Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3302 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ORLAPA SNC con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al

ricorso, dall’Avv. TONTI Pasquale (Lino), domiciliata in Roma, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/25/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, in data

26.05.2008, depositata il 04.09.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 27141/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 145/25/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, il 26.05.2008 e DEPOSITATA il 04 settembre 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, perchè proposta tardivamente.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta pagata in sede di registrazione di ingiunzioni, censura l’impugnata decisione, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento in tema di onere della prova e di divieto della doppia imposizione.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non essendo stati formulati i quesiti secondo le prescrizioni della citata norma e di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).

5 – Si propone, dunque, di trattare il ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirlo con pronuncia di inammissibilità. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada dichiarata inammissibile, per mancata formulazione del prescritto quesito (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);

Considerato che, nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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