Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3304 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17218-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

SIA SOCIETA’ ITALIANA ALIMENTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 224/5/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 24.5.2010,
depositata 1’8/06/2010;

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17218 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

1

1143012.tt%,

‘ • s/P

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 17218/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: S.I.A. Società Italiana Alimenti srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n.
224/5/10, depositata 1’8 giugno 2010, con la quale essa rigettava
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, con la quale l’opposizione della S.I.A. Società Italiana Alimenti srl., relativa all’avviso di recupero del credito d’imposta
per l’anno 2002, veniva accolta. Si trattava della realizzazione
di una pista da ballo in un locale di proprietà di terzi. In particolare il giudice di secondo grado osservava che anche i beni
non di proprietà aziendale possono fruire dell’agevolazione in argomento mediante la compensazione col credito d’imposta, senza che
si determini un incremento di essa, mentre il ricorso in appello
non conteneva elementi tali da fare riformare la dec ion di primo grado. L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’atto di

pugnazione

non è stato notificato compiutamente alla intimata società S.I.A.
Società Italiana Alimenti, posto che la notificante ha esperito la
procedura di notificazione a mezzo del servizio postale, di cui
all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini della legittimità della notificazione del gravame, e che ha omesso di produrre il relativo
avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’adunanza odierna. Peraltro tale adempimento è necessario in
funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, della valida instaurazione del con1

Oggetto: impugnazione avviso recupero credito imposta,

2

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traddittorio, sicché, non risultando esso compiuto, il ricorso è
colpito da inammissibilità ai sensi dell’art. 375 cpc., senza che
si possa procedere alla delibazione dei motivi addotti a sostegno
di esso, che perciò rimangono assorbiti (Cfr. anche S
tenza n. 627 del 14/01/2008).

posto che l’intimata non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

liquidate,

3. Quanto alle spese del giudizio, esse non van

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