Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33016 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. un., 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15318-2017 proposto da:

GE.FI.L. – GESTIONE FISCALITA’ LOCALE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO PAPA

MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO CARRABBA, ETTORE FURIA e MARCELLO

PULIGA;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA LIGURIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 661/2016 della CORTE DEI CONTI – 3^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 20/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Alfonso Papa Malatesta, Marcello Puliga e Stefano

Carrabba.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di La Spezia adottò nei confronti della GE.FI.L. s.p.a., società affidataria del servizio di riscossione delle entrate fiscali comunali e cessionaria del ramo di azienda relativo alle attività precedentemente svolte dalla società SRT s.p.a., un provvedimento di diniego del discarico di partite inesigibili per l’anno 2006 ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, commi 1 e 2, in relazione alla mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine triennale previsto dall’art. 19, comma 1, lett. c), detto D.Lgs..

2. La GE.FI.L. s.p.a. impugnò tale provvedimento innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Liguria della Corte dei Conti, deducendo che il termine di decadenza previsto dall’art. 19 ult. cit. era stato prorogato in forza del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 12, e successive modificazioni emanate a partire dall’anno 2005, dovendosi così escludere la perdita del diritto al discarico delle partite inesigibili.

3. Il giudice adito rigettò il ricorso, ritenendo che la società ricorrente non aveva diritto a fruire della proroga, non essendo una società acquisita da Equitalia s.p.a., applicandosi il regime di proroga delle comunicazioni di inesigibilità alle sole società partecipate da Riscossione spa (poi sostituita da Equitalia s.p.a.).

4. La pronunzia di primo grado venne impugnata dalla GE.FI.L. s.p.a. innanzi alla Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti che, con sentenza n. 661/2016, depositata il 4 aprile 2017, accolse parzialmente il gravame, confermando l’impossibilità di fruire della proroga da parte della società e tuttavia riconoscendo che le comunicazioni di inesigibilità già presentate dalla società STR avevano prodotto effetti anche a favore della GE.FI.L spa per un importo pari ad Euro 1.206.570,03. Il giudice di appello dichiarò, altresì, non dovuta la sanzione D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 20.

5. Il giudice di appello ritenne infondata l’eccezione di sospensione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. dalla GE.FI.L. s.p.a. in relazione alla pendenza di altro giudizio proposto dalla stessa innanzi al TAR della Liguria per l’accertamento della disciplina del rapporto fra la stessa e il comune di La Spezia vertente sull’applicabilità ai ruoli delle proroghe del termine fissato per la segnalazione di inesigibilità susseguitesi. Evidenziò, sul punto, che il giudizio innanzi a sè pendente non involgeva l’applicazione di norme relative alle modalità di svolgimento di un pubblico servizio, ma unicamente il rapporto contabile tra l’ente pubblico e l’incaricato della riscossione, al cui interno erano state rigorosamente disciplinate le modalità di rilevazione e verifica dell’inesigibilità di poste da riscuotere da parte dell’esattore. Ritenne, poi, che l’esigenza posta a base della proroga dei termini per la comunicazione di inesigibilità disposta con riguardo alle società partecipate, il cui capitale sociale fosse stato acquistato da Equitalia s.p.a., non poteva valere anche per le imprese private che avevano liberamente inteso assumere l’attività di riscossione delle entrate locali, per poi concentrarla in capo a soggetti costituiti con lo scorporo di propri rami d’azienda. Aggiunse che la GE.FI.L. s.p.a. non avrebbe potuto nemmeno invocare il contenuto del contratto relativo ad un servizio svolto in favore di un ente pubblico intercorso fra la stessa e il comune di La Spezia, essendo questi determinato in via prevalente ed inderogabile dalla legge, in ogni caso non potendo incidere sulla legittimità dell’atto di diniego di discarico.

6. La GE.FI.L. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, affidato ad un’unica censura, al quale hanno resistito il Comune di La Spezia e la Procura Generale presso la Corte dei Conti con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

La causa, all’udienza pubblica del 20 novembre 2018, è stata posta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., comma 1. La Sezione di appello della Corte dei Conti avrebbe pronunziato su questioni inerenti la disciplina legale e convenzionale del rapporto concessorio intercorso con il Comune di La Spezia, rientranti inequivocabilmente, per converso, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giurisdizione che la stessa ricorrente aveva adito proponendo altro giudizio innanzi al Tar Liguria. Peraltro, la Corte dei Conti, nel ritenere che la disciplina del rapporto contrattuale tra concessionario e comune discendeva prevalentemente dalla legge, avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, invadendo quella del giudice amministrativo.

