Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3302 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ORLAPA SNC con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dall’Avv. TONTI Pasquale (Lino), domiciliata in Roma, presso
la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 145/25/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, in data
26.05.2008, depositata il 04.09.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 27141/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 145/25/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, il 26.05.2008 e DEPOSITATA il 04 settembre 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, perchè proposta tardivamente.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta pagata in sede di registrazione di ingiunzioni, censura l’impugnata decisione, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento in tema di onere della prova e di divieto della doppia imposizione.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non essendo stati formulati i quesiti secondo le prescrizioni della citata norma e di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).
5 – Si propone, dunque, di trattare il ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirlo con pronuncia di inammissibilità. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;
Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada dichiarata inammissibile, per mancata formulazione del prescritto quesito (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);
Considerato che, nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011