Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15211-2018 proposto da:

V.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI

3, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO COCILOVO e da se medesimo;

– ricorrente –

contro

VEMA. SPA ora MAVE SPA IN LIQUIDAZIONE, M.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4739/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ricorso affidato ad un unico motivo, V.B.M., avvocato, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, resa pubblica in data 14 novembre 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni asseritamente patiti a seguito del comportamento diffamatorio e calunnioso adottato nei suoi confronti da Vema S.p.A. (ora Mave S.p.A. in liquidazione) e da M.B. con la querela del 20 gennaio 2014 per il reato di truffa aggravata e con l’esposto del 6 febbraio 2014 presentato al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano per i medesimi fatti;

che, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva sussistente il difetto di prova in relazione all’elemento soggettivo (dolo) richiesto ai fini del risarcimento del “danno da denuncia”, in quanto, sulla base delle circostanze allegate dal B., non risultava essere provata l’avvenuta contraffazione del documento da parte del direttore amministrativo della Verna, nè era stata dimostrata, nell’ambito del procedimento penale conclusosi con l’assoluzione dello stesso B. per intervenuta abolitio criminis del reato, la falsificazione della firma dell’avvocato;

che non svolgono attività difensiva in questa sede gli intimati Mave S.p.A. in liquidazione e M.B.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato istanza di interruzione del giudizio per fallimento della società MAVE S.p.A.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che:

l’istanza di parte ricorrente è manifestamente infondata, poichè, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (tra le molte, Cass. n. 7477/2017).

a) con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, sulla base del solo deposito della denuncia-querela, ritenuto non sussistente il dolo in capo alla Vema S.p.A. e al B., quando, invece, in mancanza di qualunque elemento a supporto di una truffa posta in essere dal professionista, doveva considerarsi certo il dolo di calunnia in capo a parte avversa;

a.1.) – il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio di diritto (non posto in discussione dal ricorrente) secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (da ultimo Cass. n. 30988/2018; Cass. n. 11898/2016).

Sulla scorta di tale principio il giudice di gravame, in ragione dell’apprezzamento ad esso riservato degli esiti dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio, ha ritenuto che il B. non avesse provato la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo alla società Vema e al B., così da non potersi configurare un’ipotesi di tutela aquiliana per “danno da denuncia”.

Le censure del ricorrente, lungi dal prospettare effettivamente un vizio di violazione di legge, sono unicamente rivolte, inammissibilmente, a criticare un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, ossia l’apprezzamento delle risultanze probatorie effettuato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo dell’illecito, senza, peraltro, neppure veicolare un vizio di omesso esame di fatto decisivo in base al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, art. 13 cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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