Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3302 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2022, (ud. 23/06/2021, dep. 03/02/2022), n.3302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28669/2012 R.G. proposto da:
EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ersilio Gavino e
Giovanni Calisi;
– ricorrente –
contro
C.M.G. (C. F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa
dagli Avv.ti (Prof.ri) Victor Uckmar, Giuseppe Corasaniti e
Francesco d’Ayala Valva, con domicilio eletto presso l’ultimo citato
difensore (con studio in Roma, via dei Parioli 43);
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA, in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la
Liguria n. 17/01/2012, pronunciata il 3 ottobre 2011 e depositata il
10 aprile 2012;
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 23 giugno 2021
dal Consigliere Dott. Antezza Fabio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona dell’Avvocato
Generale Francesco Salzano, nel senso del rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. EQUITALIA ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 186/04/2009 emessa dalla CTP di Imperia cha aveva accolto l’impugnazione di cartella di pagamento in materia di IVA ed imposte dirette.
2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, come emerge dagli atti di parte, la contribuente impugnò la cartella di pagamento deducendo vizi propri di essa e, in particolare, l’inesistenza della relata di notifica.
3. In accoglimento della dedotta inesistenza della relata, la CTP accolse il ricorso (con sostanziale assorbimento delle altre censure) la cui statuizione fu confermata dalla CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, la quale ritenne inesistente la relata di notifica con conseguente inesistenza della stessa notificazione (non sanabile neanche in forza della proposizione del ricorso da parte della contribuente).
4. In particolare, il Giudice d’appello ritenne che la copia della relata prodotta in giudizio (indicata dall’agente della riscossione come conforme all’originale) non fosse tale da ovviare all’incertezza assoluta circa il perfezionamento della notificazione, pur se: indicante l’avvenuta notificazione a mani proprie della destinataria (la contribuente); recante il nominativo della stessa contribuente (” C.M.G.”), qualificatasi “destinatario”, oltre che la sottoscrizione da parte del soggetto ricevente il documento e la sottoscrizione del notificatore.
Sempre a detta della CTR, ancora più nel dettaglio, la mancata produzione dell’originale della relata, da un lato, costituì impedimento alla proposizione di querela di falso da parte della contribuente e, dall’altro, anche in ragione del disconoscimento della copia, impedì, alla stessa Commissione, “di formare compiutamente il proprio convincimento”, in quanto la sigla estesa apposta sulla relata e la sigla estesa apposta dalla contribuente con riferimento alla procura alle liti (in primo grado), “effettivamente simili nella stesura”, presentavano “rilevanti elementi di difformità”.
5. Contro la sentenza d’appello EQUITALIA, come detto, ricorre con due motivi e la (sola) contribuente si difende con controricorso (con il quale prospetta anche profili di inammissibilità delle singole censure), sostenuto da memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che la memoria depositata nell’interesse di Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’Avv. Giovanni Calisi (già difensore di EQUITALIA nel presente giudizi di legittimità), è inammissibile in ragione dell’assenza di procura alle liti conferita al citato difensore dalla detta Agenzia.
Non essendosi tale nuovo ente costituito nel presente giudizio, questa decisione viene comunque resa nei confronti di EQUITALIA, non operando nella specie l’istituto dell’interruzione, per quanto innanzi evidenziato oltre che, comunque, perché incompatibile con il processo di cassazione, stante la sua struttura officiosa (v. Cass. n. 7477/2017 e Cass. n. 28741/2018), sicché il processo non può che regolarmente proseguire nei confronti delle parti già costituite, ma – per quanto concerne la ricorrente – sulla base degli atti di causa precedenti alla sua estinzione ope legis; resta ovvio che il nuovo ente potrà avvalersi degli effetti della presente decisione, stante il suo subentro all’odierna controricorrente, nei termini prima esposti (in merito si veda, da ultimo, Cass. sez. 5, 15/07/2021, n. 16803, in motivazione; Cass. sez. 5, 09/11/2018, n. 28741).
