Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33029 del 14/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 14/12/2019), n.33029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22132/2017 R.G. proposto da:

CENTOMILACANDELE S.Coop.p.A. (C.F. (OMISSIS)) rapp.ta e difesa dagli

Avv.ti Maurizio Logozzo del Foro di Milano e Giuseppe Marini del

Foro di Roma, elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma,

Via di Villa Sacchetti n. 9, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)) rapp.ta e

difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la

quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 771/08/17, depositata il 22 febbraio 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.c.p.a. Centomilacandele proponeva innanzi alla CTP di Roma ricorso avverso il provvedimento, notificatole il 21.09.2011, con il quale l’Agenzia delle Dogane di Civitavecchia aveva denegato il rimborso, per la somma di Euro 25.351,72, richiesto per accise su energia elettrica relative all’annualità 2008 (Euro 21.730,00) ed alle mensilità gennaio-febbraio 2009 (Euro 3.621,72), dichiarando la sopravvenuta decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell’art. 14 TUA, comma 2; in particolare la Società ricorrente deduceva, per quanto di residuo interesse, di aver scomputato i maggiori crediti derivanti da versamenti in acconto eccedenti l’imposta dovuta con la dichiarazione di consumo del 2009, di aver richiesto il rimborso del residuo entro il biennio da detta ultima denuncia, dalla quale risultava l’impossibilità di procedere ad ulteriori compensazioni; di non essere pertanto incorsa in alcuna decadenza e comunque che il termine di cui all’art. 14 TUA, comma 2 non era applicabile.

Prima la CTP adita, con sentenza n. 20917/32/2015, poi, su appello della medesima Società, la CTR del Lazio, con la pronuncia oggetto della presente impugnazione, ne hanno respinto le censure, condannando l’appellante alle spese di lite.

In particolare il giudice d’appello, manifestando condivisione del principio enunciato da Cass. 17.04.2013 n. 9283 (della quale riporta i passi salienti), rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società nel primo motivo d’appello, l’art. 14 TUA prevede, anche con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme non potute detrarre dagli acconti successivi a causa dello stesso meccanismo di detrazione previsto per legge, un termine di decadenza, che decorrerebbe dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nella quale i crediti sono riportati. Secondo la CTR il credito residuato all’esito delle detrazioni va a “confondersi” e ad aggiungersi ai crediti derivanti dalle successive dichiarazioni annuali, così da rideterminarsi annualmente con la dichiarazione di consumo di cui all’art. 53 e, conseguentemente, il termine per l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 14 decorrerebbe dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione a credito. Tuttavia, disattendendo il secondo motivo di gravame, ha ritenuto tardiva l’istanza di rimborso, evidenziando che nell’ultima denuncia annuale di consumo non sarebbero riportati nè il credito residuo relativo all’esercizio 2008, nè quello relativo alle prime due mensilità del 2009.

La Centomilacandele ricorre per la cassazione di tale sentenza, con atto notificato il 21.09.2017, fondato su unico motivo.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato e depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico complesso motivo la S.Coop.p.A. Centomilacandele denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56, comma 6 e art. 14, comma 2 (in avanti anche TUA), nonchè degli artt. 2946,2033 e 2041 c.c.: dopo aver riproposto, sulla scorta dell’enunciato di principio e della motivazione di Cass. sez. V n. 9283/2013, la tesi per la quale il termine decadenziale di cui all’art. 14, comma 2 decorrerebbe dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo, che determinerebbe la rinnovazione del credito e lo slittamento del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso, insiste nel riproporre la tesi secondo la quale il termine decadenziale sarebbe comunque inapplicabile alle ipotesi, quale quella in esame, in cui i pagamenti sono indebiti non ab origine, ma per causa sopravvenuta identificabile nel medesimo meccanismo di anticipazione, computo e liquidazione dell’accisa. Conclude quindi che, poichè le poste di credito relative ad entrambi gli esercizi erano state riportate nelle dichiarazioni di consumo, queste, non essendo state mai rettificate dall’Agenzia controricorrente, avevano prodotto gli effetti di un’istanza di rimborso (come questa Corte ha ripetutamente sostenuto per l’esposizione dei crediti nelle denunce dei redditi), impedendo comunque il maturarsi dell’eccepita decadenza; diversamente opinando si sarebbero determinati i presupposti di un indebito oggettivo o di un ingiustificato arricchimento da parte dell’Ente impositore.

L’Agenzia ha replicato invocando ancora l’autorità di diverse pronunce di questa Corte (da ultimo Cass. sez.V 31.05.2017 n. 13724) che attribuiscono alla decadenza ex art. 14 TUA, comma 2 valenza generale e non già limitata all’ipotesi di indebito originario; che nessuna pronuncia di legittimità ha avallato la tesi, sostenuta ex adverso, che la disciplina normativa delle compensazioni e del rimborso non imporrebbe un termine per le compensazioni e quindi per i rimborsi; infine evidenziando che il termine biennale nella specie è ampiamente decorso anche dall’ultima dichiarazione di consumo nella quale i crediti erano stati riportati (quella del 27.03.2009), mentre in quella del 2010 i crediti relativi al 2009 non erano stati riportati.

2. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Nella prima parte la ricorrente ripropone il tema della individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14 TUA, comma 2, per l’esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 14, comma 2, vigente ratione temporis: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento”.

