Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33032 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20659-2014 proposto da:

D.S.R., R.G., ZAFFIRO SAN LORENZO S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI PAOLO BUSINELLO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/05/2014, R.G.N. 747/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27 maggio 2014 la Corte d’appello di Ancona ha respinto gli appelli riuniti proposti da D.S.R., R.G. e dalla Zaffiro San Lorenzo s.r.l. avverso le sentenze del Tribunale di Pesaro n. 71/2013 e n. 72/2013 di parziale rigetto delle opposizioni degli appellanti avverso due ordinanze-ingiunzioni emesse nei loro confronti per avere, senza la prescritta autorizzazione delle Amministrazioni datrici di lavoro e senza comunicare i compensi corrisposti, instaurato rapporti di collaborazione retribuita rispettivamente con A.G. (infermiere dipendente dalla Marina Militare) per gli anni 2008-2009 e con Z.I. (infermiere professionale dipendente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I con sede in (OMISSIS), assunto dai ricorrenti con rapporto a tempo parziale), per gli anni 2006-2010;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, afferma che:

a) quanto al primo dei suddetti rapporti, va precisato che il Tribunale, quando ha fatto riferimento alla colposa omissione delle verifiche relative alla condizione di pubblico dipendente del collaboratore, in realtà ha inteso escludere che ricorresse l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, nel senso che essa rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, sicchè nessun rimprovero possa essergli mosso;

b) quel che si è detto vale anche con riguardo all’elemento soggettivo della omessa comunicazione dei compensi e, d’altra parte, nella sentenza appellata si rileva che non vi sono contestazioni sul relativo elemento oggettivo;

c) quanto al rapporto di collaborazione del Z., deve essere sottolineato che, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, stabilisce una “specifica ed esclusiva attribuzione di competenza in ordine all’accertamento e alla successiva contestazione” degli illeciti in favore del Ministero delle Finanze che si avvale della Guardia di Finanza, secondo le disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981;

d) per il resto, quanto osservato in ordine all’insussistenza della buona fede dei ricorrenti toglie rilievo alle altre circostanze da loro evidenziate, tanto più che esse non possono considerarsi tali da rendere da rendere impossibile l’acquisizione di notizie più esatte sulla situazione lavorativa del collaboratore, mentre non risulta che sia stato effettuato alcun controllo da parte degli appellanti presso la (nota) Azienda Ospedaliera Universitaria di appartenenza;

che avverso tale sentenza D.S.R., R.G. e la Zaffiro San Lorenzo s.r.l. propongono ricorso, illustrato da memoria, affidato a tre motivi, al quale oppone difese, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – e con riguardo ad entrambe le opposizioni – nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c. (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia), art. 354 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 1, con riferimento alla statuizione della Corte d’appello secondo cui il primo Giudice il Tribunale, pur avendo fatto riferimento alla colposa omissione delle verifiche relative alla condizione di pubblico dipendente del collaboratore, in realtà avrebbe inteso escludere la configurabilità dell’esimente della buona fede;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e in relazione alle sanzioni irrogate per il rapporto con il Z., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss., art. 53, comma 9, nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 13, commi 1 e 4 e art. 14, comma 2, con riguardo all’affermazione secondo cui l’art. 53, comma 9, cit. stabilisce una specifica ed esclusiva competenza in ordine all’accertamento e alla successiva contestazione degli illeciti in favore del Ministero delle Finanze che si avvale della Guardia di Finanza;

che i ricorrenti sostengono che, invece, tutta la Polizia giudiziaria può effettuare gli accertamenti in oggetto, come si desume dalla L. n. 689 del 1981, art. 13;

che, nella specie, i ricorrenti in data 17 maggio 2010 come loro richiesto hanno, una prima volta, trasmesso ai Carabinieri del NAS di Ancona tutta la pertinente documentazione, che poi nuovamente hanno dovuto trasmettere alla Guardia di Finanza, su ulteriore richiesta, nei giorni 11-12 aprile 2011 e la Guardia di Finanza ha notificato l’accertamento della violazione amministrativa nei giorni 14-15 giugno 2011, quindi ben tredici mesi dopo la prima trasmissione dei documenti ai Carabinieri;

che, pertanto, tra la prima trasmissione della documentazione completa ai Carabinieri e la notificazione dell’accertamento è intercorso un lungo lasso di tempo non giustificato dal tipo di verifiche da compiere;

che questo, ad avviso dei ricorrenti, ha comportato la decadenza della P.A. dal potere di irrogare le sanzioni per eccessiva e irragionevole durata degli accertamenti stessi;

