Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33026 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13037-2017 proposto da:

C.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA CORRERA;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2226/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/03/2017 R.G.N. 4074/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/10/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 2226/2017 la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012 da C.D. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., confermava la pronuncia del Tribunale partenopeo che aveva respinto l’opposizione del C. avverso l’ordinanza resa nella fase sommaria con cui era stato rigettato il ricorso del medesimo inteso ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 17/3/2015.

1.2. C.D., direttore dell’ufficio postale di Qualiano, inquadrato nel livello A1, era stato licenziato a seguito di una contestazione disciplinare concernente vari addebiti relativi ad operazioni di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 senza richiedere la preventiva autorizzazione al TSC di Napoli nonchè all’omessa segnalazione con la procedura Extra Gianos (acronimo, quest’ultimo, di generatore indici di anomalia per operazioni sospette) di prelievi multipli e frazionati (ben 24) di ingenti somme di denaro posti in essere dai sig.ri R. e Ca. per ciascuno dei conti Banco Posta Impresa intestati alla Eurometalli Sud s.r.l., società che era stata oggetto di indagine per una ipotesi di attività di riciclaggio.

1.3. Riteneva la Corte d’appello che la complessità degli accertamenti svolti e la peculiarità degli addebiti contestati al lavoratore rendessero innanzitutto congruo il tempo intercorso tra la commissione dei fatti e la contestazione degli stessi.

Evidenziava che il C., con il proprio comportamento, avesse ripetutamente violato le disposizioni di servizio a fondamento delle quali vi era la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2007 in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ed in particolare degli artt. 15 e 41 prevedenti specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.

Sottolineava che, per quanto emerso dall’istruttoria, il C. fosse pienamente consapevole dell’abnormità delle operazioni che venivano svolte nell’ufficio postale e ciò nonostante non avesse provveduto a segnalare le stesse.

Escludeva che l’obbligo di segnalazione nello specifico non sussistesse per essere state altre operazioni della Eurometalli Sud s.r.l. già rilevate dal sistema come immediati e inattesi (circostanze, queste ultime, peraltro smentite da uno dei testi escussi).

Rilevava che il licenziamento in questione fosse stato intimato con preavviso ai sensi degli artt. 54, comma 5, lett. c) e 80 del c.c.n.l. e quindi che la condotta fosse stata inquadrata non solo con riferimento alla specifica ipotesi contrattuale ma anche con riferimento ad un inadempimento di una tale gravità da comportare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Riteneva che, pur non sussistendo nella specie il grave danno richiesto dall’art. 54, comma 5 c.c.n.l., tuttavia l’inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio denotasse nella specie un modus operandi così gravemente negligente da ledere il vincolo fiduciario e da giustificare la massima sanzione espulsiva, specie in considerazione del ruolo apicale del C..

2. Per la cassazione della sentenza ricorre C.D. con tre motivi.

3. Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e del contratto o accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 2119 c.c. ed all’art. 54 c.c.n.l. Poste Italiane S.p.A. del 14/4/2011 (art. 360 c.p.c., n. 3). Rileva che la condotta del C., in assenza di una configurabilità della stessa a termini di cui all’art. 54, comma 5 c.c.n.l., non potesse in alcun modo essere ricondotta nell’ambito della nozione legale di giusta causa. Sostiene che la stessa fosse piuttosto da rapportare ad una delle ipotesi tipiche per le quali la contrattazione collettiva prevede la sanzione conservativa.

1.2. Le doglianze sono innanzitutto inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (v. Cass., Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., Sez. U., 2 dicembre 2008, n. 28547).

Nella specie il motivo denuncia la violazione di norme del contratto collettivo senza indicare la precisa collocazione di tale contratto nell’incarto processuale e dunque senza specificare ove lo stesso sia in concreto rinvenibile (insufficiente a tale fine sia la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato), il che rende lo stesso, in parte qua, inammissibile.

