Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33033 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. lav., 20/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antoni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20734-2015 proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OSTIA –
ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO 58, presso lo studio degli avvocati MARCO
PETRUCCI, LIBERO PETRUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta
atto di costituzione del 17/10/2018;
– ricorrente –
contro
B.G., D.T.S., P.D., tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARIO MAZZIOTTI, GIUSEPPE CIVALE, giusta
delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 148/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 04/03/2015 R.G.N. 513/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per estinzione del ricorso;
udito l’Avvocato MARCO PETRUCCI.
Fatto
FATTI di CAUSA
– Con sentenza del m. 2608 in data tre aprile 2013 il giudice del lavoro di Torino, accoglieva le domande proposte da B.G., D.T.S. e P.D., condannando l’ISTITUTO di VIGILANZA dell’URBE S.p.a. al pagamento delle somme di danaro indicate, oltre accessori, a titolo di rimborso della maggiore spesa per il trasporto occorrente al raggiungimento del posto di lavoro, presso il centro contabile di Intesa San Paolo. Contro l’anzidetta sentenza proponeva gravame la società rimasta soccombente, però respinto dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 148-15 in data 11 febbraio / 4 marzo 2015.
Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Istituto di Vigilanza dell’URBE affidato a due motivi, cui hanno resistito il B., il D.T. ed il P..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiara l’estinzione del processo. Infatti, a seguito di fissazione della pubblica udienza per il sette novembre 2018, la società ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore (con gli avv.ti Libero e Marco Petrucci del foro di Roma, giusta la relativa procura speciale in calce), con contestuale rinuncia al ricorso de quo, nei confronti dei controricorrenti B.G., S. D.T. e D. P., i quali hanno accettato la rinuncia (Visto per adesione…. f.to B.G., D.T.S., P.D., avv.ti Mario Mazziotti, Giuseppe Civale ed Enrico Ivella), in calce allo stesso documento con relative sottoscrizioni.
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta anche dai suddetti difensori, ed accettata da parte controricorrente.
Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo all’accettazione.
Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018