Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33034 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 16/12/2019), n.33034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1228/2013 R.G. proposto da:

Fonmar s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Turci e

Alessandro Fruscione ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo

studio del secondo, alla via Giambattista Vico n. 22, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana – Sezione staccata di Livorno n. 122/23/12, depositata il 15

maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2019

dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La s.r.l. Fonmar, corrente in (OMISSIS) (FI), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava l’avviso di rettifica nei suoi confronti emesso dall’Agenzia delle dogane di (OMISSIS) il 22 aprile 2009 relativo ad una dichiarazione di importazione merci del 15 maggio 2006, per il recupero di Euro 7.233,09 a titolo di Iva all’importazione asseritamente non versata oltre interessi di mora e spese di notifica; merce importata dalla Fonmar s.r.l. con dichiarazione doganale presentata con l’assistenza del cad L’Ancora s.r.l. e destinata al deposito Iva gestito dalla F.V. s.p.a. senza pagamento dell’Iva all’importazione; pagamento ritenuto invece dovuto dall’Agenzia delle Dogane perchè le merci importate non sarebbero mai state introdotte materialmente nel deposito Iva.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Livorno, con sentenza n. 115/6/2010 dep. il 3.8.2010 ha respinto il ricorso proposto dalla Fonmar s.r.l., che ha proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Toscana – Sezione staccata di Livorno, ha rigettato l’appello ritenendo che il D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, consente che vengano effettuate operazioni di importazione di merci senza il pagamento immediato dell’Iva all’importazione solo nel caso in cui le merci importate vengano materialmente introdotte in un deposito Iva in attesa di venirne estratte e non anche nel caso in cui l’introduzione nel deposito sia solo cartolare, come nel caso in esame.

1.2- La Fonmar s.r.l. ricorre per cassazione con sei motivi e chiede preliminarmente disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, in subordine cassarsi la sentenza impugnata, vinte le spese. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso sostenendo l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi del ricorso principale. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1. La causa viene decisa nell’adunanza camerale del 8 marzo 2019.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.- L’Agenzia delle Entrate, come rappresentata, ha depositato in atti in data 22 febbraio 2019 una richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; infatti, a seguito della sentenza della Corte di giustizia C-272/13 del 17 luglio 2014, l’atto impositivo oggetto dell’impugnazione originaria è stato annullato in autotutela.

2.1,- Analoga circostanza è stata documentata in atti dalla contribuente, che ha depositato copia del provvedimento di annullamento, ed ha insistito nelle conclusioni prese.

3.- E’ accertato in atti, dunque, che, a seguito della revoca del provvedimento impositivo si è verificata, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti. In particolare, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve ritenersi superata dal fatto che nelle more è sopravvenuta la sentenza citata sopra al punto 2.

3.1- Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni oggetto della causa, nonchè del contenuto della sentenza della Corte, che per un verso ha ritenuto la conformità al diritto unionale della legislazione nazionale che preveda l’obbligatorietà della introduzione in un magazzino fiscale delle merci importate in esenzione dall’Iva, e per altro verso ha escluso, perchè contraria alla sesta Dir. n. 388 del 1977, che la legge nazionale possa imporre il pagamento dell’Iva all’importazione nel caso in cui il tributo sia stato assolto con la forma dell’inversione contabile. Va apprezzata inoltre, ai fini del regolamento delle spese, la circostanza che l’amministrazione finanziaria si sia spontaneamente adeguata alla citata decisione della Corte di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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