Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3302 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9094/2016 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DI BARTOLO

22, presso lo studio dell’avvocato CYNTHIA DE CONCILIIS, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERRARI

GIUSEPPE 35, presso lo studio dell’avvocato ANGELA CARMELA

DONATACCIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso il

20/10/2015 e depositato il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Cynthia De Conciliis, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Angela Carmela Donataccio, per la controricorrente,

che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 12 novembre 2015, la Corte d’Appello di Roma, in sede di reclamo, ha accolto quello principale proposto dalla signora P., respinto quello incidentale del padre dei due figli minori ( C. e R.), ed ha posto a carico di quest’ultimo, il signor M., la corresponsione mensile della somma di Euro 2.200,00, con decorrenza dalla data della domanda.

Avverso la sentenza del Giudice distrettuale ha proposto ricorso per cassazione il M., con atto notificato il 6 aprile 2016, sulla base di due motivi, con i quali lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 317-bis c.c., nonchè dell’art. 113 c.p.c. e artt. 3 e 111 Cost..

La signora P. resiste con controricorso.

Il ricorso (che è tempestivo essendo stato proposto nel termine lungo di impugnazione, secondo quanto questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 2011) ha già stabilito: “Il decreto emesso ai sensi dell’art. 317 bis c.c., ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, “rebus sic stantibus” a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c.”) appare manifestamente fondato, in ordine alla prima delle due doglianze, ma non anche in ordine alla seconda, giacchè:

a) Con riguardo alla prima, con la quale si duole della mancata considerazione della sua convivenza con i minori, fino a giugno 2014 e, quindi del loro mantenimento, ai fini del dies a quo dell’obbligo di corresponsione fissato dal giudice al momento (anteriore alla cessione della coabitazione) dell’introduzione della domanda giudiziale, in ragione del principio di diritto enunciato dal questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 2012) secondo cui “se l’obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio decorre dal momento in cui viene a cessare la convivenza fra i genitori, operando, quanto al periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione, in misura proporzionale alle proprie risorse, di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole, la decisione impugnata, facendo decorrere l’assegno posto a carico del N. dal momento della domanda, viola il suddetto principio, creando peraltro un obbligo a carico di un soggetto che risulta al riguardo già adempiente, e così determinando una inammissibile duplicazione dell’obbligazione di cui all’art. 147 c.c.. D’altra parte, se l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale – attribuito alla competenza del giudice minorile in base al principio della concentrazione delle tutele (Cass., ord., 3 aprile 2007,n. 8362) – è in qualche misura caudatario dell’affidamento o della collocazione della prole presso l’altro genitore, è evidente che solo dal momento in cui cessi effettivamente la convivenza divengano efficaci le statuizioni in materia di affidamento, e, con esse, i consequenziali provvedimenti di natura economica.”; ne deriva che l’accertamento in ordine alla contribuzione nel periodo di convivenza, deve seguire la presunzione di contribuzione, salvo prova contraria opportunamente allegata ed acquisita;

b) Con riguardo alla seconda, contenente un travisamento del fatto documentato relativo all’entità dei redditi (lordi e netti) dei due genitori, esaminati dalla Corte territoriale secondo quanto assume il ricorrente (ma contesta la controricorrente) – non in via omogenea (o facendo riferimento a quello netto, come per la P., o a quello lordo, come per il M.), ai fini della determinazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico del secondo, si deve qui opporre che la motivazione svolta dal giudice di merito mostra ch’egli ha considerato e ponderato per la determinazione dell’obbligo contributivo non solo tale parametro ma anche la complessiva situazione patrimoniale (la proprietà di immobili e di valori mobiliari); pertanto, l’eventuale errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito, ove anche fosse dimostrato come decisivo avrebbe dovuto esser fatto rilevare attraverso il più appropriato mezzo della revocazione (trattandosi di un abbaglio di quel giudice), altrimenti risolventesi, in questa sede, in una inammissibile richiesta di riesame e di rivalutazione dei criteri e degli elementi utilizzati per la ponderazione delle fonti reddituali e patrimoniali dei due coniugi.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale il ricorrente ha mosso osservazioni scritte in parte adesive (alla proposta di cassazione) ed in parte critiche (alla ipotizzata reiezione dei restanti motivi di ricorso); che, quanto alle osservazioni critiche, riguardanti il secondo e terzo motivo di ricorso, le stesse – mancando di incisività ed idoneità a scalfire il ragionamento esplicitato nella proposta – non appaiono idonee al mutamento del giudizio del Relatore, sopra riportato; che, nella parte restante, il ricorso, laddove propone la cassazione della decisione, pienamente condivisa anche dalle note depositate, è manifestamente fondato, sicchè esso deve essere accolto in parte qua, con la cassazione del decreto impugnato, in riferimento al primo mezzo, e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, respinti i restanti, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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