Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3302 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3302 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17009-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
LANZA PAOLO LNZPLA47H05H501V, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 102/104, presso lo
studio dell’avvocato OREFICE SALVATORE, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 250/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 27.4.2010, depositata il 04/05/2010;

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE 7

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17009 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17009/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: Paolo Lanza

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio n. 250/14/10, depositata il 4 maggio 2010, con la quale, accolto l’appello di Paolo Lanza contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione relativa a due avvisi di accertamento per Irpef, Irap, Iva ed accessori, inerenti
agli anni d’imposta 2001-02, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi
si basavano sugli studi di settore, che tuttavia non potevano essere seguiti, atteso che le dichiarazioni dei redditi del contribuente, che esercita l’attività di intermediario di commercio di
tessili e articoli di cuoio, richiamavano i Mod. 770 delle ditte
committenti, e che perciò costituivano documentazione già in possesso dell’agenzia, senza che pertanto la mancata risposta al questionario, ovvero la non produzione dei documenti, potessero rilevare ai fini della ricostruzione dei ricavi e compensi. Lanz resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorr te deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che il contribuente non aveva risposto al questionario, né aveva

ottemperato

all’invito

al

contraddittorio,

sicchè

l’accertamento mediante il criterio dello studio di settore non
poteva non scattare, senza che alcuna documentazione specifica
fosse stata mai prodotta dall’interessato a sostegno del suo assunto.

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

Il motivo è fondato.

Invero l’argomento,

secondo cui

l’amministrazione fosse già in possesso della documentazione è
molto vago, ed inoltre irrilevante, ove si consideri che i Mod.
770 delle ditte committenti al limite avrebbero anche potuto essere non del tutto attendibili, sicchè era preciso onere del’inciso

to allo studio di settore, alla luce delle sue inadempienze di cui
sopra in sede amministrativa. Infatti, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria
può – ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare
il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
desumibili <

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