1.3. Per il resto motivo è infondato.

Si osserva innanzi tutto che la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta posta in essere dal C. non rientrasse in alcuna delle ipotesi contrattuali cui si applica la sanzione conservativa (circostanza, questa, non idoneamente censurata dal ricorrente per quanto evidenziato al punto sub 1.2 che precede) rilevando che, nello specifico, il comportamento post) a base del licenziamento si connotasse per una particolare gravità così da legittimare l’adozione della sanzione espulsiva.

Ha, in particolare, rimarcato che tale condotta fosse innanzitutto già in astratto riconducibile alla violazione di specifici obblighi di verifica e segnalazione che, ai fini del contrasto al riciclaggio, gravano ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007 sull’intermediario finanziario e su ogni altro soggetto esercente attività finanziaria (nel cui ambito è collocabile anche Poste Italiane S.p.A., come specificamente indicato al citato D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 11, comma 1, lett. b). Ha al riguardo richiamato quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 231 del 2007 con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette gravanti sul responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela (si vedano gli artt. 41 e 42 citato D.Lgs.).

Ha, altresì, sottolineato che la condotta del C. fosse stata caratterizzata da reiterate e consapevoli violazioni di norme procedurali interne, risultando connotata, sotto un profilo soggettivo, da grave negligenza tanto più se rapportata al ruolo apicale rivestito dal predetto, tenuto conto dell’elevato grado di affidamento riposto dalla società datrice di lavoro e delle finalità delle disposizioni violate, miranti – in uno con gli obblighi previsti per gli intermediari finanziari di adeguata verifica della clientela di cui al citato D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 15 oltre che con gli obblighi di segnalazione di cui ai sopra richiamati artt. 41 e 42 – ad evitare l’utilizzo del sistema finanziario per scopi criminosi ed era pertanto idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e da porre in dubbio il futuro corretto adempimento della prestazione.

A fronte di tale valutazione il motivo tenta di rivalutare le risultanze fattuali per ridimensionarne la rilevanza sul piano disciplinare e la conseguente delibazione della particolare gravità’ della condotta, ma le argomentazioni proposte rimangono confinate in una mera contrapposizione valutativa, inidonea, in quanto tale, a radicare un vizio di violazione di legge (ed ancor più un deducibile vizio di motivazione) della sentenza impugnata.

Quanto, in particolare, alla critica relativa al giudizio di proporzionalità, va ricordato che l’accertamento della sussistenza degli addebiti e l’apprezzamento di essi ai fini della congruità della sanzione sono devoluti al giudice di merito (ex pluribus: Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 15 novembre 2006, n. 24349; Cass. 25 febbraio 2005, n. 3944; Cass. 14 gennaio 2003, n. 444) e non sono sindacabili al di fuori dei limiti imposti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo, come risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012.

La soluzione, nello specifico, adottata dal giudice di merito è altresì coerente con gli arresti di questa Corte, secondo i quali in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente e la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica dell’atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 5 aprile 2017, n. 8826; Cass. 19 agosto 2004, n. 16260; Cass. 7 aprile 2003, n. 5434).

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame delle disposizioni contenute nel Manuale di gestione delle operazioni sospette del 15/3/2011. Lamenta una totale carenza ed apparenza di motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente sarebbe stato tenuto ad effettuare le segnalazioni Extra Gianos in applicazione del citato manuale di gestione.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Non vi è stato alcun omesso esame nè la motivazione può dirsi apparente.

La Corte territoriale, esaminando le analoghe censure del reclamante, ha ritenuto che quest’ultimo fosse tenuto a segnalare le operazioni con la procedura Extra Gianos sulla base delle disposizioni contenute nel Manuale di gestione delle operazioni sospette ed escluso che tale segnalazione potesse ritenersi in qualche modo superflua in quanto nella sostanza equivalente a quella degli immediati ed inattesi che scaturiscono automaticamente dal sistema informatico comparendo sul programma in uso al direttore di filiale e al direttore dell’ufficio postale. Ha, al riguardo, evidenziato che trattasi di segnalazione che, nella complessiva ratio del Manuale e delle previsioni attuative del D.Lgs. n. 231 del 2007, assume particolare rilievo provenendo da chi, nella qualità di direttore di ufficio postale, conosce bene la sua clientela e l’operatività della stessa ed è in grado di valutare l’abnormità delle operazioni poste in essere.