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l’istanza della contribuente di declaratoria di estinzione del processo sospeso, del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, alla precedente udienza del 26 novembre 2018 e su domanda di volersi avvalere della relativa definizione agevolata proposta dalla stessa contribuente. Per quest’ultima, in particolare, non essendo state da lei depositate copia della domanda di definizione agevolata e del versamento entro il successivo 10 giugno 2019, ed in assenza di istanza di trattazione, il processo non avrebbe potuto rimanere sospeso oltre la citata data del 10 giugno, con conseguente necessaria dichiarazione di estinzione del processo, in forza del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
2.1. La richiesta della contribuente mostra di non considerare le circostanze per le quali, in ragione della sua istanza, alla precedente udienza del 26 novembre 2018 il presente processo di legittimità è stato sospeso del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, cioè fino al 10 giugno 2019, con contestuale rinvio a nuovo ruolo e che, proprio in forza del mancato deposito (entro il 10 giugno 2019) di copia della domanda di definizione agevolata e del versamento, la sospensione, per quanto disposto dallo stesso citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, non è (per legge) perdurata fino al 31 dicembre 2020; sicché, in forza del già disposto rinvio a nuovo ruolo, è stata fissata l’odierna udienza con conseguente inoperatività dell’invocato meccanismo di estinzione.
3. Nel merito cassatorio, i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.
3.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 5 (nella sua formulazione antecedente alla sostituzione ex D.L. n. 83 del 2012) e 3, c.p.c., al netto dell’inammissibile tentativo di sostituire a quelle del giudicante proprie valutazioni di merito, in sostanza si deducono, in termini ammissibili in quanto sufficientemente specifici, vizi motivazionali di insufficienza e contraddittorietà, non essendosi in particolare la CTR confrontata con la circostanza dell’allegazione della cartella da parte della contribuente al ricorso introduttivo, oltre che violazione degli artt. 2700 e 2719 c.c., con riguardo alla natura di atto pubblico ed ai relativi mezzi d’impugnazione.
Con il motivo n. 2, anche esso ammissibile perché sufficientemente specifico, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. si deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., “con riguardo alle norme sulla sanatoria degli atti nulli, per raggiungimento dello scopo”, non potendosi considerare, a detta della ricorrente, inesistente la notificazione della cartella nel caso di tempestiva impugnazione della stessa da parte della contribuente.
3.2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati, in forza dell’assorbente applicazione, con riferimento alla notificazione della cartella in oggetto, di principio già sancito da Cass. Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01, in tema di inesistenza e mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo, della notificazione di atti processuali (principio in materia di procedimento notificatorio di atti processuali ma applicabile nella specie ancorché trattasi di cartella di pagamento e, quindi, di atto sostanziale e non processuale, come chiarito, ex plurimis, da: Cass. Sez. U, 05/10/2004, n. 19854, Rv. 577521-01; Cass. sez. 5, 12/04/2005, n. 7498, Rv. 581502-01; Cass. sez. 5, 10/05/2005, n. 9697, Rv. 580871-01; Cass. Sez. 5, 10/03/2008, n. 6347, Rv. 602237-01).
L’inesistenza della notificazione è difatti configurabile, chiarisce la citara statuizione n. 14916 del 2016, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Nella specie è pacifico (per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata che da ricorso e controricorso) che la cartella, del cui procedimento notificatorio si discute, è stata oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al Giudice tributario, proposta da parte della stessa contribuente, con allegazione di essa al ricorso in primo grado. Sicché, non può reputarsi inesistente la notificazione della detta cartella in quanto ipotesi, quella in esame, in cui vi è prova dell’esito positivo del procedimento notificatorio e comunque non rientrante nei casi di totale mancanza materiale dell’atto ovvero di notificazione meramente tentata ma non compiuta (cioè omessa).
Esclusa, nella specie, l’inesistenza della notificazione della cartella, eventuali dedotti vizi di nullità della stessa devono altresì considerarsi sanati dalla sua stessa tempestiva impugnazione (ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 12/07/2017, n. 17198, Rv. 644931-01; Cass. sez. 5, 12/07/2013, n. 17251, Rv. 627334-01).
4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, nei termini innanzi specificati, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione Tributaria regionale per la Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022