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – e con riguardo alle sanzioni irrogate per il rapporto con il Z. – nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per omesso esame del quarto motivo di appello riguardante un “errore materiale”, contenuto nella sentenza di primo grado sul calcolo degli emolumenti corrisposti al collaboratore nel periodo – successivo al 15 giugno 2008 – in cui il rapporto di lavoro part-time era pari al 75% dell’orario pieno;

che l’esame del ricorso porta al parziale accoglimento del primo motivo, all’integrale accoglimento del secondo e alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo;

che, in primo luogo, va ricordato che, nelle more del presente giudizio di legittimità, è intervenuta la sentenza 10 giugno 2015 n. 98 con la quale la Corte Costituzionale – in accoglimento di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ancona in un giudizio relativo ad una fattispecie sovrapponibile a quella di cui si tratta nel presente giudizio – ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 15, nella parte in cui prevede che i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”;

che il Giudice delle leggi è pervenuto a tale conclusione evidenziando che in una direttiva intesa a conferire al legislatore delegato il compito di prevedere come obbligatoria una determinata condotta, non è ricompresa, sempre e comunque, anche la facoltà di stabilire eventuali correlative sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo stesso;

che è stato aggiunto che la previsione contenuta nell’art. 53, comma 15, cit. si risolve in una duplicazione della sanzione già prevista per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere solo formale;

che, com’è noto, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate ed in particolare dal giudicato, che, nella specie, non si è formato poichè il capo della decisione riguardante la legittimità della sanzione inflitta è stato specificamente e ritualmente contestato;

che, pertanto, poichè dalla sentenza impugnata risulta che, nella specie, vi sia stata la contestazione anche per il suddetto illecito, la sentenza stessa deve essere cassata in parte qua (vedi, nello stesso senso: Cass. 30 giugno 2016, n. 13474);

che non sono, invece, da accogliere le censure proposte nella prima parte del primo motivo, in quanto dal punto contestato della sentenza impugnata risulta inequivocamente che la Corte d’appello – facendo omnicomprensivo riferimento alla “colposa omissione di verifiche relative alla condizione di pubblico dipendente” del collaboratore – ha inteso escludere la ricorrenza della buona fede, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la buona fede può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (vedi, di recente: Cass. 31 luglio 2018, n. 20219);

che, in questa situazione, è irrilevante il contestato collegamento che la Corte d’appello ha effettuato con la sentenza di primo grado perchè è jus receptum che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicchè il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello. (Cass. 10 gennaio 2017, n. 352; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185);

che il secondo motivo – relativo al rapporto di collaborazione con lo Z. deve essere accolto;

che, infatti, diversamente da quanto ritiene la Corte d’appello, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, non è affatto desumibile la previsione di una “specifica ed esclusiva attribuzione di competenza in ordine all’accertamento e alla successiva contestazione” degli illeciti ivi previsti in favore del Ministero delle Finanze che si avvale della Guardia di Finanza;

che, in primo luogo, deve essere precisato che – come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 8 giugno 2016, n. 11709) – la disposizione della cui violazione si discute e in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza-ingiunzione impugnata (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9), è norma afferente alla disciplina del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, essendo inserita nel testo comprendente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

che, nella versione applicabile ratione temporis, l’art. 53, comma 9, cit. prevedeva che “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze” (ma, nella sostanza, la formulazione della disposizione non è mutata alla data della proposizione della opposizione);

che, anche se dai commi successivi si desume che la normativa è anche finalizzata al controllo dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti ai fini dell’assoggettamento degli stessi a imposizione, ciò non di meno la previsione dell’obbligo dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per il conferimento di un incarico retribuito ad un pubblico dipendente inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego e non è certamente riconducibile ad un rapporto tributario;

che, per consolidato indirizzo delle stesse Sezioni Unite, ai fini della qualificazione di una sanzione come tributaria, è irrilevante che essa venga inflitta da un Ufficio Finanziario, in quanto la sua natura tributaria o no deve essere accertata su un piano meramente oggettivo (Cass. S.U. 8 febbraio 2013, n. 3039), facendo riferimento alla natura del rapporto sottostante;

