Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3304 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricgrso 25249-2016 proposto da:
CACTOTOSTO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO PICCIUTO;

– ricorrente Contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 557/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 08/04/2016;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nlla camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
NL-1RIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda proposta da Marco

dei danni da lui subiti in conseguenza dell’infezione col virus HCV
asseritamente contratta a seguito di trasfusioni con sangue infetto
avvenute nel 1983 a seguito di un interevento chirurgico, condannò il
convenuto al pagamento della somma di curo 59.990.
Impugnata la pronuncia dal Ministero soccombente, la Corte d’appello
di Torino accolse il gravame e rigettò la domanda del Caciotosto.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso di quest’ultimo, cassò la
sentenza d’appello e rinviò il giudizio alla medesima Corte d’appello.
2. La Corte d’appello di Torino in sede di rinvio, con sentenza dell’8
aprile 2016, ha riconosciuto il diritto dell’originario attore al
risarcimento dei danni conseguenti alla trasfusione con sangue infetto.
I-la rilevato la Corte di merito, però, che il danneggiato non aveva
proposto, a suo tempo, appello incidentale nei confronti della sentenza
del Tribunale di Torino che aveva liquidato il danno nella misura
suindicata, per cui sul punto si era formato il giudicato interno e non
era più possibile liquidare il danno in una misura maggiore (il
Caciotosto aveva chiesto, in sede di rinvio, una liquidazione di euro
350.000). Pertanto, poiché il danneggiato aveva dichiarato di essere
stato ammesso all’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e di aver già ricevuto, per quel titolo, una somma maggiore di quella a
lui riconosciuta per il risarcimento danni, la Corte torinese ha fatto
applicazione del principio della compensati° lucri cion dcunno ed ha

Ric.. 2016 n. 25249 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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Caciotosto nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento

rigettato la domanda del danneggiato, compensando integralmente le
spese di tutti i gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre Marco
Cac:iotosto con atto affidato ad un motivo.
Resiste il Ministero della salute con controricorso.

sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo
che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello avrebbe
mantenuto fetina la liquidazione del danno compiuta in primo grado
dal Tribunale, in tal modo non liquidando il danno biologico; ed
avrebbe altresì errato nel fare applicazione del principio della
compensatio broi

C71111 (IC1177110.

1.1. Il ricorso; quando non inammissibile, è comunque privo di
fondamento.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che il ricorrente non ha in alcun
modo contestato l’affermazione della Corte d’appello secondo cui sulla
liquidazione del danno si era formato il giudicato interno conseguente
alla mancata proposizione dell’appello incidentale. Tale affermazione,
del tutto corretta, è decisiva ai fini di precludere in sede di rinvio ogni
rifonna della sentenza nel senso di una liquidazione maggiore di quella
già stabilita e non contestata a suo tempo dal Caciotosto, per cui non si
configura il lamentato omesso esame di un fatto decisivo.

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Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,

Quanto, poi, alla seconda affermazione della sentenza, relativa alla
applicazione della compensati° lucri cum damno, si rileva che i dubbi
_ .
palesati dalla Corte d’appello — la quale fa riferimento a pronunce tra
loro in contrasto ed alla conseguente rimessione della questione alle
Sezioni Unite di questa Corte — non considerano che l’ammissibilità

trasfusioni con sangue infetto e l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992 è stata già affermata dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 11
gennaio 2008 n. 584, e non più messa in discussione in seguito.
L’unico punto sul quale, semmai, vi sono ancora approdi non sicuri
riguarda la possibilità di operare la compensali° in mancanza dell’esatta
determinazione delle somme percepite ai sensi della citata legge n. 210
(v. la sentenza 14 giugno 2013, n. 14932, e l’ordinanza 10 maggio 2016,
n. 9434). Ma di tale questione non si discute nel giudizio odierno,
posto che la Corte torinese ha dato atto che lo stesso danneggiato ha
indicato con precisione e correttezza l’entità delle somme ricevute a
titolo di indennizzo, sicché nessun problema sussiste su questo punto.

2. – Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
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della suddetta compensati° tra il risarcimento del danno conseguente alle

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n: 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente

Civile — 3, il 4 dicembre 2017.

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