Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3302 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6604-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE

DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO

GARDENAL, MAURIZIO GARDENAL;

– ricorrente –

contro

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (USA) INC., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO MONTICONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1953/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ricorso affidato a due motivi, C.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino, resa pubblica in data 5 settembre 2017, che ne rigettava l’appello principale con accoglimento di quello incidentale della Mediterranean Shipping Company (Usa) Inc. (di seguiti anche MSC) e, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino, respingeva per intero la domanda risarcitoria proposta dal C., ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., contro la MSC per i danni patiti in conseguenza del mancato ingresso negli USA, quale stagista della stessa MSC, in ragione delle condotte tenute da quest’ultima che avevano impedito di ottenere il necessario visto di ingresso di tipo “J-1”;

che la Corte d’appello di Torino, per quanto in questa sede rileva, riteneva che: 1) non era configurabile una responsabilità aquiliana in capo alla MSC per difetto di prova sulla condotta colposa da questa tenuta in relazione al visto “J-1” e al conseguente primo rifiuto al reingresso negli USA agli inizi di gennaio del 2007, in quanto: a) la MSC aveva dato la propria disponibilità per il tirocinio, collaborando per il rilascio del visto “J-1”; b) mancava un obbligo, in capo alla società, sia di procurare allo studente il visto “J-1” sostenendone i costi, sia di informarlo, in quanto questi ne era a conoscenza; c) il C. non ha dimostrato che la mancata conclusione dell’iter per ottenimento del visto sia da imputare ad una specifica ulteriore condotta della MSC; d) la partenza in assenza del visto e le dichiarazioni false rese alla polizia di frontiera erano solo autonome e libere scelte dello studente; e) il C. era a conoscenza della necessità del visto “J-1” al fine di effettuare lo stage nel territorio statunitense; 2) non era configurabile neppure una responsabilità ex art. 2049 c.c., in quanto dai contatti intercorsi tra le parti era emerso che le informazioni date dai funzionari MSC allo studente potevano qualificarsi come consigli, seppure forniti “travalicando il loro ruolo”, ma lo studente “aveva informazioni sufficienti per decidere ed i danni sono una conseguenza dell’operata scelta di effettuare il tirocinio di sei mesi senza il visto J-1”;

che resiste con controricorso la MSC;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in ordine al principio del neminem laedere, per aver erroneamente la Corte territoriale, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritenuto la non configurabilità in capo alla MSC di una responsabilità aquiliana.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui disconosce una responsabilità in capo alla MSC in spregio al principio del neminem laedere ed alla ricostruzione dei fatti in quanto: a) la MSC, pur consapevole del pericolo a cui si esponeva esso C., sprovvisto del visto necessario per lo svolgimento del tirocinio retribuito, non è, in alcun modo, intervenuta al fine di evitare che detto pericolo si traducesse in una concreta lesione; b) sulla base del rapporto in essere tra le parti, gravava sulla stessa l’obbligo di informare compiutamente esso C. circa la necessità del visto e le relative conseguenze; c) la MSC era tenuta a svolgere una specifica attività di sponsorizzazione di esso C., la cui omissione, ha determinato l’impossibilità di portare a termine la procedura per l’ottenimento del visto e quindi del verificarsi del danno;

b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., per aver erroneamente il Giudice di gravame ritenuti inidonei i contatti intercorsi tra le parti (esso C. e i due funzionari della MSC) al fine della configurabilità di una responsabilità ex art. 2049 c.c., in quanto, pur eccedendo i limiti delle mansioni a loro affidate, tali condotte non erano totalmente estranee all’incarico affidato dalla MSC di assunzione del giovane stagista;

a.b.1) I due motivi, da esaminarsi congiuntamente poichè strettamente connessi, sono inammissibili in quanto (e in via già di per sè assorbente) le censure non solo mancano di porre in evidenza degli errores in iudicando, rivolgendo critiche alla valutazione probatoria e all’accertamento dei fatti operata dalla Corte territoriale e ad essa esclusivamente riservati (senza prospettare un vizio di omesso esame di fatti decisivi in base al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ma, inoltre (e quale profilo di inammissibilità anch’esso di per sè assorbente) esse si astraggono dall’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, prescindendo dall’accertamento di fatto in essa raggiunto, ossia che il C. era stato messo a conoscenza della necessità del visto “J-1” al fine dello svolgimento del tirocinio retribuito e che la stessa MSC si era adoperata per il suo ottenimento tramite la “sponsorizzazione” (ossia la manifestazione della disponibilità ad accogliere lo studente per lo stage), con conseguente addebitabilità ad una autonoma e libera scelta dello stagista di partire sprovvisto del visto “J-1”.

La memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomentazioni idonee a scalfire i rilievi che precedono.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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