Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3304 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 24704-2011 proposto da:
ESPOSITO FRANCO c.f. SPSFNC41L06F839N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PASQUALE LAMBIASE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2015
4889

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA ,
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta

Data pubblicazione: 19/02/2016

e difende ape legis;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 4545/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2011 R.G.N.
10874/2006;

udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma ex art. 414 cod. proc. civ. Esposito Franco,
ex Colonnello dell’Aeronautica, deduceva che successivamente al suo
collocamento a riposo aveva iniziato a lavorare per conto dell’Università degli

dirigendo tutte le attività operative e tecniche del poligono e coordinando
l’attività di oltre sessanta tra tecnici ed ingegneri italiani; che aveva svolto, pur in
assenza di qualsiasi regolarizzazione del rapporto di lavoro, mansioni di natura
dirigenziale; che, in seguito, aveva stipulato un contratto di lavoro autonomo e
nel 2001 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; che il
rapporto era stato poi risolto il 31.12.2002. Chiedeva, quindi, l’accertamento
della natura subordinata dell’attività lavorativa prestata e la conseguente
condanna dell’Università degli Studi di Roma al pagamento delle differenze
retributive, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e al
risarcimento del danno da omesso trattamento pensionistico.
2. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al
pagamento della somma di Euro 177.445,09, oltre accessori di legge. Tale
sentenza veniva impugnata in via principale dall’Università e in via incidentale
dall’Esposito.
3. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 24 giugno 2011, in
accoglimento dell’appello principale, dichiarato assorbito l’incidentale, rigettava
ogni domanda proposta dall’Esposito.
3.1. Osservava la Corte territoriale che l’istruttoria testimoniale svolta in primo
grado non consentiva di qualificare l’attività svolta dal ricorrente come
subordinata:

R.G. n.24704/2011
Ud. 15 dicembre 2015
Esposito c/Università La Sapienza

t

Studi “La Sapienza” di Roma presso il Poligono di Lancio “S. Marco” in Kenia,

- non era emerso chi avesse assunto l’appellato, né da chi fosse stato retribuito,
né con quale cadenza;
– l’appellato non era obbligato a comunicare le sue assenze, tranne che per
periodi superiori a quindici-venti giorni;

Poligono fosse prevista e quali funzioni il ricorrente in concreto svolgesse, posto
i testimoni avevano reso dichiarazioni contraddittorie;
– l’Esposito gestiva in Kenia anche altre attività ed in particolare attività
imprenditoriali nel settore turistico ed edilizio; pertanto, non risultava dimostrata
l’esclusività della prestazione dell’appellato nei confronti dell’Università;
– in ogni caso, lo svolgimento di attività imprenditoriali non poteva ritenersi
compatibile con una prestazione lavorativa di natura subordinata così delicata
come quella rappresentata dal ricorrente, con responsabilità di direzione tecnica
di un Poligono di lancio.
3.2. Concludeva che l’attività dell’Esposito era compatibile con lo svolgimento di
una prestazione di collaborazione e consulenza, quale emergente dai contratti
prodotti in giudizio.
4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Esposito con tre motivi.
Resiste l’Università con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 4 con riferimento
agli artt. 416, 420 e 421 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello omesso di
esaminare la seguente censura: “l’esito (parzialmente) favorevole del giudizio
non elide l’interesse dell’appellato a che sia dichiarata l’inammissibilità della
prova per testi della convenuta disposta, invece, in primo grado. Invero, la

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Ud. 15 dicembre 2015
Esposito c/Università La Sapienza

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– non era nemmeno stato chiarito se la posizione di Responsabile Tecnico del

resistente si era costituita ben oltre il termine perentorio previsto dal primo
comma dell’art. 416 cod. proc. civ., incorrendo nella decadenza di cui al secondo
comma, rilevabile ex officio e, peraltro, tempestivamente eccepita dalla
ricorrente in prima udienza. Non potevasi, inoltre, esercitare il potere istituito

2.

Con il secondo e il terzo motivo si censura la sentenza per vizio di

motivazione. Il ricorrente, riporta le deposizioni testimoniali e il contenuto dei
documenti, a suo avviso determinanti, lamentandone il mancato o erroneo
esame dal parte della Corte di appello.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Tenuto conto della formulazione della censura, deve ritenersi che, non
avendo la Corte di appello riferito di un appello incidentale condizionato volto
espressamente a pronunciare sulla questione (logicamente preliminare) relativa
alla decadenza ex art. 416 cod. proc. civ. in cui l’Università sarebbe incorsa in
primo grado, era onere dell’attuale ricorrente riportare (art. 366 cod. proc. civ.), i
passaggi del proprio appello incidentale recanti la formulazione dello specifico
motivo di gravame avente tale oggetto, mentre dal passo trascritto nel ricorso
per cassazione non risulta la formulazione di siffatto gravame incidentale. Per
l’effetto, la questione, nei termini in cui è stata formulata nel ricorso per
cassazione, deve ritenersi nuova e come tale inammissibile e, di conseguenza,
deve ritenersi che la Corte di appello abbia correttamente pronunciato solo sul
mezzo di gravame effettivamente proposto, ossia sull’appello incidentale
dell’Esposito avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva e
previdenziale e il risarcimento dei danni, questioni tutte rimaste assorbite nel
rigetto dell’originaria domanda.

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Esposito c/Università La Sapienza

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dal quinto comma dell’art. 420 cod. proc. civ….”.

3.2. In proposito, giova ricordare che la parte che sia rimasta soccombente su di
una questione preliminare ha l’onere di proporre appello incidentale
condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato
(cosiddetto giudicato implicito), che concerne anche gli accertamenti che

Cass. 19126 del 2004).
4. Il secondo e il terzo motivo sono infondati.
4.1. Sostanzialmente, viene proposta una diversa valutazione dei fatti con
formulazione, in definitiva, di una richiesta di duplicazione del giudizio di
merito. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce
al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
4.2. Deve poi osservarsi che costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi
del’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente
considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa
(Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il fatto
sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio
denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e,
dunque, inerisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione,
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costituiscono il presupposto logico – giuridico della decisione (cfr. ex plurimis,

essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale
che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto
diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o
probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione

giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso
soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella
adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per
insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico
fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o
contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo
residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 si
risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempli citer
dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto
ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione
della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (v., in tal senso,
Cass. n. 3668 del 14 febbraio 2013; cfr pure 22979 del 2004).
5. Pertanto, il ricorso va respinto.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2015
Il Consigliere est.

Il PresO e ente

di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il

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