che, pertanto, è stato precisato che in tutti i casi in cui non venga direttamente in considerazione l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione non ricorre un rapporto (e, quindi, una sanzione) di tipo tributario, anche se in via meramente incidentale sia necessario un accertamento della debenza di un’imposta (Cass. SU 6 giugno 2013, n. 14302 e ivi ampi richiami);

che i suindicati principi confermano, in modo chiaro ed evidente, che dell’art. 53 cit., seconda parte comma 9 ove si stabilisce che “all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689” deve essere interpretata nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna “esclusiva attribuzione di competenza in ordine all’accertamento” degli illeciti ivi sanzionati in favore della Guardia di Finanza, ma ha soltanto stabilito che il Ministero delle Finanze vi provvede avvalendosi della Guardia di Finanza e questo si deve al fatto che il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicchè un diretto coinvolgimento della Guardia di Finanza presumibilmente può consentire di accorciare i tempi dell’accertamento stesso (in linea con quanto sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2);

che è certamente da escludere che il legislatore abbia così inteso configurare i suddetti compiti come “esclusivi” della Guardia di Finanza e ciò per le seguenti molteplici ragioni:

1) in base alla L. n. 689 del 1981, art. 13 (che l’art. 53, comma 9, cit. richiama) anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria possono procedere “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono”, esercitando ampi poteri, secondo quanto disposto dall’art. 333 c.p.p., comma 1 e dall’art. 334 cod. proc. pen., commi 1 e 2 (vedi: Cass. 3 marzo 2008, n. 5771; Cass. 21 aprile 1994, n. 3815; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1223; Cass. 12 novembre 1996, n. 9913);

2) lo stesso art. 13, u.c. fa salvo “l’esercizio degli specifici poteri di accertamento” solo se espressamente previsti dalle leggi vigenti;

3) nella specie non vi è alcuna legge di questo tipo per l’accertamento in oggetto;

4) anzi va sottolineato che la funzione principale del Corpo della Guardia di Finanza consiste nella prevenzione, ricerca e denuncia delle violazioni finanziarie, mentre quella di cui si tratta non è una violazione di questo tipo, come si è detto;

5) peraltro la suddetta funzione non è neppure esercitata in modo esclusivo dalla Guardia di Finanza, in quanto anche se la Guardia di Finanza è l’organo specializzato preposto alla tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e, non da ultimo, dell’Unione Europea, tuttavia anche gli altri Corpi di Polizia (e, in particolare, la Polizia di Stato e i Carabinieri) si occupano della prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economico-finanziaria per combatterle in modo più efficace;

che solo con la suddetta interpretazione acquista significato il rinvio alla L. n. 689 del 1981, contenuto nell’art. 53, comma 9, cit. – che, nella sentenza impugnata, appare, nei fatti, trascurato – risultandone la finalità di fare sì che, anche se la Guardia di Finanza per una qualsiasi ragione, non provveda all’accertamento delle violazioni in oggetto possano comunque provvedervi tutti gli altri soggetti appartenenti alla Polizia Giudiziaria (ex art. 57 cod. proc. pen.), il che consente di garantire in modo adeguato sia l’interesse pubblico all’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa sia quello dell’ipotizzato autore dell’illecito di poter definire la propria posizione incerta onde eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa;

che la richiamata la L. n. 689 del 1981 collega una congrua tutela di quest’ultimo interesse dell’incolpato ai tempi limitati della procedura che porta all’irrogazione della sanzione;

che, infatti, la L. n. 689 cit., art. 14, comma 2, stabilisce che, qualora non sia stato possibile effettuare la contestazione immediata dell’infrazione, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale va data continuità, i previsti termini (di novanta e centottanta giorni) per la notifica degli estremi della violazione, decorrono dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli estremi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso fra le tante: Cass. 30 giugno 2016, n. 13474 cit. nonchè Cass. 28 ottobre 2014, n. 22837; Cass. 6 novembre 2009, n. 23608; Cass. 6 giugno 2018, n. 14678);

che, in particolare, è stato evidenziato che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all’Amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata ma ciò non deve andare a scapito dell’interesse dell’ipotizzato autore dell’illecito a vedere concluso l’accertamento in tempi brevi;

che, in base al costante indirizzo di questa Corte, nel contemperamento delle suddette esigenze, occorre effettuare una valutazione di “ragionevolezza” dei tempi impiegati per l’accertamento, al fine di affermarne o meno la complessiva congruità in relazione alle caratteristiche specifiche del caso concreto e del tipo di indagini da svolgere (vedi, fra le tante: Cass. SU 17 maggio 2017, n. 12332; Cass. 16 aprile 2018, n. 9254; Cass. 6 novembre 2009, n. 23608; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25836; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26734);

che, nel computo del tempo necessario all’Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti. assumono rilievo non solo gli atti di indagine effettuati ma l’insieme delle attività, più o meno articolate, finalizzate al completo accertamento di tutti gli aspetti della fattispecie (Cass. 2 aprile 2014 n. 7681; Cass. 16 aprile 2018, n. 9254);

che, peraltro, è jus receptum che sull’individuazione – rimessa al giudice del merito – del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A. e/o disfunzioni burocratiche, sicchè il tardivo compimento di atti che quest’ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell’infrazione (ex multis: Cass. SU, 9 marzo 2007, n. 5395; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass. 3 maggio 2016, n. 8687);

che, in particolare, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti una ingiustificata divisione e/o una duplicazione di compiti fra più organi che si traduca in irragionevoli ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi, fra i quali spesso si realizza, nella sostanza, esclusivamente un “continuum” procedimentale diretto al semplice trasferimento dall’uno all’altro del patrimonio di conoscenze del fatto che già sono state acquisite o avrebbero dovuto esserlo (arg. ex Cass. SU 9 marzo 2007, n. 5395; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643);

che dall’insieme dei surriferiti principi si desume che: a) laddove non sia possibile la contestazione immediata dell’infrazione la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non è sufficiente per far decorrere il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, in quanto tale termine decorre dall’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito; b) l’intera operazione di accertamento deve svolgersi entro un tempo ragionevole, correlato alle caratteristiche ed alla complessità della situazione concreta; c) i ritardi nell’accertamento derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati agli organi competenti che possono derivare anche da una ingiustificata divisione e/o una duplicazione di compiti fra più organi – non devono andare a scapito del diritto degli ipotizzati autori dell’infrazione ad una tempestiva contestazione;

che il contrasto con il principio di ragionevolezza di disfunzioni e/o sovraccarico e/o inefficienze e/o lungaggini di tipo burocratico che ostacolino la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive, senza che il destinatario possa influire sul loro corso, è stato più volte affermato – in linea generale e con riferimento alle più differenti situazioni – sia dalla Corte costituzionale (vedi: sentenze n. 209 e n. 483 del 1995; n. 327 del 1999; n. 35 del 2004), sia dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 24 aprile 2008, procedimenti riuniti C-55/07 e C-56/07; sentenza 12 maggio 2011, C-107/10; sentenza 16 novembre 2016, C-316/15), sia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 15 settembre 2016, Giorgioni c. Italia; sentenza 23 giugno 2016, Srumia c. Italia; sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia), sia dalla giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: TAR Lazio 6 settembre 2013, n. 8154);

che nella sentenza qui impugnata non solo non è rinvenibile alcun riferimento a questa complessa e articolata situazione normativa e giurisprudenziale, ma si esclude la decadenza della P.A., muovendosi dal presupposto secondo cui la “competenza esclusiva” per l’accertamento dell’illecito in oggetto sarebbe della sola Guardia di Finanza, sicchè il tempo trascorso dal momento in cui la documentazione è stata trasmessa dagli attuali ricorrenti ai Carabinieri del NAS (su richiesta di questi ultimi) al momento successivo in cui gli interessanti hanno dovuto effettuare una seconda trasmissione dei documenti alla Guardia di Finanza, sempre per ottemperare ad una specifica richiesta in tal senso, non sarebbe da calcolare;

che, come si è detto, tale presupposto non è condivisibile per molteplici ragioni e va rilevato che, sul punto, la Corte d’appello si limita a motivare solo con riguardo a tale presupposto e, peraltro, in modo molto succinto e quasi apodittico, richiamando esclusivamente un non meglio specificato riferimento alla disponibilità dei “dati anagrafici e reddituali” parte da parte della Guardia di Finanza, senza spiegare le ragioni per cui anche i Carabinieri del NAS non potevano essere in possesso di tali dati;

