di miglioramento colturale e straordinario ed aveva altresì avviato il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative.

La Corte d’Appello, in particolare, ha rilevato che la mancata proposizione dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, aveva determinato l’inammissibilità della domanda.

2 Avverso tale sentenza ricorre con quattro motivi il C. mentre l’ente territoriale non ha svolto difese.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale rilevato che l’impugnazione da lui proposta era certamente ammissibile, quanto meno per la parte inerente la sanzione, in relazione alla quale l’iter procedimentale era ancora in corso ed il ricorrente era pertanto abilitato a svolgere le proprie difese;

con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente fosse incorso in decadenza, omettendo di considerare che, a seguito della notifica dell’atto, datato 31 ottobre 2008, con il quale la Comunità del Giovo gli aveva chiesto, oltre alla restituzione del contributo ricevuto, anche l’importo dovuto per la sanzione pecuniaria, il ricorrente aveva inoltrato, in data 29 novembre 2008, memoria difensiva della L. n. 689 del 1981, ex art. 18. I primi due motivi non colgono la ratio della statuizione impugnata, secondo cui, ai fini della decadenza per tardività della facoltà di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione della L. n. 898 del 1986, ex artt. 2,3 e 4, di restituzione del contributo (per interventi di miglioramenti colturali), era irrilevante l’emissione della successiva ordinanza, avente ad oggetto il distinto profilo sanzionatorio.

In particolare, la memoria difensiva L. n. 689 del 1981, ex art. 18, indicata dall’odierno ricorrente, era stata prodotta all’esito del successivo e distinto provvedimento sanzionatorio, notificatogli il 17 novembre 2008, quando era già scaduto il termine di impugnazione dell’originario provvedimento di restituzione dei contributi.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al disposto della L. n. 898 del 1986, art. 3, per la mancata declaratoria della intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, in violazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28.

Il motivo è assorbito in quanto l’inammissibilità per tardività dell’opposizione preclude l’esame dell’eccezione di prescrizione.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 2986, art. 3; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 4, comma 4, nonchè all’art. 2702 c.c., per aver la Corte rilevato che la mancata indicazione dell’Autorità presso cui era possibile proporre ricorso avverso la sanzione costituisse una mera irregolarità e non già un’ipotesi di nullità della stessa e non aver conseguentemente ritenuto ammissibile l’impugnazione ancorchè tardiva.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che l’omessa indicazione, nell’ordinanza ingiunzione dell’autorità alla quale proporre opposizione, determina non già la nullità dell’atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali per inosservanza del termine della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, in ragione della scusabilità dell’errore in cui l’interessato sia eventualmente incorso avendo, tuttavia, l’opponente l’onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell’errore stesso (Cass. 1372/2013).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con idoneo apprezzamento di merito, che, in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile nel presente giudizio di legittimità, ha ritenuto la mancanza dei presupposti per la rimessione in termini, considerato che l’atto conteneva tutti gli elementi per consentire all’opponente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, di individuare agevolmente l’autorità emittente ed impugnare tempestivamente l’atto.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che parte intimata non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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