Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3303 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13909-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIAROSARIA CICATIELLO;

– ricorrente –

contro

IMPRESA C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso lo

studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4279/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ricorso affidato a due motivi, C.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica in data 31 ottobre 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dello stesso C. per Euro 87.115,00, oltre accessori e spese, e condannato l’opponente Impresa C. S.r.l. al pagamento della minor somma di Euro 35.898,00, oltre aggiornamento Istat per gli anni 2012-2013 e interessi legali dalle singole scadenze;

che la Corte territoriale riteneva di non poter qualificare la dichiarazione della società in data 29 aprile 2009 come ricognizione di debito, siccome idonea, quindi, ad interrompere i termini prescrizionali, giacchè, pur essendo in essa stati riconosciuti i canoni locativi come costitutivi del debito, ne veniva contestualmente eccepita l’estinzione a fronte di “un credito di importo verosimilmente maggiore” a titolo di “notevoli danni” procurati all’impresa;

che resiste con controricorso l’Impresa C. s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per erronea indicazione della sentenza impugnata (rg. n. 1050/2017 della Corte di Appello di Napoli invece che rg. n. 4279/2017). Giova, infatti, rammentare che “l’inammissibilità del ricorso per cassazione, comminata dallo art. 366 c.p.c., n. 2, trovando la sua giustificazione nella necessità che la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza sottoposta ad impugnazione, va dichiarata solo quando l’indicazione della sentenza impugnata manchi del tutto ovvero sia così incerta da rendere, in concreto impossibile la identificazione della sentenza stessa”. (Cass., n. 6635/1981). Sicchè, “l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame. (Cass., n. 138/2016; Cass., n. 7053/2009). Nel caso di specie, l’erronea indicazione, nell’epigrafe del ricorso, del numero della sentenza impugnata, non compromette la possibilità di identificazione della decisione gravata, consentita, invece, dall’intero contesto del ricorso e dalla procura speciale alle liti.

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, con motivazione illogica, contraddittoria e viziata da errori di diritto, dapprima osservato che il debitore avesse riconosciuto il proprio debito, per poi negare natura interruttiva alla dichiarazione del 29/04/2009 effettuata dal debitore;

a.1.) – il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

La Corte territoriale – nel rilevare che il debitore aveva, nella medesima comunicazione, riconosciuto il debito nei confronti del locatore, ma anche eccepito la sussistenza di un proprio credito sulla base di maggiori danni provocati da quest’ultimo in danno all’impresa, facendo venire meno il presupposto per l’applicabilità dell’art. 2944 c.c., ossia l’attualità del debito – ha, con motivazione non affatto contraddittoria, fatto corretta applicazione del principio per cui “non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l’autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacchè in tal caso il dichiarante nega l’attualità del debito e, quindi, di dover adempiere” (Cass. n. 23822/2010, Cass. n. 13395/2011).

Invero, le censure di parte ricorrente non mettono in discussione detto principio, ma, lungi dal denunciare una violazione di legge, contestano l’apprezzamento della portata della comunicazione del 29 aprile 2009, da intendersi, invece, quale ricognitiva del debito, così sostituendosi inammissibilmente al giudice del merito in apprezzamento di fatto ad esso riservato.

In tal senso è declinata anche la doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c., giacchè essa è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892/2016, Cass., S.U., n. 16598/2016);

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, pur in assenza dei presupposti richiesti, sussunto nell’istituto della compensazione la dichiarazione con cui controparte lamenta danni non precisati e non quantificati;

b.1.) – il motivo è inammissibile, sia per le ragioni esposte sub a.1), per quanto concerne la asserita violazione dell’art. 116 c.p.c., sia nel restante profilo di censura.

Sotto quest’ultimo profilo è, infatti, non concludente la denunciata violazione dell’art. 1243 c.c., per aver il giudice del merito negato efficacia interruttiva alla dichiarazione proveniente dal debitore in ragione di una compensazione in essa espressa, in quanto, nella specie, è irrilevante la sussistenza dei presupposti ai fini della configurabilità di una compensazione in senso tecnico, non essendo a ciò finalizzata la delibazione ai sensi dell’art. 2943 c.c., ma rilevando ai soli fini della sussistenza di un chiaro e specifico riconoscimento del diritto altrui, che viene meno in forza della negazione dell’attualità del debito.

La memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomentazioni idonee a scalfire i rilievi che precedono.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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