Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33016 del 14/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 14/12/2019), n.33016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20539/15 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

G.N., nella sua qualità di socio accomandatario

della cessata AZIENDA AGRARIA AL CASTAGNO DI N.G.

S.A.S., rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata

al controricorso dall’Avv. Romano Cerquetti ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Liegi 58.

– controricorrente –

G.F.M. e P.M..

– intimati –

avverso la sentenza n. 1305/30/14, della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 30 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Grasso Gianluca.

Fatto

RITENUTO

che:

– la legale rappresentante della cessata Azienda Agraria al Castagno di N.G. & c. s.a.s. ha impugnato, con atto del 27 giugno 2008, il diniego di rimborso Iva pari a Euro. 27.582,00;

– la Commissione tributaria provinciale di Arezzo ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello, ritenendo che i crediti maturati in favore della ricorrente e portati in detrazione nei diversi anni non erano stati contestati dall’Ufficio e non erano mai stati oggetto di rettifica nei termini;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

– N.G. resiste con controricorso, mentre non si sono costituiti G.F.M. e P.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per difetto di legitimatio ad causam della cessata società, in violazione dell’art. 2495 c.c., 75, 81 e 110 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). L’Agenzia delle entrate deduce che il ricorso introduttivo era stato proposto dal legale rappresentante della s.a.s. in un momento successivo alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese per cui, in conseguenza della avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, giusto il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative), per effetto dell’estinzione della società viene meno anche la legittimazione processuale dell’ex legale rappresentante.

– il motivo è fondato;

– ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Casss. 21 dicembre 2018, n. 33278). Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 1 gennaio 2004 (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4062). Tale effetto, nel caso di specie, deve riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese prima della proposizione del giudizio di primo grado;

– va subito chiarito, con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. n. 6743/15, n. 15648/15, n. 7923/16, n. 8140/16, n. 11100/17);

– ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (Cass. n. 21125/2018) trattandosi di impugnazione improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 21188/14, n. 5736/16, n. 20252/15), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. n. 19142/16; v. anche Cass. n. 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta);

– nel caso di specie, il ricorso originario avverso il diniego di rimborso Iva, per l’anno 2002, è stato inequivocabilmente proposto, con atto del 27 giugno 2008, da parte della Azienda Agraria al Castagno di N.G. & c. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante, società che risultava essere cessata in data 14 maggio 2003, con conseguente difetto in capo al legale rappresentante della capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta, non avendo la ex socia accomandataria agito in tale veste, mentre alcun rilievo assume la circostanza che la questione sia stata sollevata in sede di giudizio di legittimità, trattandosi di vizio insanabile originario del processo;

– l’accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 10 e L. n. 342 del 2000, art. 44, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con assorbimento di quest’ultimo;

– in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con cassazione, senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, della sentenza impugnata, non potendo l’azione essere promossa;

– le spese processuali dell’intero giudizio vanno compensate, per il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 dicembre 2019

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