Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3303 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE FALTA SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a

margine del ricorso, dall’Avv. FILEGGI Nicola, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Baiamonti n. 4 presso lo studio dell’Avv.

Ilaria Sciamanna;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/23/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione Staccata di Lecce n. 23, in data

08.11.2007, depositata il 13 dicembre 2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 14.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4064/2009 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 267/23/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Lecce n. 23, l’8.11.2007 e DEPOSITATA il 13 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo che la pretesa fiscale, azionata con l’avviso di accertamento emesso sulla base della stima UTE, fosse fondata.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, è affidato a più mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, n. 2 bis, art. 115 c.p.c., comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e difetto di motivazione.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o carente, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

5 – Si propone di trattare il ricorso in Camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi sembra generica ed in conferente, non soddisfacendo 1 requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, non si concludono, nel caso del vizio di motivazione, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa od insufficiente e, con riferimento alle altre censure, con la esplicita formulazione di conferenti quesiti, dando risposta ai quali la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.

Peraltro, con i motivi di ricorso vengono prospettate questioni che, risolvendosi in una diversa lettura degli elementi, già esaminati e diversamente valutati, impingono, sia nel principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003), sia pure nel mancato assolvimento dell’onere di evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass. n. 3994/2005).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile, o, comunque, rigettato, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada rigettata, per inammissibilità dei motivi;

Considerato, altresì, che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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