Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33017 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. un., 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20402-2018 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

C.L.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 62, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARICO’,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO SINATRA;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 87/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 18/06/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

uditi gli avvocati Giovanni Aricò e Flavio Sinatra.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di accertamenti svolti dall’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, il Ministro ha promosso l’azione disciplinare nei confronti del dott. C.L.G.F., giudice del Tribunale di Gela, contestando una serie di incolpazioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 3 e 4. Secondo la tesi accusatoria, il magistrato aveva instaurato una sorta di legame di affari privilegiato con tale L.S., titolare di un autosalone, acquistando autovetture a prezzi particolarmente vantaggiosi per sè e per il proprio coniuge, fruendo di auto di grossa cilindrata in comodato gratuito e godendo di varie altre agevolazioni economiche. Il tutto mentre il menzionato L.S. era imputato in un procedimento penale davanti al Tribunale di Gela ed era parte civile costituita in un altro processo penale davanti al medesimo Ufficio, presieduto in entrambi i casi proprio dal dott. C.. Per le stesse vicende la Procura della Repubblica di Catania aveva promosso l’azione penale con avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Contestualmente alla promozione del giudizio disciplinare per i fatti suddetti, il Ministro della giustizia ha chiesto che il dott. C. fosse trasferito ad altra sede in via cautelare e provvisoria.

2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza del 18 giugno 2018, ha rigettato la menzionata richiesta di trasferimento.

Ha osservato quel Giudice che la domanda doveva essere respinta perchè la richiesta si riferiva a vicende “ormai risalenti nel tempo”, rispetto alle quali erano “considerevolmente attenuati” i motivi di urgenza che rendevano attuale la necessità di trasferimento. A ciò doveva aggiungersi da un lato che il dott. C., nei periodo considerato dai capi di incolpazione, si era volontariamente trasferito da Gela a Caltanissetta per poi fare ritorno a Gela e, dall’altro, il fatto che erano carenti le acquisizioni documentali che avrebbero consentito di capire quali provvedimenti il dott. C. avesse realmente assunto nei procedimenti penali che vedevano coinvolto L.S.. Nella specie, poi, l’intera vicenda, collocandosi in un “territorio notevolmente caratterizzato da criminalità mafiosa”, rendeva difficile stabilire un confine tra “acquisto lecito ed acquisto illecito anche da parte di chi riveste pubbliche funzioni”.

3. Contro l’ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura propone ricorso il Procuratore generale della Corte di cassazione con atto affidato ad un’unica articolata censura.

Con atto depositato il 30 ottobre 2018 il dott. C. ha provveduto alla nomina dei propri difensori, depositando poi una memoria in vista dell’udienza pubblica di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. b) ed e), art. 13, comma 2 e art. 22, comma 1, nonchè vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Premette il Procuratore generale che la sentenza si caratterizzerebbe per la sua motivazione scarna ed apparente e, per giunta, manifestamente illogica, essendo costruita su due considerazioni definite astratte. Essa ha affermato che la necessità del trasferimento è esclusa dal fatto che gli episodi contestati sono lontani nel tempo. In tal modo, però, non verrebbero tenuti in considerazione alcuni elementi rilevanti, e cioè 1) che i contestati acquisti di autovetture a prezzi di favore erano molteplici; 2) che nel periodo di trasferimento da Gela a Caltanissetta il dott. C. era stato applicato, con provvedimento endodistrettuale, al medesimo Tribunale di Gela; 3) che durante tale applicazione egli aveva continuato ad occuparsi di una serie di procedimenti penali tra i quali uno che vedeva il predetto L.S. imputato di riciclaggio. Quanto ai motivi di particolare urgenza, la sentenza non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il processo per il reato di riciclaggio nei confronti di L.S. era ancora pendente in fase dibattimentale; e comunque la motivazione non conterrebbe alcuna precisa indicazione sulle ragioni per le quali la misura cautelare richiesta non sarebbe urgente, posto che, essendo il Tribunale di Gela un ufficio di piccole dimensioni, il comportamento del dott. C. aveva dimostrato la sua evidente inadeguatezza rispetto all’esercizio delle funzioni.

Ad avviso del P.G., inoltre, anche la seconda argomentazione utilizzata dall’ordinanza impugnata, e cioè l’incompletezza delle acquisizioni documentali, non potrebbe essere sufficiente.

Trattandosi, infatti, di provvedimento cautelare, si discute del fumus boni iuris e non del merito dell’accusa disciplinare. Anche sotto questo profilo, comunque, la sentenza sarebbe carente nella motivazione, perchè in relazione agli illeciti c.d. extrafunzionali contestati (frequentazioni ed agevolazioni indebite), rileva il solo fatto che il dott. C. sia stato assegnatario del procedimento penale per riciclaggio a carico di L.S., e non i provvedimenti eventualmente pronunciati. Risultava dagli atti, inoltre, che il dott. C. aveva assolto il L. dal reato di favoreggiamento aggravato dalla modalità mafiosa e che dopo tale assoluzione egli aveva continuato a frequentare il suo concessionario di automobili; sul punto la motivazione sarebbe assente. In definitiva, la partecipazione del dott. C. a tre diversi processi penali che interessavano L.S. e la permanente frequentazione dello stesso nel medesimo periodo evidenziano, secondo il P.G., un insieme di contatti “affaristici ed amicali” per più di un decennio, di per sè sufficienti ad imporre il trasferimento cautelare ad altra sede.

2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che si vanno a precisare.

2.1. Occorre innanzitutto rilevare che queste Sezioni Unite, con la sentenza 26 settembre 2011, n. 19566, hanno stabilito che l’ordinanza camerale di trasferimento cautelare del magistrato emessa ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13,comma 2, è impugnabile, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche se l’art. 24 del decreto in questione prevede testualmente la possibilità di impugnare solo i provvedimenti di cui agli artt. 21 e 22 in tema di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa. Tale interpretazione estensiva – che la sentenza suindicata ha ricollegato alla necessità di evitare un “deficit delle garanzie di difesa” che l’ordinamento deve predisporre in relazione ai provvedimenti che riguardano l’inamovibilità dei magistrati e la possibilità che essi siano destinati a altre sedi o funzioni (art. 107 Cost., comma 1) – comporta che, in ossequio al principio di parità delle parti, anche il P.G. sia legittimato ad impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento cautelare emesso dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (v. pure la sentenza 12 dicembre 2012, n. 22783).

2.2. Il Collegio intende poi ribadire, in conformità alla propria precedente giurisprudenza, che in tema di responsabilità disciplinare del magistrato il vizio di motivazione è denunciabile, in sede di ricorso per cassazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 secondo il modello del processo penale, cioè ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), senza quindi che assuma alcun rilievo la profonda trasformazione della medesima censura avvenuta nel processo civile a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134(sentenza 23 gennaio 2015, n. 1241).

Ai fini di un preciso inquadramento del vizio di motivazione nel tipo di giudizio in questione, la più recente sentenza 9 giugno 2017, n. 14430, ha chiarito che “il ruolo della Corte è quello di verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione e abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime d’esperienza e criteri legali di valutazione, sì da offrire razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive”. Il controllo di legittimità – prosegue la citata sentenza non mira “a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”.

2.3. Prima di passare all’esame del merito, le Sezioni Unite ritengono opportuno ribadire, infine, che il trasferimento cautelare del magistrato di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, non prevede l’irrogazione di una sanzione in via definitiva e non costituisce una sorta di misura anticipatoria della condanna disciplinare che, in astratto, potrà essere irrogata in futuro. Si tratta, invece, di un provvedimento connesso alla necessità di allontanare il magistrato, in pendenza del giudizio disciplinare, da un ambiente nel quale egli non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la dovuta serenità ed il necessario distacco (sentenza 11 marzo 2013, n. 5942). A questa finalità di carattere, per così dire, soggettivo, se ne affianca un’altra di carattere oggettivo che assume un peso preponderante, costituita dalla valutazione secondo cui “la permanenza del magistrato nell’ufficio o nelle funzioni esercitate, durante l’iter dello svolgimento del procedimento disciplinare”, potrebbe essere dannosa ai fini del “corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia, cioè del suo buon andamento”. Per cui la valutazione del giudice di merito deve riguardare la sussistenza del fumus dell’incolpazione disciplinare e l’esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare (così la sentenza 23 luglio 2015, n. 15478; ma in tal senso v. già la sentenza 8 luglio 2009, n. 15976).

In definitiva, la misura cautelare del trasferimento d’ufficio in corso di procedimento disciplinare – che la legge ricollega ai procedimenti per addebiti punibili con sanzione diversa dall’ammonimento, cioè per le incolpazioni più gravi – appare in primis finalizzata a garantire, anche sotto un profilo di visibilità all’esterno, che la funzione giurisdizionale sia esercitata in condizioni di assoluta indipendenza ed imparzialità.

2.4. Il ricorso che viene oggi in esame ha ad oggetto l’impugnazione proposta dal P.G. presso questa Corte avverso l’ordinanza cautelare con cui è stata rigettata la richiesta di trasferimento cautelare del dott. C. in pendenza del procedimento disciplinare.