Nella complessiva logica del percorso argomentativo della Corte partenopea, dunque, la procedura Extra Gianos (inserita manualmente dall’utente in presenza di evidenti indici di anomalia ed in conseguenza di un’analisi soggettiva del cliente, e proprio per tale caratteristica considerata extra) assume un ruolo complementare e non certo sostitutivo del meccanismo di generazione automatica delle operazioni potenzialmente anomale da parte del software del sistema informatico.

Trattasi di motivazione che supera certamente la soglia del minimo costituzionale di cui al nuovo testo art. 360 c.p.c., n. 5, in base al quale, nella rigorosa interpretazione offerta da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Peraltro, a seguito della riforma, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre non integra tale vizio l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., n. 8053/2014 cit.; id. Cass. 22 settembre 2014, n. 19881).

Nella specie non si denuncia l’omesso esame di fatti storici specifici, ma semmai l’erronea o mancata valutazione di elementi istruttori, in funzione peraltro non già della dimostrazione di un “fatto storico” oggettivamente definito e circoscritto, quanto piuttosto di un giudizio, quello della necessità, rispetto alle previsioni di cui al Manuale di servizio, delle segnalazioni con la procedura Extra Gianos.

Il ricorrente, inoltre, senza denunciare la violazione di criteri interpretativi precisi, contrappone una propria lettura delle disposizioni di cui all’indicato Manuale diversa da quella della Corte territoriale ma tale modus operandi non è ammissibile in sede di legittimità.

3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di travisamento delle risultanze istruttorie e/o vizio di motivazione in relazione alle risultanze istruttorie. Rileva che la valutazione di tali risultanze come effettuata dalla Corte territoriale sarebbe stata contraddetta dai verbali di udienza in cui la prova era stata assunta ed; icontenuto della quale avrebbe deposto per l’insussistenza della prova (gravante sul datore di lavoro) della ipotetica autorizzazione data dal C., della consapevolezza da parte di quest’ultimo dell’abnormità delle operazioni, della violazione delle disposizioni aziendali.

3.2. Le censure, dirette principalmente a contrastare affermazioni della Corte territoriale che, ad avviso del ricorrente configurano un’analisi del tutto insufficiente delle risultanze probatorie e dunque a denunciare un vizio di motivazione, sconfinano nelle valutazioni di merito del giudice del reclamo, anche con riferimento al contenuto di documenti e sono come tali inammissibili specie considerato che questa Corte ha già affermato (v. Cass. 29 ottobre 2014, n. 23021; Cass. 29 ottobre 2015, n. 22142; Cass. 27 luglio 2017, n. 18659), con indirizzo cui si intende dare in questa sede continuità, l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c. alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1 Legge Fornero. Sul punto ha evidenziato come la normativa di riferimento non disciplini il contenuto dell’atto di reclamo, introduttivo del giudizio di secondo grado e che vi è dunque integrazione della disciplina – pur speciale – dettata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61 con quella dell’appello nel rito del lavoro; dalla integrazione deriva la applicazione anche dell’art. 348 ter c.p.c., ed in particolare per quanto in questa sede rileva – della modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia cd. doppia conforme.

La disposizione è applicabile ratione temporis (D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 2) nel presente giudizio giacchè il reclamo è stato depositato nel 2016.

Nè il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di prime cure e quelle poste a base della sentenza di rigetto del reclamo, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. 10 marzo 2014, n. 5528 e successive conformi).

Resta, dunque, preclusa la possibilità di sindacato da parte di questa Corte sull’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

6. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA