Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33019 del 14/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 14/12/2019), n.33019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8741/2011 R.G. proposto da:

F.I. rappresentato e difeso giusta delega a margine del

ricorso dall’avv. Maurizio Russi con domicilio eletto in Roma, via

Germanico n. 24 presso lo studio legale “Cichella e Associati”.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

e nei confronti di

EQUITALIA PRAGMA s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, sez. Distaccata di Pescara n. 36/10/10 depositata il

27/01/2011 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

19/09/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione la il contribuente con ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate

e il Riscossore non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

– con ordinanza dell’11.04.2018 questa Corte invitava alle parti a meglio chiarire l’avvenuta definizione o meno della controversia, alla luce delle produzioni in atti e segnatamente del diniego di definizione fatto pervenire dall’Agenzia delle entrate competente;

– le parti nulla hanno osservato o chiarito sul punto: pertanto deve procedersi all’esame del ricorso;

– con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dello Statuto dei diritti del Contribuente, art. 6, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto insussistente la violazione delle disposizioni sopra indicate in quanto nel caso di specie non sussisteva l’obbligo, prima dell’emissione della cartella di pagamento per mancato versamento dell’IRAP anno 2003, di inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità;

– con il secondo motivo si rileva la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la CTR non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che l’hanno indotta (a fronte della produzione dei documenti versati in atti dal contribuente, e in particolar modo delle sentenze rese in altri giudizi tra il ricorrente e il Fisco in controversie sostanzialmente identiche riferite ad altri periodi di imposta, tra il 1999 e il 2001) a rigettare il ricorso introduttivo del giudizio.

Diritto

RITENUTO

che:

– il primo motivo è inammissibile e comunque infondato;

– l’inammissibilità deriva da due ordini di ragioni; in primo luogo trattandosi di giudizio avente per oggetto una cartella di pagamento a fronte di IRAP indicata in dichiarazione, il contribuente avrebbe dovuto dedurre non la violazione di legge ma il diverso vizio derivante dal difetto di motivazione;

– inoltre, il motivo in esame difetta anche di autosufficienza, non avendo parte ricorrente trascritto alcuna delle sentenze citate, non altrimenti conoscibili, nè il resto della documentazione sulla quale ritiene di portare l’attenzione della Corte e neppure indica ove tali informazioni possano reperirsi in atti;

– comunque, il motivo in parola è anche infondato: questa Corte ha stabilito da tempo che (Cass. Sez. 5, Sent. n. 795 del 14/01/2011, peraltro citata da parte ricorrente nel proprio atto) l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

– deve, nel caso di specie, osservarsi che l’assoggettamento o meno dell’IRAP poteva evincersi unicamente dalla disamina della dichiarazione reddituale/tessendo necessario per il Fisco verificare funditus la situazione patrimoniale ed economica del contribuente, esaminando la documentazione contabile;

– l’orientamento de quo risulta costante nelle decisioni di questa Suprema Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014; Cass. Sez. 6- 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015) anche con riferimento al richiamo ai casi in cui trova applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis così come l’omologa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;

– il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza;

– il contribuente fa riferimento (riferendo che sono state prodotte in primo grado) ad alcune sentenze della CTR rese in giudizi analoghi tra questi e l’Erario che non risultano trascritte in ricorso per cassazione, nè puntualmente viene indicato dove vennero prodotte nei gradi di merito;

– sul punto, questa Corte ritiene infatti che (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 15737 del 23/06/2017) nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’ inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione;

– conclusivamente pertanto il ricorso va rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese in difetti di costituzione degli intimati Agenzia delle Entrate e Riscossore.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 dicembre 2019

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