Il provvedimento impugnato, come si è detto, poggia su alcuni elementi essenziali, così riassumibili: 1) i fatti in questione sono risalenti nel tempo, per cui le esigenze cautelari sono attenuate; 2) il dott. C. si è trasferito da Gela a Caltanissetta per circa quattro anni; 3) le acquisizioni documentali sono incomplete, anche in ordine al coinvolgimento del Magistrato nei processi penali che vedono presente L.S., come imputato o parte civile; 4) l’ambiente in cui i fatti si sono svolti si caratterizza per le massicce infiltrazioni mafiose che rendono assai difficile stabilire il confine tra acquisto lecito ed acquisto illecito.

Il ricorso del P.G., illustrato ed anche arricchito dalla discussione avvenuta in pubblica udienza, censura l’ordinanza evidenziandone numerose criticità in termini di lacunosa motivazione, mentre la difesa, sia nella memoria che nella pubblica udienza, ha posto in luce le ragioni per le quali il provvedimento in esame non meriterebbe le censure del Procuratore generale.

2.5. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che le incolpazioni disciplinari mosse a carico del dott. C. sono tutte incentrate, anche se con le specifiche differenze, intorno ai rapporti tra lui e tale L.S., gestore di un autosalone ed imputato in processi penali davanti alla medesima Autorità giudiziaria di Gela e parte civile in altri. Tale frequentazione avrebbe avuto come obiettivo, secondo l’ipotesi accusatoria, l’acquisto o comunque il possesso di autoveicoli a prezzi di favore, nonchè l’ottenimento di una serie di vantaggi economici (comodato gratuito, mancato pagamento delle polizze assicurative delle automobili etc.) in relazione alle automobili, sia per il magistrato che per sua moglie. Si tratta, secondo l’accusa, di una molteplicità di episodi che si collocano in un arco di tempo molto ampio (dal 2006 fino al 2017), nel quale il dott. C. aveva presieduto collegi penali chiamati a giudicare, tra gli altri, anche il menzionato L.S..

Le incolpazioni, quindi, non hanno ad oggetto solo la contestazione disciplinare conseguente ad ipotesi di reato (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d) per le quali il dott. C. risulta inquisito dall’Autorità giudiziaria di Catania, ma anche due contestazioni riguardanti illeciti c.d. extrafunzionali (art. 3, lett. b ed e, decreto citato), nelle quali acquista un peso decisivo la frequentazione con il citato L.S..

Il ricorso del P.G. insiste in modo particolare, nella sua prima parte (p. 5), sul fatto che il dott. C., nel mentre era in servizio presso gli Uffici di Caltanissetta, è stato anche applicato al Tribunale di Gela, continuando ad occuparsi dei procedimenti penali a lui assegnati in precedenza, tra i quali quello di cui al n. 456 del 2011 R.G.N.R., che vedeva il L. imputato di riciclaggio. E richiama la pendenza di tale procedimento come uno dei fattori più significativi dell’esistenza di esigenze cautelari che il provvedimento impugnato non avrebbe valutato.

Rileva il Collegio, tuttavia, che la documentazione che è stata prodotta dalla difesa insieme alla memoria di costituzione rende ragionevole il dubbio manifestato su questo punto dall’ordinanza della Sezione disciplinare. Dalla citata documentazione emerge, infatti, che nel procedimento penale di cui al n. 456 del 2011 R.G.N.R. il decreto di fissazione dell’udienza preliminare fu sottoscritto, in data 10 ottobre 2013, dal dott. Le., mentre il provvedimento che dispone i giudizio fu sottoscritto, in data 8 ottobre 2014, dal dott. M.. Ora, fermo restando che è di competenza del Giudice disciplinare la valutazione sull’effettivo coinvolgimento del dott. C., nel periodo in questione, nel procedimento penale suindicato, le Sezioni Unite rilevano che il provvedimento impugnato, sebbene motivato in modo molto stringato, resiste, in parte qua, alle censure del ricorrente, poichè esprime una mancanza di certezza che è confermata da quanto la difesa ha sostenuto.

2.6. Nonostante il ricorso del P.G. sia infondato in relazione al profilo ora detto, il medesimo è tuttavia da accogliere, poichè l’ordinanza impugnata presenta una serie di obiettive manchevolezze e contraddizioni.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che la motivazione non è corretta nella parte in cui afferma che le contestazioni disciplinari riguardano fatti risalenti nel tempo; i capi di incolpazione fanno riferimento, al contrario, ad una serie di acquisti di autovetture nell’arco di oltre dieci anni, proseguiti fino al 2017; ne consegue che l’affermazione secondo cui in relazione alla richiesta cautelare, che è del 10 novembre 2017, sono “considerevolmente attenuati i motivi di particolare urgenza che rendono attuale la necessità del trasferimento”, si risolve in una petizione di principio priva di una reale motivazione.

Oltre a ciò, è del tutto mancante una motivazione che riguardi gli illeciti extrafunzionali.

