Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33024 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13888/2016 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI, 7,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RICCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA CAMPILII, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/03/2016 r.g.n. 959/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA.

udito lAvvocato ANNA CAMPILII.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 24 marzo 2016, confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato, titolare di pensione di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 2007 erogatagli dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, alla riliquidazione della prestazione previa applicazione del criterio del pro rata integrale con il computo nella media reddituale dei redditi degli anni dal 2003.

2. Per la Corte territoriale, dato atto che i requisiti contributivi erano maturati nel 2006 e che, pertanto, il diritto alla pensione, benchè liquidata nel 2007, era maturato nel 2006 (con domanda amministrativa del dicembre 2006), trovavano applicazione, nella specie, i principi di diritto affermati da Cass., Sez., U, nn. 17742 e 18136 del 2015, e il principio del pro rata nella formulazione originaria delle L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con conseguente irrilevanza del momento di decorrenza della pensione, cioè se anteriore o posteriore al gennaio del 2007; inoltre, riteneva assorbita ogni altra questione.

3. Avverso tale sentenza ricorre, con un unico motivo, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali; resiste F.E., con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al coefficiente di neutralizzazione, assumendosi che il coefficiente di neutralizzazione si sottrae all’applicazione del principio del pro rata, il quale mira a salvaguardare l’anzianità contributiva in corso di maturazione.

6. La parte ricorrente, nella premessa del ricorso, espone ed illustra la normativa ritenuta applicabile, anteponendola al motivo nel quale risiede l’unico mezzo di censura, con il quale la Cassa, sostenendo la legittimità del coefficiente di neutralizzazione, assume che per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 1 luglio 2003 il predetto coefficiente è stato introdotto esclusivamente in ragione delle mutate condizioni richieste per beneficiare di quel trattamento professionale.

7. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della ponderosa documentazione di cui si compone il ricorso (da pagina 34 a pagina 395) sia perchè, in assenza di indicazione della compiuta produzione già nelle fasi di merito, trattasi di documenti nuovi, come tali inammissibili nel giudizio di cassazione, sia perchè l’enorme mole di atti affida inammissibilmente alla Corte di legittimità la cernita di documenti essenziali alle prospettate censure.

8. La questione prospettata con il ricorso, relativa all’interpretazione dell’art. 53, comma 4, del Regolamento di esecuzione del 2004, nella parte in cui prevede che la quota retributiva delle pensioni di anzianità, così come fissata dal precedente art. 50, sia ridotta mediante l’applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione fissato in relazione all’età compiuta dall’assicurato, non è stata oggetto di trattazione nella sentenza di appello, nè la parte ricorrente ha trascritto gli atti nei quali, nei precedenti gradi, l’avrebbe prospettata e sviluppata introducendo la relativa domanda e non già, attraverso il riferimento all’art. 50 del Regolamento, un mero passaggio espositivo della complessa normativa che disciplina il trattamento pensionistico applicabile agli iscritti alla Cassa.

9. Conseguentemente la questione va ritenuta nuova e il ricorso inammissibile.

10. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla difesa del controricorrente, questa Corte osserva che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

il. In riferimento al giudizio di cassazione, il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. 26 giugno 2007, n. 14789).

12. Applicando detti principi al caso di specie si osserva che la domanda di condanna per lite temeraria è avulsa dal presupposto imprescindibile (prova dell’altrui malafede ovvero di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza nell’agire in giudizio accentuatamente anormale) oltre che ingiustificata per la mancanza di allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio.

13. L’istanza ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può essere accolta.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Anna Campilii, per dichiarato anticipo fattone.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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