Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3304 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. II, 05/02/2019, (ud. 25/05/2018, dep. 05/02/2019), n.3304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25821/2014 R.G. proposto da:

P.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Pulze e dall’avv.

Domenico Battista, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in

Roma, Via Via Trionfale n. 5637.

– ricorrente –

contro

B.O., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Pacini,

con domicilio eletto in Roma, Via Flavio Stilicone 169, presso lo

studio dell’avv. Antonio Mercuri;

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

e

P.R.C., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria

Buzzoni Zoccola, con domicilio eletto in Roma, Via Attilio Regolo,

presso lo studio dell’avv. Zosima Vecchio.

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2105/2014,

depositata in data 6.6.2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

si controverte, tra l’altro, della divisione giudiziale dell’eredità di P.O.A., e che al giudizio di appello hanno partecipato, pur restando contumaci, P.R.C., P.C., P.C.D., P.I.I. e P.A.A., eredi del de cuius, ai quali non risulta notificato il ricorso per cassazione;

che la sentenza di secondo grado ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado P.C.D., P.I.I. e P.C. hanno ceduto le rispettive quote ereditarie a P.J. e P.R.C., senza che risulti l’estromissione dal giudizio dei suddetti cedenti che, quindi, avendo conservato -Euro 4434411. la qualità di parti del giudizio di appello, dovevano essere evocati in sede di legittimità (Cass. 1535/2010; Cass. 18438/2006).

Diritto

RITENUTO

CHE:

– occorra, pertanto, disporre la notifica del ricorso nel termine fissato in dispositivo a tutte le parti pretermesse.

PQM

ordina la notifica del ricorso per cassazione a P.R.C., P.C., P.C.D., P.I.I. e P.A.A., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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