Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3303 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9428/2016 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDELE

LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO PERFETTI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MASSA CARRARA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MASSA, emessa il

20/11/2015 e depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con “ordinanza” (recte: decreto) in data 21 dicembre 201i, il giudice di Pace di Massa ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. G.L. avverso la convalida (ex art. 13, comma 5.2, TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998) del provvedimento di esecuzione della sua espulsione dal territorio nazionale, adottato dal Questore di Massa Carrara, con il quale gli si intima, fra l’altro, ai fini esecutivi del provvedimento presupposto, di consegnare il passaporto e di presentarsi presso gli uffici in orari e giorni stabiliti.

Avverso tale decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione il sig. G.L., con atto notificato il 15 aprile 2016, sulla base di due motivi, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e carenza di motivazione.

La Prefettura non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente inammissibile, in quanto contiene censure (situazione di fatto dello straniero, lavoro in atto, famiglia e figlio bisognoso di cure, ecc.) dirette contro il titolo espulsivo che non mettono in discussione le modalità esecutive di esso oggetto del decreto di convalida, perciò non censurato.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, alla inammissibilità del ricorso, tuttavia non consegue nè la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive, nè il raddoppio del contributo unificato (ratione materiae).

PQM

La Corte;

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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