Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9961/2016 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO

ERNESTO MARIA SAVIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, emesso e depositato

il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 23 marzo 2016, il giudice di Pace di Torino ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di quella stessa Città di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione del sig. H.R., cittadino tunisino, già espulso dal Territorio nazionale in data 7 marzo 2013 e allontanatosi dall’Italia per la Svizzera da dove è stato rinviato dalle autorità elvetiche, dopo aver ivi richiesto asilo e, ora, in Italia protezione internazionale.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. H.R., con atto notificato il 12 aprile 2016, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis.

La Questura non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il provvedimento del giudice di pace, sia pur sinteticamente motivato (in riferimento alla necessità di porre esecuzione all’espulsione, alla mancanza di vettore ed alla necessità di reperire i necessari documenti), appare legittimo non potendosi accedere alla linea difensiva del ricorrente il quale invoca la necessità di un secondo e nuovo provvedimento espulsivo, non avendo lo straniero ottemperato al precedente (che gli imponeva il rientro nel proprio paese) ed non essendo maturato il termine quinquennale richiesto dalla legge per il rientro in Italia, giusta i principi, posti da questa Corte: “In tema di disciplina dell’immigrazione, il divieto di reingresso in Italia dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14, come novellato dal D.L. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella L. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE. Nè, in tal caso, è necessaria la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, prevista dal comma 13 della menzionata disposizione per le ipotesi in cui lo straniero, per particolari ragioni, intenda fare rientro nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 18254 del 2015).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in applicazione del richiamato ed enunciato principio di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, non consegue nè la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive, nè il raddoppio del contributo unificato (ratione materiae).

PQM

La Corte;

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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