Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33025 del 14/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 14/12/2019), n.33025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 6075 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Penny s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

P.B., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv.to Massimo Germani, elettivamente

domiciliata in Roma alla Via Buccari n. 3 presso lo studio

dell’avv.to Cristina Salvucci;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 96/40/2012,

depositata il 14 marzo 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 settembre 2019 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza 96/40/2012, depositata il 14 marzo 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto da Penny s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone n. 182/10/09, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento n. RC2030200116/2008 e n. RC 2030200117/2008 con i quali l’Ufficio aveva rettificato il reddito di impresa per gli anni di imposta 2003-2004, recuperando maggiori Ires, Irap e Iva, a fronte di riscontrate omesse fatturazioni di operazioni imponibili, infedeli dichiarazioni e irregolare tenuta delle scritture contabili;

– in punto di diritto, la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado- ha osservato che il contratto di concessione di vendita in esclusiva intercorso tra la Bakemark Italia s.r.l. e la Penny s.r.l. dissimulava un contratto tipico di agenzia ex art. 1742 e s.s. c.c., presentandone tutti gli elementi essenziali – quali la clausola di vendita in esclusiva a favore del concessionario, la fissazione di una determinata zona di vendita, la imposizione dei prezzi di rivendita, l’obbligo di non concorrenza, impegni inderogabili riguardo l’organizzazione di vendita – cui si aggiungeva la mancata previsione del corrispettivo, il che lasciava presumere la coincidenza dello stesso con gli “sconti” accordati al concessionario in misura proporzionale alle vendite, con conseguente indebito risparmio di imposta, stante la mancata fatturazione di questi ultimi;

– avverso la sentenza della CTR, Penny s.r.l., propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto di vendita in esclusiva stipulato con la Bakemark Italia s.r.l. per avere la CTR ritenuto erroneamente che lo stesso dissimulasse un contratto di agenzia facendo coincidere i corrispettivi con gli “sconti” praticati dalla concedente (Bakemark Italia s.r.l.) alla concessionaria (Penny s.r.l.) con conseguente necessaria soggezione a fatturazione ai fini Iva, ancorchè le due fattispecie negoziali fossero connotate da elementi del tutto diversi, essendo quelli richiamati dal giudice di appello (clausola di esclusiva, obbligo di non concorrenza, fissazione di una determinata zona di vendita, obbligo di rivendita a prezzo imposto) compatibili con il contratto di concessione di vendita in esclusiva e distinguendosi il contratto di agenzia dal primo per l’assunzione in capo al preponente del rischio di insolvenza dei clienti;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, per avere la CTR, nel ritenere che il contratto di concessione di vendita in esclusiva dissimulasse un contratto di agenzia, erroneamente identificato gli sconti commerciali praticati dalla concedente (Bakemark Italia s.r.l.) come corrispettivi, soggetti all’onere di fatturazione ai fini Iva;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa le ragioni della decisione” per non avere la CTR argomentato in ordine ad un punto controverso e decisivo del giudizio qual era la vigenza o meno di un contratto di concessione di vendita in esclusiva;

– i primi due motivi di ricorso- da trattarsi unitariamente in quanto strettamente collegati – sono inammissibili;

– secondo l’univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonchè, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione). Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 e s.s. c.c.), chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale, ovvero cercare di far valere pretesi vizi logici della motivazione che sostiene l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla volontà delle parti espressasi nell’atto negoziale. Secondo la concorde giurisprudenza di questo giudice di legittimità, inoltre, qualora deduca la violazione dei citati canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benchè genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata” (Cass. n. 1587 del 2017; n. 25728 del 2013 e, tra le altre, Cass. 1754 del 2006);

– in particolare, questa Corte ha precisato che “la parte che con ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui all’art. 1362 c.c., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto e le modalità nei quali il giudice di merito si sia da essi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra la interpretazione del ricorrente e quella accolta nella pronuncia gravata, dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati dalla trascrizione delle clausole che consentano di individuare la effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare la erronea applicazione della disciplina normativa” (Cass. 15 novembre 2013, n. 25278; Cass. 28 luglio 2005, n. 15798; v. Cass. 4 novembre 2015, n. 22500);

– nella specie, a fronte di una chiara ratio decidendi della CTR che ha ravvisato nel contratto di concessione di vendita in esclusiva stipulato tra le parti la dissimulazione di un contratto di agenzia, con identificazione del corrispettivo negli “sconti” praticati dalla concedente Bakemark Italia s.r.l., la ricorrente non si è attenuta ai suddetti principi, per avere – in violazione del principio di specificità e, dunque, senza specificare i canoni ermeneutici che in concreto si assumevano violati e omettendo di trascrivere le clausole contrattuali che consentivano l’individuazione della effettiva volontà delle parti contrapposto una interpretazione diversa a quella accolta nella sentenza impugnata, chiedendo, in sostanza, a questa Corte una inammissibile nuova interpretazione dell’atto negoziale;

– inammissibile è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il quale la società si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sul percorso logico seguito. Tanto perchè, in dispregio rispetto a quanto statuito da questa Corte (vedi, in particolare, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non già, come fa la società nel caso in esame, a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 dicembre 2019

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