che invece la Corte d’appello non esamina affatto la questione relativa all’avvenuta duplicazione di richieste dei documenti, nè spiega quali siano state le ragioni che, in concreto, non hanno consentito di pervenire alla notifica dell’accertamento in tempi brevi ed hanno determinato tale duplicazione, nè esamina i rapporti, nella specie, si sono avuti tra Carabinieri del NAS e Guardia di Finanza in merito alle attività rispettivamente svolte per l’accertamento in oggetto (peraltro prima facie non complesso, perchè riguardante un solo lavoratore), il cui esito è stato notificato agli attuali ricorrenti (nei giorni 14-15 giugno 2011) ben tredici mesi dopo il primo invio (in data 17 maggio 2010) della documentazione ai Carabinieri;

che di conseguenza, come sostengono i ricorrenti, la Corte d’appello ha violato: a) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53,comma 9 e la L. n. 689 del 1981, art. 13 laddove ha affermato che il suddetto comma 9 prevede una “specifica ed esclusiva attribuzione di competenza in ordine all’accertamento” degli illeciti in oggetto alla Guardia di Finanza; b) la L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, non avendo effettuato la prescritta valutazione di “ragionevolezza” dei tempi impiegati per l’accertamento, al fine di ritenerne o meno la complessiva congruità in relazione alle caratteristiche specifiche del caso concreto e del tipo di indagini da svolgere;

che ne deriva l’accoglimento del secondo motivo;

che il terzo motivo va dichiarato inammissibile;

che, in primo luogo, le censure ivi dedotte sono prospettate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti (o atti processuali) è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (a pena di inammissibilità) e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso), indicando nel ricorso specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (trascrivendone il contenuto essenziale) e fornendo “al contempo” alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, onde porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la ritualità dell’allegazione del documento stesso e la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

che, oltre al mancato rispetto del suindicato principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, il profilo di inammissibilità delle censure prevalente si desume dai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, secondo cui:

a) sia l’errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, sia l’errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti sia gli errori di conteggio, atteso il loro carattere materiale, non sono denunciabili con ricorso per cassazione, esaurendosi il compito istituzionale della Corte di cassazione nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito;

b) i suddetti errori configurano, invero, errori di fatto che vanno, di regola, corretti da parte del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l’errore, nel contraddittorio delle parti, con la procedura di cui all’art. 287 cod. proc. civ. e segg., o possono essere eventualmente idonei a giustificare la revocazione della sentenza impugnata (Cass. 21 luglio 2015, n. 15228; Cass. 15 giugno 2005, n. 12845; Cass. 15 maggio 2009, n. 11333; Cass. 7 aprile 2006, n. 8287; Cass. 16 maggio 2006, n. 11373; Cass. 3 agosto 2007, n. 17057);

che, del resto, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il generale principio secondo cui, qualora una parte assuma che il giudice del merito ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto chiaramente smentito dagli atti o documenti processuali, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile in quanto la doglianza, al di là della sua qualificazione, non prospetta un errore di diritto nè difetto di percezione del giudicante riconducibile a difetto di motivazione, ma, trattandosi di elemento fattuale, la cui esistenza è incontrovertibilmente rilevabile dagli atti di causa, denuncia un errore di fatto, eventualmente idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata (fra le tante: Cass. 30 giugno 2016, n. 13474; Cass. 20 aprile 2015, n. 7941; Cass. 27 aprile 2010 n. 10066);

che, nella specie, il motivo di appello di cui si lamenta l’omesso esame riguarda un “errore materiale” che sarebbe stato compiuto nel calcolo degli emolumenti corrisposti al Z.;

che, in sintesi, il primo motivo di ricorso va parzialmente accolto, il secondo va accolto integralmente e il terzo deve essere dichiarato inammissibile;

che la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e quindi anche al seguente:

“l’illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, non ha carattere tributario in quanto la relativa sanzione, anche se irrogata da un Ufficio Finanziario, inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego e non è certamente riconducibile ad un rapporto tributario. Ciò conferma che dello stesso art. 53, secondo periodo comma 9 – secondo cui “all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni” – deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna “esclusiva attribuzione di competenza in ordine all’accertamento” degli illeciti ivi sanzionati in favore della Guardia di Finanza, ma ha soltanto stabilito che il Ministero delle Finanze vi provvede avvalendosi della Guardia di Finanza e questo si deve al fatto che il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicchè un diretto coinvolgimento della Guardia di Finanza presumibilmente può consentire di accorciare i tempi dell’accertamento stesso (in linea con quanto sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2). Peraltro, secondo quanto previsto dall’art. 13, quarto comma, della L. n. 689 del 1981 (cui il comma 9 cit. rinvia). Resta salva la competenza generale – per l’accertamento delle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” – degli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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