Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33028 del 14/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 14/12/2019), n.33028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25184/2014 R.G. proposto da:

V.G., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.to e

difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv. Corrado Grande

del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via XXIV Maggio n.

43, è elett. dom.to.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rapp.ta e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, Sez.1 n. 4411/67/2014 depositata il 22 agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso alla CTP di Brescia V.G. impugnava la cartella di pagamento N. (OMISSIS), notificatagli il 25.01.2012 da Equitalia Nord s.p.a. per il recupero di IVA relativa alle annualità dal 1987 al 1990, derivante da passaggio in giudicato della sentenza n. 206/66/2009 della CTR della Lombardia, Sez. Distacc. di Brescia, per complessivi Euro 3.909.231,51. In particolare il V. lamentava inesistenza e nullità della notifica e difetto assoluto di motivazione e chiedeva l’annullamento dell’atto.

Nel contraddittorio con l’Agenzia resistente e con Equitalia Nord s.p.a., l’adita CTP con sentenza N. 89/16/2012, accoglieva il ricorso, ritenendo la cartella priva di motivazione, avendo invece ritenuto inammissibili le doglianze circa la validità della notificazione dell’atto; l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Brescia è stato poi accolto dalla CTR della Lombardia, Sez. Distacc. di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, con la quale, dichiarato inammissibile per difetto di notifica alla Concessionaria della Riscossione dell’appello incidentale proposto dal V., ha affermato l’adeguatezza della motivazione della cartella impugnata, sul rilievo che l’intera e complessa vicenda giurisdizionale che aveva preceduto la fase esecutiva fosse ben nota al ricorrente, ed in particolare gli fosse nota la sentenza n. 1604/2008 della Corte di Cassazione con la quale era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro gli avvisi di rettifica che erano alla base anche della sentenza n. 206/2009 della CTR di Brescia posta a fondamento della cartella oggetto del presente giudizio.

Il V. ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 27.05.2013 ed articolato su quattro motivi di censura.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso ritualmente notificato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14,53 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ragione dell’omesso rilievo della mancata partecipazione al giudizio d’appello dell’Agente della Riscossione e conseguente violazione del principio del contraddittorio processuale: in effetti la CTR, nel procedere all’esame l’appello incidentale di esso ricorrente, vertente sulla questione pregiudiziale disattesa dalla CTP, aveva affermato che “l’appello incidentale del V. non è stato notificato al concessionario esattoriale, e questo impedisce radicalmente che possano essere valutati vizi riconducibili alla notificazione della cartella ” dallo stesso predisposta ed inviata. Tale ratio decidendi, deduce il V., è totalmente erronea in diritto, poichè il sistema processuale disegnato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54 impone all’appellante principale di notificare l’appello a tutti i soggetti partecipanti al giudizio a quo, imponendo all’appellante incidentale il semplice deposito tempestivo della memoria di controdeduzioni contenente l’appello incidentale, senza fargli onere di notifica alcuna, essendo già garantita a tutte le parti la conoscenza del processo d’appello dalla notifica dell’appello principale. Tale erronea affermazione avrebbe non soltanto comportato la violazione delle menzionate norme processuali, ma altresì la violazione del principio di integrità del contraddittorio nel giudizio d’appello, cui la CTR avrebbe dovuto porre rimedio, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.

Con il secondo motivo il ricorrente propone le medesime censure, sostenute dalle medesime argomentazioni, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e quindi come vizio di violazione di legge.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate replica che l’Agenzia non aveva alcun interesse ad evocare in appello la Concessionaria, poichè l’appello principale verteva sul capo di sentenza relativa al merito della controversia e del rapporto d’imposta, capo del tutto autonomo rispetto a quello, del tutto autonomo e meramente formale e pregiudiziale, oggetto dell’appello incidentale; sicchè, trattandosi di decisione su cause scindibili, non vi sarebbe tra le parti alcun rapporto litisconsortile e dovrebbe applicarsi la regola dell’art. 332 c.p.c..

Gli esposti motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono fondati e meritano accoglimento.

Deve invero ritenersi non controversa, alla stregua delle esplicite controdeduzioni in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che quest’ultimo, nel proporre appello avverso la sentenza della CTP di Brescia che aveva annullato la cartella oggetto di giudizio, non l’abbia notificato anche alla Equitalia Nord s.p.a., che pure era stata evocata nel giudizio di primo grado e vi aveva partecipato, resistendo al ricorso del V.; tanto che la difesa della controricorrente sostiene che questa non vi fosse tenuta, in ragione dell’inesistenza di un suo interesse a veder riesaminato il capo di sentenza relativo alla ritualità della notifica della cartella impugnata, rispetto al quale essa Agenzia era del tutto estranea.

La statuizione della CTR è tuttavia erronea, nè può essere sostenuta in virtù delle argomentazioni dedotte della difesa erariale.

Invero l’esplicita e chiara formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 impone all’appellante principale nel giudizio tributario di notificare l’impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di 1 grado, determinando quindi un’ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale; sicchè, coerentemente con tale impostazione, l’art. 54, nel disciplinare le modalità di proposizione dell’appello incidentale, ne impone esclusivamente la formulazione nel contesto della memoria di controdeduzioni ed il deposito nei termini previsti per tale atto, senza imporre all’appellante incidentale alcun onere di notifica a parti non evocate in giudizio dall’appellante incidentale. In tal senso questa Corte si è ripetutamente pronunciata (cfr. Cass. sez.VI-V ord. 18.04.2017 n. 9757; Cass. sez.VI-V ord. 6.11.2013 n. 24868; Cass. sez.V 27.05.2015 n. 10934), e non sono dedotti argomenti che possano indurre alla revisione di tale orientamento. In particolare è evidente che anche l’assenza di una situazione di litisconsorzio di natura sostanziale non è sufficiente a derogare al combinato disposto degli artt. 53 e 54 invocati, laddove, come nella fattispecie, sussista un evidente litisconsorzio di natura processuale. Peraltro il concetto di litisconsorzio necessario va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, come sembra ritenere l’Agenzia delle Entrate, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567).

Pertanto il ricorso deve essere accolto, e la causa deve essere rimessa, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 sub b, innanzi alla CTR della Lombardia, Sez. Distacc. di Brescia, in diversa composizione, la quale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Concessionaria pretermessa nel grado d’appello, procederà a nuovo esame della controversia ed alla statuizione circa le spese del giudizio, anche relative alla presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo alla CTR della Lombardia, Sez. Distacc. di Brescia in diversa composizione per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Concessionaria della Riscossione pretermessa e nuovo esame, nonchè per la statuizione in ordine alle spese anche della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2019

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