2.1. Sul tema, la giurisprudenza prevalente della sezione quinta di questa Corte (sez. V, nn. 3469-3470-3471 del 14.02.2014; nello stesso senso, sez. 5, n. 13724 del 31.05.2017) ha affermato che “A norma del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, il rimborso dell’accisa (…) indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l’esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; nè l’avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il “dies a quo” del suddetto termine” (cfr. Cass. sez.V n. 24056 del 16.11.2011). Secondo tale orientamento, invero, il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di accise (nel caso concreto per il consumo del gas metano), va attivato con richiesta proposta nel termine biennale suindicato, con decorrenza o dal pagamento (qualora intervenuto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1995) o dall’entrata in vigore di detto decreto (ove si tratti di pagamento avvenuto prima di tale data) (Cass. sez.V 14.05.2008 n. 12045).

2.2. Tuttavia tale censura non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, con la quale la CTR ha esplicitamente applicato il medesimo principio di diritto invocato dalla Società contribuente. Invero i Giudici d’appello hanno prestato motivata adesione all’opposto orientamento, al quale questa Corte ha già dato continuità in altre pronunce, secondo cui “in materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nella quale il credito è riportato, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass. Sez.V 17.04.2013 n. 9283, richiamata dalla CTR ed invocata dalla ricorrente; v. anche Cass., Sez.V 1.02.2019, n. 3051). E invero, tale ultimo orientamento, valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell’accisa – nella specie, relativa al consumo di gas metano, ma ugualmente per quella relativa al consumo dell’energia elettrica – per cui, ai sensi del TUA 504 del 1995, art. 26, comma 8: “l’accertamento dell’accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta. Il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo”. Ed infatti, ai sensi di detta norma, le rate mensili di versamento dell’accisa in acconto non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass. Sez.V 12.02.2014 n. 3100; Cass. n. 3051 del 2019 cit.).

Tale impostazione risulta condivisibile in quanto coerente anche con il meccanismo di compensazione (recte: detrazione) autorizzato ai sensi dell’art. 56 TUA, comma 1, – secondo cui “Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto” – operante fino all’esaurimento del rapporto tributario medesimo.

Invero, il saldo attivo dei versamenti in acconto di ciascun periodo – al netto di quanto detratto ex lege dai versamenti di acconto del periodo successivo – risulta da una modalità di pagamento dell’accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano) prevista dalla stessa legge, per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come “pagamento indebito”, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14 TUA, comma 2. Solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emergesse dall’ultima dichiarazione di consumo un saldo a credito, quest’ultimo darebbe luogo a un pagamento indebito e il contribuente dovrebbe reclamare il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14 TUA, comma 2 dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta.

2.3. La ricorrente quindi non ha interesse a formulare tale doglianza di violazione di legge, in quanto il giudice di appello ha inteso esplicitamente applicare il suddetto principio, rilevando tuttavia, in fatto, che l’ultima dichiarazione presentata dalla Società in data 31.03.2010, avente efficacia di istanza di rimborso, non contenesse alcuna delle due voci di credito azionate dalla ricorrente nel presente giudizio (saldo creditorio 2008 ed anticipi delle prime due mensilità del 2009); e che pertanto il dies a quo per il decorso del termine di decadenza fosse da individuare nella data di presentazione (27 marzo 2009) della precedente dichiarazione annuale nella quale il solo credito relativo al 2008 era stato indicato. Orbene, avverso tale accertamento in fatto, costituente il reale fondamento della ratio decidendi, la ricorrente non ha sollevato alcuna censura, risultando così priva (anche sotto tale profilo) di interesse a dedurre il vizio (insussistente) di violazione di norme di diritto.

Nè può sostenersi che la costituzione, anno per anno, di un nuovo “credito complessivo”, scaturente da un lato dall’accumulo di nuovi crediti e dall’altro dalle detrazioni nel frattempo effettuate, comporti la confusione delle singole componenti del saldo contabile, fondato su causali che restano autonome, e che invece debbono essere partitamente riportate anche nelle dichiarazioni successive a quella in cui il singolo credito è stato denunciato per la prima volta (come del resto si palesa chiaro sia dalla narrativa in fatto che dalla motivazione della stessa pronuncia di Cass. n. 9283/2013 invocata dalla ricorrente).

D’altro canto è infondata la seconda parte della censura in diritto, quella con la quale si richiede l’affermazione del principio secondo cui la decadenza opererebbe esclusivamente per le istanze di restituzione di indebito in senso proprio (originario), e non già per i casi in cui l’indebito consegua alla sopravvenienza di una causa di non debenza dell’accisa. In tal senso, invero, la ricorrente non fornisce elementi nuovi per ripensare l’orientamento di questa Corte secondo il quale la facoltà di esercitare il diritto alla restituzione è legata a determinati eventi, dai quale indefettibilmente decorre il predetto termine decadenziale, “qualunque sia la causa per la quale il pagamento non sia dovuto, e perfino nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo” (Cass. sez. V 12.09.2008 n. 23515; Cass. sez. V 16.11.2011 n. 24056; 2.03.2012 n. 3363; n. 13724 del 2017): il

termine medesimo, invero, è fissato per finalità di interesse pubblico, sicchè esso non è disponibile neppure dalla stessa Amministrazione, restando del tutto irrilevanti ed ininfluenti le cause per le quali la non debenza venga a verificarsi.

3. In conclusione, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente a rifondere le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Sussistono altresì le condizioni perchè si faccia luogo al versamento, da parte della società ricorrente, di una somma pari al contributo unificato già corrisposto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 dicembre 2019

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