Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33030 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26039/2013 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERDINANDO MAURELLI;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE SICILIA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

V.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 22/05/2013 R.G.N. 258/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 22 maggio 2013, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta al pagamento, in favore del Dott. V.G.M., medico convenzionato di medicina generale, della somma di Euro 23.904,61, oltre accessori, a titolo di emolumenti per compenso aggiuntivo, regolamentato dal D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, lett. C, modificato dal D.P.R. n. 270 del 2000, art. 45, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2006; la Corte ha invece riformato detta pronuncia di prime cure ritenendo “l’insussistenza del presupposto per l’accoglimento della domanda di manleva da parte dell’A.S.P. di Caltanissetta” nei confronti dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta con 3 motivi, cui ha resistito il solo Assessorato alla Salute della regione Sicilia con controricorso.

L’avv. Catalano, procuratore del V. nel giudizio di appello, ha comunicato presso la cancelleria di questa Corte che il ricorso per cassazione dell’A.S.P. di Caltanissetta gli era stato notificato in data 5 novembre 2013, successivamente al decesso del sua assistito avvenuto in data 1 luglio 2013.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del V. stante il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15295 del 2014 circa l’ultrattività del mandato, in base al quale è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, alla parte deceduta o divenuta incapace, finanche quando la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (successive conformi: Cass. n. 11072 del 2018; Cass. n. 20964 del 2018).

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “errata, omessa e/o insufficiente motivazione – decisione ultra petita” criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “nel caso di specie l’A.S.P., su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha prospettato, nè tantomeno dimostrato, di avere avuto finanziato dalla Regione Siciliana una somma inferiore a quella stanziata e di non avere così potuto provvedere al pagamento integrale delle spettanze rivendicate dal Dott. V., ma si è limitata a contestare nel merito la debenza di tali somme”.

La censura è inammissibile in quanto prospetta pretesi vizi motivazionali non più deducibili nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto.

Parimenti inammissibile risulta la denuncia del vizio processuale di ultra-petizione, non solo perchè non è formulato secondo i dettami imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che impongono la specificazione della ragione di nullità della sentenza o del procedimento (cfr. Cass. n. 15676 del 2014; Cass. n. 17905 del 2016; Cass. n. 28229 del 2017; Cass. n. 2626 del 2018), ma anche perchè non sono riportati i contenuti degli atti processuali dai quali dovrebbe emergere la sussistenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., traducendosi piuttosto la doglianza in una generica critica all’assunto della Corte di Appello.

3. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione della legge, in particolare dell’art. 414 c.p.c. – omessa pronuncia”, lamentando che la Corte nissena avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo dell’appello proposto dall’Assessorato della Regione Sicilia concernente la nullità dell’atto introduttivo del giudizio da parte del V. e della chiamata in garanzia formulata dall’A.S.P. con la memoria di costituzione.

Il gravame non può trovare accoglimento in quanto si duole di una omessa pronuncia rispetto ad un motivo di appello proposto da diversa parte processuale (l’Assessorato) nei confronti di una sentenza di primo grado che invece non è stata impugnata dall’A.S.P.; peraltro la Corte di Appello ha ritenuto assorbito detto motivo di appello dell’Assessorato Regionale avendo giudicato infondata nel merito la pretesa di garanzia dell’Azienda Provinciale.

4. Con il terzo motivo si denuncia “omessa pronuncia sulla prescrizione sia in primo che in secondo grado” deducendo che “in tutti i giudizi afferenti la richiesta dei compensi aggiuntivi, sia in primo che in secondo grado, i Tribunale decidenti hanno accolto l’eccezione afferente la prescrizione del diritto”.

La censura non può trovare accoglimento in quanto la Corte territoriale non era certamente tenuta a pronunciarsi su di una eccezione di prescrizione sollevata in altri giudizi, sebbene analoghi, nè tanto meno viene dedotto e specificato in quali atti l’eccezione di prescrizione sarebbe stata proposta nel presente giudizio.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico della soccombente da rifondere nei confronti del solo Assessorato Regionale, liquidate come da dispositivo, non avendo svolto attività difensiva l’altra parte intimata.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di Euro 4.000,00 per spese, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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