Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33036 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16229-2013 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, presentato e difeso

dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEILE ENTRATE, in persona a Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 04/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultava che G.G. aveva dichiarato per l’anno di imposta 2002 un reddito di Euro 3.553 e per l’anno 2003 un reddito nullo; tuttavia, nei medesimi periodi di imposta, il contribuente risultava essere possessore di auto di potenza fiscale superiore a 21CV, di una abitazione principale e di una abitazione secondaria nonchè acquirente di un terreno pagato Euro 11.000. Pertanto l’Agenzia delle Entrate, previo invio di questionari, sulla base del possesso di beni indice di capacita contributiva, procedeva ad un accertamento sintetico del reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, determinando per l’anno 2002 una capacità di spesa, e quindi un reddito, di Euro 65.279, e per l’anno 2003 un reddito pari ad Euro 60.492.

Contro gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 67 del 2010, escludendo l’utilizzabilità, quale indice di indice di capacità contributiva, del versamento dei premi per le polizze assicurative.

G.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che lo rigettava con sentenza del 4 gennaio 2013.

Contro la sentenza di appello G.G. ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia:”violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto legittimi gli avvisi nonostante l’Ufficio avesse omesso di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente, dovendosi applicare retroattivamente (in quanto norma di interpretazione e quindi retroattiva) il D.L. n. 78 del 2010, che ha modificato il D.P.R., art. 38, in oggetto, prevedendo l’obbligo di contraddittorio preventivo.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha osservato che l’Ufficio, prima di emettere gli avvisi di accertamento sintetico, aveva comunque instaurato una forma di contraddittorio preventivo con il contribuente mediante invito a trasmettere documentazione a giustificazione del notevole divario esistente tra redditi dichiarati (di assoluta modestia o nulli) e la capacità contributiva risultante dal possesso dei beni-indice; la ricezione preventiva dei questionari, con la richiesta di documentazione giustificativa, è confermata dallo stesso contribuente nel proprio ricorso per cassazione.

A prescindere da ciò, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, che in materia di accertamento sintetico ha istituito l’obbligo del contraddittorio preventivo nella forma dell’invito al contribuente a comparire personalmente o a mezzo di procuratore (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 32, n. 2), non può avere la dedotta natura di interpretazione autentica con conseguente efficacia retroattiva, perchè, a tacer d’altro, il cit. art. 22 comma 1, con specifica disposizione di diritto transitorio prevede che le modifiche introdotte operano “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per gli accertamenti sintetici relativi agli anni di imposta decorrenti dal 2009.

In senso conforme questa Corte ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016).

2. Il secondo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 comma 2. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui ha ritenuto tardive, perchè formulata con il deposito di una memoria illustrativa, la deduzione delle circostanze relative alla acquisizione della proprietà della abitazione secondaria soltanto nel 2007, mentre l’abitazione principale non era di proprietà esclusiva ma in comproprietà al 50% con il coniuge.

3. Il terzo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”, in riferimento all’omesso esame e omesso pronuncia sulle circostanze di fatto indicate nel motivo precedente.

Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La denuncia di omesso esame o omessa pronuncia di cui al terzo motivo è palesemente infondata poichè lo stesso ricorrente, con la formulazione del secondo motivo, censura la sentenza per avere ritenuto che le circostanze dedotte nella memoria illustrativa fossero motivi nuovi, pertanto inammissibili, anzichè mere argomentazioni difensive, con ciò evidenziando che il punto è stato oggetto di esame e di pronuncia da parte del giudice.

La censura di erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, è infondata. Come si desume dal testo del ricorso introduttivo del contribuente (riprodotto – per estrema sintesi – a pag. 15 e più dettagliatamente a pag. 29 del ricorso per cassazione), non risulta che il contribuente abbia tempestivamente dedotto i fatti impeditivi della pretesa tributaria, relativi alla titolarità giuridica della abitazione secondaria solo a decorrere dal 2007 e della proprietà non esclusiva dell’abitazione principale, con la conseguenze che tali elementi (circostanze di fatto a proprio favore e non mere argomentazioni difensive) non potevano essere introdotte per la prima volta con il deposito di una memoria illustrativa, inidonea a recepire motivi aggiunti la cui proposizione è legittima soltanto se “l’integrazione dei motivi è resa necessaria dalla produzione, ad opera delle altre parti, di documenti non conosciuti”. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2).

4. Il quarto motivo denuncia: “Nullità della sentenza per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e art. 2697 c.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 363 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che le mere risultanze statistiche del “redditometro” siano idonee a ribaltare sul contribuente l’onere probatorio.

Il motivo è infondato. L’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, non è un accertamento di tipo statistico ma prende in considerazione le specifiche spese sostenute dal ricorrente nell’anno di imposta accertato, sul presupposto logico, auto-evidente, che la capacità di effettuazione della spesa presuppone la disponibilità di una corrispondente provvista finanziaria, di natura reddituale salvo prova contraria da parte del contribuente. L’utilizzo del “redditometro”, ossia delle modalità stabilite e dall’apposito D.M. previsto da citato art. 38, per la quantificazione della capacità di spesa desumibile dal possesso di determinati beni indice, non lede il diritto di difesa del contribuente il quale è legittimato a fornire la prova contraria, anche per presunzioni, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte ovvero proviene da disponibilità di natura non reddituale (conforme Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016).

5. Il quinto motivo denuncia: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che i fatti dedotti dal ricorrente dovevano essere considerati pacifici perchè non contestati specificamente dalla Agenzia delle Entrate.

Il motivo è infondato. I fatti non contestati o pacifici, che non abbisognano di prova a norma dell’art. 115 c.p.c., sono esclusivamente quei fatti impeditivi della pretesa tributaria che l’ente impositore, costituendosi in giudizio, ammette espressamente ovvero implicitamente, nel senso che la difesa del costituito ente impositore implica logicamente la necessaria ammissione (implicita) dei fatti dedotti dal contribuente, (Sez. 2 -, Ordinanza n. 10864 del 07/05/2018). Nulla di tutto questo è accaduto nel presente giudizio ove, per come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto riferito nello stesso ricorso per cassazione, l’Ufficio impositore, costituendosi nei giudizi di primo grado e in grado di appello, ha integralmente contestato le ragioni del contribuente.

Alla soccombenza seguono le spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro cinquemila trecento oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i requisiti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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