Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33031 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27358/2013 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIAGRAZIA GAMMAROTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A

CARATTERE SCIENTIFICO PER L’ONCOLOGIA, (già IRCCS AZIENDA

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO – IST – ISTITUTO NAZIONALE PER

LA RICERCA SUL CANCRO) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. U.G., in sostituzione

dell’Avvocato CARLO CIMINELLI, cancellato dall’albo degli Avvocati

in aggiunta anche disgiuntamente all’avvocato LUIGI MANCINI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA COSTANZA 46, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO ALOI, giusta memoria di nomina

di nuovo difensore del 12/10/2018, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/10/2013 R.G.N. 471/2013.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione avverso il Decreto n. 698 del 2011, con il quale, su ricorso di G.M., era stato ingiunto all’IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST il pagamento del compenso correlato all’attività certificativa svolta dal G. in favore dell’Inail nel periodo compreso tra il 1.1.2010 ed il 31.12.2010;

2. la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che, in applicazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 19420 del 2011, il compenso per l’attività certificativa svolta dal G. per l’Inail non spettava perchè essa era stata prestata a norma dell’art. 58 comma 4 CCNL 1998/2001 per la dirigenza medica;

3. avverso tale sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova IST – Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

4. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 88, 92, 94, 97, L. n. 833 del 1978, art. 75 e della L. n. 67 del 1988, art. 12;

5. con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 58 CCNL Dirigenza medica 1998/2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

6. con il terzo motivo, il ricorrente denuncia “inosservanza dei principi stabiliti dall’art. 360 c.p.c.” per violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 2697 c.c.;

7. le questioni oggetto dei motivi del ricorso, motivi da trattarsi congiuntamente, sono già state affrontate e decise da questa Corte nelle sentenze nn. 28786/2017, 21732/2015, 19931/2015, 19420/2011, relative a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella dedotta nel presente in giudizio;

8. nelle richiamate sentenze è stato affermato il principio secondo il quale in tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale, l’art. 58, comma 4 del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell’8 giugno 2000, che prevede che tra le attività di cui al presente articolo rientra quella della certificazione medico-legale resa dall’azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1965 e che per i compensi si applica il comma 3, con affluenza dell’intero importo all’azienda, la quale provvede all’attribuzione della quota spettante al dirigente che ha svolto l’attività nel mese successivo, si interpreta nel senso che è remunerabile la sola attività esercitata al di fuori dell’impegno di servizio, con la conseguenza che quella prestata durante e in costanza del rapporto di lavoro non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo, costituendo adempimento doveroso della prestazione lavorativa retribuito con il compenso previsto dalla disciplina collettiva a remunerazione dell’ordinaria attività di servizio;

9. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

10. le prospettazioni difensive sviluppate con riguardo ad una disciplina convenzionale specificativa delle modalità di svolgimento dell’attività certificativa (accordi economici INAIL / A. O del 7.2.2000 e Inali Organizzazioni Sindacali Medici Ospedalieri del 24.12.2007, primo motivo pg. 15, 4capoverso; secondo motivo, pg. 19 secondo capoverso, terzo motivo pg. 20) sono inammissibili per difetto di specifica indicazione e trascrizione delle parti salienti e rilevanti di tali atti (Cass. 28786/2017);

11. le prospettazioni difensive sviluppate nella memoria difensiva con riguardo alla nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute in data 8.2.2018 sono inammissibili perchè nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte avendo tali memorie, comunque denominate, solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati in ricorso (Cass. 26332/2016, 3471/2016);

12. è inammissibile la produzione dei documenti allegati alla memoria depositata dal ricorrente in quanto l’art. 372 c.p.c., consente la produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi solo se idonei a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. SSUU 7375/2004; Cass. 13392/2017, 25267/2007, 4872/2010).

13. sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato;

14. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;

15. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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