Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 12/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3304 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 16924 – 2007 proposto da:
GRILLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SANTAGATI
ANTONIO in 93012 GELA, Vice Imperia 4, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2012
contro

2153

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. , PALUMBO FABIO, GIOCONDO
VINCENZO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 12/02/2013

avverso la sentenza n. 96/2007 del TRIBUNALE di GELA,
depositata il 20/02/2007 R.G.N. 456/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;

Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Francesco Grillo convenne in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Gela la Sara Assicurazioni, Vincenzo Giocondo e Fabio
Palumbo chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver

Fabio Palumbo.
Si costituiva la Sara Assicurazioni contestando la domanda
attrice.
Il Giudice di Pace dichiarava il concorso di colpa in misura
del 30% a carico di Francesco Grillo.
Proponeva appello Francesco Grillo sostenendo che la sentenza
impugnata andava censurata perché il Giudice di Pace aveva errato
nel ritenere il concorso di colpa a suo carico, nella misura del
30%; nel non concedere la rivalutazione e gli interessi; nel non
concedere il rimborso delle spese generali.
Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza impugnata
il giudice d’appello dichiarasse la responsabilità esclusiva del
Palumbo; che venisse concessa la rivalutazione monetaria e gli
interessi; che fosse liquidato il rimborso forfettario delle spese
generali.
Il Tribunale di Gela accoglieva l’appello proposto da
Francesco Grillo e condannava i convenuti Sara Assicurazioni spa,
Vincenzo Giocondo e Fabio Palombo, in solido, al pagamento in
favore dello stesso della somma di C 232,78, oltre rivalutazione.
3

subito per essere stato investito dal motociclo di proprietà di

Propone ricorso per cassazione Francesco Grillo con un unico
motivo.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 112 c.p.c.
prospettato dalla parte ed

“error in procedendo – laddove il

Giudice Unico del Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta
di liquidazione di spese, competenze ed onorari del giudizio di l ù
grado; violazione e falsa applicazione degli art. 90, 97, 92
c.p.c., dell’art. 24 L. 13-06-1992, n. 799 e dell’art. 4 DM 22-06
1982; degli artt. 24 e 111 della Costituzione e vizio di
motivazione con riferimento all’art. 360, N. 3, 4, 5 c.p.c.»
Sostiene parte ricorrente che con l’atto di appello aveva
lamentato la parziale compensazione delle spese, competenze ed
onorari del giudizio di primo grado e la relativa liquidazione
effettuata dal Giudice di Pace, globalmente e forfettariamente, in
£ 1.500.000 e, pertanto in misura inferiore del 50% della nota
spese prodotta nel fascicolo.
Pertanto, prosegue Francesco Grillo, anche con la parziale
compensazione operata dal Giudice di Pace, questi avrebbe dovuto
liquidare £ 2.674.585 (e non £ 1.500.000) o quanto meno avrebbe
dovuto specificare le voci indicate nella nota spese che riteneva
non dovute. Inoltre, il Giudice di secondo grado, pur avendo
4

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia «l)

riconosciuto il rimborso spese generali del 10% su competenze e
onorari avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di
liquidazione delle spese, competenze e onorari del giudizio di
primo grado nella totalità o comunque nella giusta misura, in

allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo
presente l’esito complessivo della lite.
Il motivo deve essere accolto.
infatti giurisprudenza consolidata che il giudice di
appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza
impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito
tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass., I aprile
2006, n. 7846).
Il Tribunale di Gela, invece, pur avendo riformato la
sentenza impugnata del Giudice di Pace, non ha proceduto d’ufficio
alla liquidazione delle spese processuali del primo grado, tenendo
presente l’esito complessivo della lite.
Inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza avanzata,
in appello, dal ricorrente in ordine alla parziale compensazione
5

violazione del principio secondo il quale il Giudice d’appello,

delle spese di primo grado sulla liquidazione globalmente
determinata in L. 1.500.000, inferiori alle voci indicate nella
notula. Ed a riguardo vale la pena di sottolineare che, secondo il
prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in

d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può
limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore
e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti,
ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e
della riduzione da lui operata, allo scopo di consentire,
attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della
conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle
tariffe
norma

in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi a
dell’art.21

della

n.79I/1942

legge

(Cass.

n.4404/09,

n.23059/09, n.2748/07, n.13085/06, n.9082/06).
Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve
essere quindi cassata e la causa decisa nel merito in quanto non
sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 381, 2 0
comma, cpc).
E devono di conseguenza liquidarsi a favore del ricorrente le
spese del giudizio di primo grado in complessivi E 2.710,98 di cui
C 942,53 per competenze; C 1.316,97 per onorari; C 225,53 per
spese vive; E 225,95 per rimborso forfettario del 10%.

6

tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza

Devono liquidarsi le spese di secono grado in complessivi C
1.300,01, di cui C 628,00 per competenze; C 490,00 per onorari; C
182,01 per spese vive, oltre rimborso forfettaric 10%.
Si liquidano le spese del giudizio di cassazione come in

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto e decidendo nel merito liquida in
favore del ricorrente le spese del giudizio di primo grado in
complessivi C 2.710,98, comprensivi di C 942,53 per competenze; C
1.316,97 per onorari; C 225,53 per spese vive; C 225,95 per
rimborso forfettario del 10%.
Liquida le spese di secondo grado in complessivi C 1.300,01 ,
di cui E 628,00 per competenze; C 490,00 per onorari; E 182,01 per
spese vive, oltre rimborso forfettario 10%.
Liquida le spese del giudizio

di

cassazione in E 800,00

cui C 200,00 per esborsi, oltre contributo unificato.
Roma, 19 dicembre 2012

di

dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA