Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 05/02/2019
Cassazione civile sez. II, 05/02/2019, (ud. 25/05/2018, dep. 05/02/2019), n.3304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25821/2014 R.G. proposto da:
P.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Pulze e dall’avv.
Domenico Battista, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in
Roma, Via Via Trionfale n. 5637.
– ricorrente –
contro
B.O., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Pacini,
con domicilio eletto in Roma, Via Flavio Stilicone 169, presso lo
studio dell’avv. Antonio Mercuri;
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
e
P.R.C., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria
Buzzoni Zoccola, con domicilio eletto in Roma, Via Attilio Regolo,
presso lo studio dell’avv. Zosima Vecchio.
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2105/2014,
depositata in data 6.6.2014.
Fatto
RILEVATO
CHE:
si controverte, tra l’altro, della divisione giudiziale dell’eredità di P.O.A., e che al giudizio di appello hanno partecipato, pur restando contumaci, P.R.C., P.C., P.C.D., P.I.I. e P.A.A., eredi del de cuius, ai quali non risulta notificato il ricorso per cassazione;
che la sentenza di secondo grado ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado P.C.D., P.I.I. e P.C. hanno ceduto le rispettive quote ereditarie a P.J. e P.R.C., senza che risulti l’estromissione dal giudizio dei suddetti cedenti che, quindi, avendo conservato -Euro 4434411. la qualità di parti del giudizio di appello, dovevano essere evocati in sede di legittimità (Cass. 1535/2010; Cass. 18438/2006).
Diritto
RITENUTO
CHE:
– occorra, pertanto, disporre la notifica del ricorso nel termine fissato in dispositivo a tutte le parti pretermesse.
PQM
ordina la notifica del ricorso per cassazione a P.R.C., P.C., P.C.D., P.I.I. e P.A.A., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019