2. Il Comune di La Spezia ha dedotto l’inammissibilità della censura, concernente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dopo che era stata la stessa ricorrente a promuovere il giudizio innanzi alla Corte dei Conti. La questione relativa alla disciplina del rapporto concessorio era stata introdotta per la prima volta innanzi alla sezione d’appello della Corte dei Conti, sicchè non poteva nemmeno ipotizzarsi l’omessa pronunzia sulla questione da parte del giudice di primo grado.

3. Sempre in limine, il Comune controricorrente ha sostenuto la carenza di interesse al ricorso, risultando la questione relativa alla proroga del termine per la dichiarazione di inesigibilità regolata per legge e dunque non potendo il giudice amministrativo in ogni caso incidere sulla legittimità del provvedimento di diniego di discarico. Ha poi prospettato, in ogni caso, l’infondatezza della censura, poichè oggetto del giudizio innanzi alla Corte dei conti era stato unicamente il rapporto contabile tra ente pubblico e incaricato della riscossione.

4. Anche la Procura generale presso la Corte dei Conti ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, osservando che in sede di appello la GE.FI.L non avrebbe prospettato una questione di giurisdizione nemmeno ciò potendosi ritenere in relazione al precedente del Consiglio di Stato richiamato in fase di appello (sent. n. 3072/2014) -, semmai formulando una richiesta di sospensione del giudizio in relazione alla presentazione di un ricorso innanzi al giudice amministrativo, tanto che si era quindi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione contabile adita dalla stessa ricorrente. Deduceva, in ogni caso, l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, essendosi il giudice di appello limitato a valutare se il regime derogatorio potesse o meno essere invocato dalla GEFIL all’interno della giurisdizione contabile delineata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 4.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Com’è stato già chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione – Cass., S.U., 20/10/2016, n. 21260 -.

7. Orbene, nel caso di specie, la società GE.FI.L s.p.a., dopo avere proposto ricorso innanzi al giudice contabile contro il provvedimento di diniego di discarico sul presupposto della ritenuta tempestività della denunzia di discarico in relazione alla proroga del termine a suo dire applicabile al rapporto, si è vista rigettare nel merito le domande formulate in primo grado.

8. Ne consegue l’inammissibilità della censura rivolta a porre in discussione la giurisdizione dalla medesima ricorrente stessa adita in primo grado.

9. Peraltro, a volere interpretare la censura nel senso che la stessa ha inteso contestare la decisione impugnata laddove ha travalicato i limiti della giurisdizione contabile adita, la stessa non coglie nel segno.

10. Ed invero, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto” – Cass. S.U. n. 16014 de/ 18/06/2018, Cass. S.U. n. 23302 del 16/11/2016 -.

10.1. Secondo tale indirizzo la controversia è dunque devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l’autorità giurisdizionale deputata – in base alle norme del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 44 ed alle successive di cui al D.P.R. n. 603 del 1973 ed al D.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla L. n. 657 del 1986 e dal successivo D.P.R. n. 43 del 1988 – alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti.

10.2 Orbene, posto che la particolare procedura di discarico fissata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 riguardando esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l’ente creditore e la sussistenza o meno del diritto al discarico, rientra nell’alveo della giurisdizione contabile e non può certo addebitarsi, nel caso di specie, alla Corte dei Conti alcun superamento dei limiti esterni della propria giurisdizione, allorchè essa, nell’ambito della verifica incidentale della legittimità del provvedimento di rifiuto del discarico, ha ravvisato l’inesistenza del presupposto dell’inesigibilità per decorrenza del termine di decadenza, ritenendo inestensibile la previsione di proroga invocata dall’agente della riscossione.

10.3. Ed è appena il caso di osservare che questa Corte a Sezioni Unite non può essere investita del sindacato in ordine ad eventuali error in iudicando o in procedendo commessi dal giudice dotato di giurisdizione, come ribadito, di recente, anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 2018) sulla scia di principi già enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 20529/2018, S.U. n. 12497/17, Cass. SU n. 21617/17, n. 13976/17 e n. 8117/17).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del solo comune di La Spezia, essendo il Procuratore generale presso la Corte dei conti parte in senso solo formale (cfr. Cass. S.U. n. 5105/03).

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di La Spezia, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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