I due relativi capi di incolpazione, indicati nella rubrica ai numeri 2) e 3), sottolineano da un lato l’indebita frequentazione, a scopo di affari, di un soggetto sottoposto a procedimento penale davanti al medesimo Ufficio e, dall’altro, le plurime indebite agevolazioni che il dott. C. avrebbe ottenuto, per sè e per sua moglie, proprio in considerazione della frequentazione dell’autosalone gestito da L.S..

A questo proposito, è opportuno ricordare che nella sentenza 20 luglio 2016, n. 14919, correttamente richiamata dal P.G. nel ricorso, queste Sezioni Unite hanno chiarito che la norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. b), “mira a tutelare il valore della credibilità del magistrato” ed hanno specificato che per integrare l’illecito suddetto occorre effettivamente una “frequentazione”, la quale non è integrata da un occasionale incontro. Frequentare, osserva la citata pronuncia, “significa trovarsi spesso con una determinata persona, intrattenere con la stessa rapporti con una certa regolarità”; e per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito occorre la conoscenza della particolare situazione in cui si trova la persona frequentata. A ciò deve aggiungersi che l’illecito in esame, come la norma chiaramente afferma, non viene meno nel momento in cui il processo penale a carico della persona frequentata si è concluso, ma prosegue anche in seguito.

Quanto alla contestazione disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. cit., occorre evidenziare che la recentissima sentenza n. 197 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, nella parte in cui prevede in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo decreto, ricorrendo una delle ipotesi di condanna penale ivi previste. In motivazione, tra l’altro, il Giudice delle leggi ha rilevato che l’illecito disciplinare ora richiamato “intende tutelare l’immagine di imparzialità della funzione giudiziaria, e la connessa fiducia della società nel suo corretto svolgimento, che potrebbero essere gravemente compromesse laddove la notizia della ricezione dei prestiti o delle agevolazioni divenisse di comune dominio”.

In ordine a tali illeciti extrafunzionali, appunto, l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione. Il che è tanto più grave, ai fini della prova di resistenza che il motivo di ricorso impone, sol che si fermi l’attenzione sulla particolare ristrettezza territoriale del circondario del Tribunale di Gela nel quale sono avvenuti i fatti oggetto delle incolpazioni. E’ evidente, infatti, che in un centro di piccole dimensioni quale Gela l’immagine di correttezza ed imparzialità di un Magistrato giudicante può essere facilmente appannata da una frequentazione come quella di cui si discute; perchè – è utile ribadirlo – tale imparzialità non deve soltanto, ovviamente, sussistere, ma deve anche essere visibile e percepibile, a maggior ragione in un contesto di piccole dimensioni; ciò perchè, come la Corte costituzionale ha ricordato nella suindicata sentenza, “la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto”.

Va segnalata, infine, un’ulteriore grave inesattezza del provvedimento impugnato. Ci si riferisce all’ultima parte della motivazione, nella quale la Sezione disciplinare, come si è detto, ha giustificato il rigetto della misura cautelare anche sul rilievo per cui l’intera vicenda, collocandosi in un “territorio notevolmente caratterizzato da criminalità mafiosa”, rendeva difficile stabilire un confine tra “acquisto lecito ed acquisto illecito anche da parte di chi riveste pubbliche funzioni”.

Ritengono queste Sezioni Unite che tale motivazione non possa essere condivisa. Se è vero, infatti, che in certe realtà la linea di confine tra il lecito e l’illecito può essere evanescente, un simile criterio non vale per un magistrato. Questi, infatti, proprio per la professione che svolge e per le notizie delle quali viene a conoscenza per ragioni lavorative, è chiamato ad un’attenzione maggiore rispetto agli altri cittadini; per cui non può invocarsi a sua discolpa l’esistenza di una sorta di “zona grigia” che annacqua i confini tra l’acquisto lecito e quello illecito.

La difesa del dott. C. ha insistito a lungo, nel corso della discussione pubblica, sulla particolare delicatezza delle funzioni svolte dal Magistrato, facendo riferimento anche alle misure di protezione disposte a suo favore per motivi di sicurezza e richiamando come egli viva una “vita blindata” da circa quattordici anni. Tale argomento, però, non giova, nella specie, alla tesi della difesa, perchè proprio un simile radicamento sul territorio, con il sicuro bagaglio di conoscenze che ne derivano, rende ancora più debole l’argomentazione dell’impugnata ordinanza sulla quale ci si è appena soffermati.

3. In conclusione, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione.

L’ordinanza impugnata è cassata nei limiti accolti ed il giudizio è rinviato alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione personale, la quale provvederà ad un nuovo giudizio, colmando le numerose lacune di motivazione evidenziate nella presente pronuncia e valutando ex novo la sussistenza delle esigenze cautelari ai fini della richiesta misura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA